La dichiarazione sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La dichiarazione sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Quando e come deve essere rilasciata la dichiarazione ex art. 20, d.lgs. 39/2013 sull'assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ?

In breve — Chi riceve un incarico dirigenziale, di vertice o di amministratore deve dichiarare all’ente che glielo conferisce l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. La dichiarazione sull’inconferibilità si presenta all’atto del conferimento ed è condizione di efficacia dell’incarico; quella sull’incompatibilità si rinnova ogni anno. Entrambe vanno pubblicate sul sito dell’ente. La dichiarazione mendace, accertata in contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualsiasi incarico per cinque anni.

1. La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 individua una serie di situazioni che rendono un incarico inconferibile oppure incompatibile con un’altra posizione ricoperta nello stesso momento. Sono ipotesi di conflitto di interessi tipizzate dal legislatore, che abbiamo esaminato una per una nella guida su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Lo strumento che consente all’amministrazione, all’ente pubblico o all’ente privato in controllo pubblico, nonché ai rispettivi RPCT e, in ultima istanza, all’ANAC, di constatare l’assenza o la presenza di quelle situazioni è la dichiarazione prevista dall’art. 20: chi sta per ricevere l’incarico attesta all’ente che glielo conferisce di non trovarsi in nessuna di esse.

La norma · Art. 20, commi 1-3, d.lgs. 39/2013

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Chi deve rilasciare la dichiarazione

La dichiarazione dell’art. 20 non è dovuta da tutti i dipendenti pubblici: la rendono soltanto coloro che aspirano a ricoprire uno degli incarichi che il legislatore ha individuato come esposti al rischio di conflitto. Sono cinque categorie.

  1. Incarichi amministrativi di vertice: segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e posizioni assimilate.
  2. Incarichi dirigenziali interni: la dirigenza dell’ente, che esercita in via esclusiva amministrazione e gestione.
  3. Incarichi dirigenziali esterni: gli stessi incarichi, conferiti a chi non è dirigente pubblico.
  4. Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico: presidente con deleghe, amministratore delegato e figure assimilabili.
  5. Incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali: direttore generale, sanitario e amministrativo.

La dichiarazione va rilasciata all’organo o al responsabile che deve procedere alla nomina, che la acquisisce agli atti del procedimento prima di conferire l’incarico. Individuare i soggetti obbligati è compito suo, e va fatto prima di adottare l’atto: per gli incarichi che, pur non essendo formalmente dirigenziali, comportano poteri decisionali rilevanti, è prudente acquisire comunque la dichiarazione.

3. Quando deve essere rilasciata la dichiarazione ex art. 20

Le dichiarazioni sull’inconferibilità e sull’incompatibilità devono essere rilasciate in momenti distinti.

La dichiarazione sull’inconferibilità deve essere rilasciata una sola volta, prima dell’affidamento dell’incarico o della carica, e non deve essere ripetuta nel tempo: attesta l’assenza di situazioni che impediscono la nomina, e la verifica ha senso solo prima che la nomina sia adottata.

La dichiarazione sull’incompatibilità riguarda invece il rapporto in corso. Va rilasciata all’inizio dell’incarico e rinnovata ogni anno, per tutta la sua durata, perché la causa di incompatibilità può insorgere anche dopo la nomina: è il caso del dirigente eletto consigliere o dell’amministratore che assume una carica in un ente vigilato dal proprio ente.

4. La dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico

Il comma 4 dell’art. 20 è la disposizione che pesa di più, perché non si limita a imporre un obbligo: lega l’efficacia della nomina alla presentazione della dichiarazione.

La norma · Art. 20, comma 4, d.lgs. 39/2013

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Senza la dichiarazione sull’inconferibilità la nomina non acquista efficacia, a prescindere dall’esito della verifica: anche l’incarico conferito a chi non si trova in alcuna situazione ostativa resta inefficace finché la dichiarazione non è acquisita. Non è quindi un adempimento successivo da regolarizzare, ma un presupposto dell’atto: una dichiarazione raccolta a nomina già adottata, per completare il fascicolo, non sana il vizio.

5. La «fedele elencazione» degli incarichi ricoperti

La dichiarazione non può limitarsi a una formula di stile. Alla negazione dell’esistenza di cause ostative va affiancata l’elencazione degli incarichi e delle cariche ricoperti, con la denominazione degli enti, la loro natura giuridica — ente pubblico, ente di diritto privato in controllo pubblico, ente regolato o finanziato —, la durata del rapporto e il tipo di funzione svolta. Vanno indicate anche le eventuali condanne per reati contro la pubblica amministrazione, comprese quelle non definitive, che l’art. 3 considera cause di inconferibilità.

È la posizione espressa dall’ANAC con la delibera n. 833 del 3 agosto 2016: le amministrazioni devono accettare soltanto dichiarazioni che contengano la fedele elencazione di tutti gli incarichi ricoperti. La ragione è che anche in buona fede il dichiarante può valutare erroneamente la propria posizione, e ritenere non ostativo un incarico che invece lo è: spetta all’organo che conferisce essere certo dell’assenza di cause ostative, e per esserlo deve disporre dei fatti, non della conclusione a cui è arrivato l’interessato.

6. Dove devono essere pubblicate le dichiarazioni

Il comma 3 dell’art. 20 impone la pubblicazione sul sito dell’ente che ha conferito l’incarico, e l’obbligo vale anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per le società in house. La collocazione è la sezione «Amministrazione trasparente» — «Società trasparente» per le partecipate — nella sotto-sezione coerente con il tipo di incarico: per un amministratore nominato da un organo politico, per esempio, «Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo».

La pubblicazione va fatta nel rispetto della disciplina sui dati personali, evitando di diffondere informazioni eccedenti rispetto alla finalità: il regolamento UE 2016/679 e i provvedimenti del Garante valgono anche qui, e l’obbligo di trasparenza non è una deroga generale alla protezione dei dati.

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7. Le conseguenze della dichiarazione mendace

La dichiarazione mendace è quella con cui il dichiarante nega una situazione ostativa che invece esiste, oppure omette di indicare un incarico che l’avrebbe fatta emergere. La conseguenza che ne deriva è una sanzione autonoma, che si aggiunge alla sorte dell’incarico.

La norma · Art. 20, comma 5, d.lgs. 39/2013

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

La misura è severa: cinque anni di inconferibilità di qualsiasi incarico previsto dal decreto, presso qualunque amministrazione o ente, e non solo presso quello in cui la dichiarazione è stata resa. Opera inoltre «ferma restando ogni altra responsabilità», e quindi si somma a quella penale per falsa dichiarazione, a quella disciplinare e all’eventuale responsabilità per il danno arrecato all’ente.

L’accertamento spetta all’amministrazione che ha conferito l’incarico — non all’ANAC, che interviene sulla vigilanza — e la norma impone di condurlo nel rispetto del contraddittorio: l’interessato va avvisato dell’addebito e messo in condizione di replicare prima che il provvedimento sia adottato. È il punto su cui questi atti vengono più spesso annullati, perché l’ente tratta l’accertamento come un atto dovuto e lo adotta senza istruttoria.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio segue le questioni relative alle dichiarazioni dell’art. 20 in tutte le fasi in cui possono presentarsi. Prima della nomina, con la predisposizione dei modelli e delle procedure interne di acquisizione, verifica e pubblicazione, e con l’esame della singola posizione quando la situazione del candidato non è di lettura immediata: incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati, cariche pregresse, attività professionali svolte nel settore.

Quando la dichiarazione viene contestata, con l’assistenza nel contraddittorio che l’amministrazione deve garantire, nei procedimenti di vigilanza dell’ANAC e nelle interlocuzioni con l’RPCT. In sede di contenzioso, infine, nell’impugnazione o nella difesa dei provvedimenti che dichiarano la nullità della nomina, la decadenza dall’incarico o l’inconferibilità quinquennale conseguente a una dichiarazione mendace. È parte dell’attività dello Studio in materia di anticorruzione e trasparenza.

Domande frequenti

Quando va presentata la dichiarazione di insussistenza? Quella sull’inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico, prima che la nomina sia adottata; quella sull’incompatibilità all’inizio e poi ogni anno nel corso dell’incarico.

Che cosa succede se la dichiarazione non viene presentata? L’incarico non acquista efficacia: il comma 4 dell’art. 20 fa della dichiarazione una condizione di efficacia della nomina, a prescindere dall’esito della verifica.

Dove va pubblicata la dichiarazione? Sul sito dell’ente che ha conferito l’incarico, in «Amministrazione trasparente» — o «Società trasparente» per le partecipate — nella sotto-sezione corrispondente al tipo di incarico.

Che cosa si rischia con una dichiarazione mendace? L’inconferibilità di qualsiasi incarico previsto dal decreto per cinque anni, accertata dall’amministrazione in contraddittorio, oltre alle responsabilità civili, penali e disciplinari.

Basta una dichiarazione generica? No. Secondo l’ANAC la dichiarazione deve contenere la fedele elencazione degli incarichi ricoperti, con enti, natura giuridica, durata e funzioni: senza quei dati il controllo dell’organo conferente non è possibile.

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