Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: la guida al d.lgs. 39/2013

Che differenza c'è fra inconferibilità e incompatibilità, quali cause impediscono il conferimento di un incarico, che cosa è cambiato con l'abrogazione dell'art. 7 e quali conseguenze produce la violazione.
In breve — L’inconferibilità impedisce di attribuire un incarico; l’incompatibilità impone a chi lo ha ricevuto di scegliere fra quell’incarico e un’altra posizione. Sono disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e riguardano gli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico. L’atto adottato in violazione delle regole sull’inconferibilità è nullo; l’incompatibilità non dichiarata porta alla decadenza dall’incarico dopo quindici giorni dalla contestazione. Dal 24 agosto 2025 l’art. 7, che riguardava chi aveva ricoperto cariche politiche regionali e locali, è stato abrogato.
1. Che cos’è il d.lgs. 39/2013
Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 individua una serie di situazioni che rendono un incarico pubblico inconferibile o incompatibile. Sono situazioni di conflitto di interessi tipizzate dal legislatore: non vanno accertate caso per caso, perché è la legge stessa ad aver già stabilito che, in quelle condizioni, non è opportuno che una determinata persona ricopra quell’incarico.
Il decreto è stato adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, e la sua funzione è preventiva: separare chi decide da chi ha, o ha avuto di recente, interessi nel settore su cui dovrà decidere. Non presuppone alcun comportamento scorretto — è la situazione in sé a essere considerata incompatibile con la funzione.
2. Inconferibilità e incompatibilità: la differenza
L’inconferibilità è la preclusione a conferire un incarico a chi si trova in una determinata situazione. Opera prima della nomina, può essere permanente o temporanea, e non è rimovibile: se ricorre, quell’incarico a quella persona non può essere attribuito, e occorre attendere che il periodo di preclusione si esaurisca.
La norma · Art. 1, comma 2, lettera g), d.lgs. 39/2013
Per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
L’incompatibilità è invece l’impossibilità di ricoprire contemporaneamente due incarichi. Non impedisce la nomina, ma impone una scelta: o si mantiene l’incarico, o si conserva la posizione con cui non può convivere. La scelta va fatta entro quindici giorni dalla contestazione, ed è un termine perentorio.
La norma · Art. 1, comma 2, lettera h), d.lgs. 39/2013
Per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
| Inconferibilità | Incompatibilità | |
|---|---|---|
| Quando opera | Prima del conferimento: l’incarico non può essere attribuito | Durante l’incarico: la situazione può insorgere anche dopo |
| Che cosa impone | Un divieto assoluto, permanente o temporaneo | Un obbligo di scelta entro quindici giorni |
| Come si rimuove | Non si rimuove: occorre attendere che il periodo di preclusione scada | Rinunciando all’incarico o all’altra carica |
| Conseguenza della violazione | Nullità dell’atto di conferimento e del contratto | Decadenza dall’incarico e risoluzione del contratto |
3. A chi si applicano
Il decreto non riguarda tutti i dipendenti pubblici, ma cinque categorie di incarichi e cariche, definite una per una dall’art. 1. La verifica di una nomina comincia sempre da qui.
- Componenti di organi di indirizzo politico: chi siede, per elezione o per nomina, in Governo, Parlamento, giunte e consigli regionali, provinciali e comunali.
- Incarichi amministrativi di vertice: segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e posizioni assimilate.
- Incarichi dirigenziali interni: la dirigenza dell’ente, quella che esercita in via esclusiva amministrazione e gestione.
- Incarichi dirigenziali esterni: gli stessi incarichi, conferiti a chi non è dirigente pubblico.
- Incarichi di amministratore: presidente con deleghe, amministratore delegato e figure assimilabili.
Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e a quelli regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico (art. 1, comma 2, lettere c) e d)), tra cui rientrano le società in house e le società miste: i loro amministratori sono soggetti alle stesse verifiche di un dirigente pubblico.
4. Le cause di inconferibilità
Il decreto elenca le cause di inconferibilità in modo tassativo: l’amministrazione non può aggiungerne di proprie, e ciascuna ha un presupposto e una durata suoi. Sono cinque.
| Causa | Norma | In sintesi |
|---|---|---|
| Condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non definitiva | Art. 3 | Preclusione permanente o temporanea agli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore |
| Provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione, o attività professionale svolta in proprio nel settore | Art. 4 | Divieto per un anno dagli incarichi di vertice, di amministratore di ente pubblico e dirigenziali esterni |
| Stessa provenienza, per gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali | Art. 5 | Divieto per due anni |
| Cariche di governo nazionale (Presidente del Consiglio, ministri, sottosegretari) | Art. 6 | Si applicano i divieti della legge 215/2004, con vigilanza di AGCM e AGCOM |
| Cariche politiche e incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali | Art. 8 | Inconferibilità legata alla provenienza politica nel territorio dell’azienda |
La causa che pesa di più è la prima: l’inconferibilità dell’art. 3 scatta anche con una sentenza non definitiva. La sua durata, però, non è fissa — dipende dalla pena accessoria applicata e dall’esito dell’eventuale procedimento disciplinare — sicché prima di una nomina occorre leggere la sentenza, non limitarsi a rilevare che una condanna esiste.
La norma · Art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013
A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [gli incarichi indicati nelle lettere da a) a e): incarichi amministrativi di vertice, incarichi di amministratore di ente pubblico, incarichi dirigenziali interni ed esterni, incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali].
5. L’abrogazione dell’art. 7
L’art. 7 del decreto prevedeva ulteriori ipotesi di inconferibilità, riferite a chi aveva ricoperto cariche politiche regionali o locali — componente della giunta o del consiglio di una regione, di una provincia o di un comune con più di 15.000 abitanti — e a chi era stato presidente o amministratore delegato di una società in controllo pubblico di quegli stessi enti. Era la disposizione più applicata dagli enti locali, tanto che l’ANAC le ha dedicato una raccolta specifica di delibere e pareri. Dal 24 agosto 2025 non esiste più: la legge 8 agosto 2025, n. 122 l’ha abrogata per intero, dopo che la Corte costituzionale ne aveva già dichiarato illegittima una parte con la sentenza n. 98 del 2024.
Alcune di quelle ipotesi restano però vigenti, perché previste anche dall’art. 6 del d.lgs. 201/2022: non si conferiscono incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi di gestione, ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente che organizza o regola il servizio, ai dirigenti preposti a quelle funzioni e ai consulenti, con divieto che cessa decorso un anno. Quelle regole valgono però solo per gli enti che operano nei servizi pubblici locali di rilevanza economica: fuori da quel perimetro, il passato politico non è più di per sé causa di inconferibilità.
6. Le cause di incompatibilità
Anche le cause di incompatibilità sono tassative e rispondono a due esigenze: separare chi vigila da chi è vigilato, e separare la funzione amministrativa dalla carica politica in corso. Sono sei.
| Situazione | Norma |
|---|---|
| Incarichi di vertice e dirigenziali con poteri di vigilanza o controllo, rispetto a cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ad attività professionali nel settore | Art. 9 |
| Cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, rispetto a cariche in enti privati regolati o finanziati e ad attività professionali | Art. 10 |
| Incarichi di vertice e di amministratore di ente pubblico, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 11 |
| Incarichi dirigenziali, interni ed esterni, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 12 |
| Incarichi di presidente e amministratore delegato di enti privati in controllo pubblico, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 13 |
| Incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 14 |
A differenza dell’inconferibilità, l’incompatibilità può sorgere in qualunque momento: il dirigente che viene eletto consigliere, o che assume una carica in un ente vigilato, si trova in incompatibilità da quel momento, anche se al conferimento dell’incarico nulla era contestabile. È la ragione per cui la dichiarazione va rinnovata ogni anno.
7. La dichiarazione di insussistenza
Chi aspira a ricoprire un incarico amministrativo, dirigenziale o di amministratore presso una pubblica amministrazione, un ente pubblico o un ente di diritto privato in controllo pubblico è tenuto a dichiarare all’ente che gli conferisce l’incarico l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
La norma · Art. 20, d.lgs. 39/2013
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni […] sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
La dichiarazione sull’inconferibilità va presentata prima di assumere l’incarico, in modo che l’ente chiamato a conferirlo possa verificare l’assenza di cause ostative prima di adottare l’atto: senza quella dichiarazione la nomina non acquista efficacia, quale che sia poi l’esito della verifica. La dichiarazione sull’incompatibilità si rilascia invece all’inizio e poi ogni anno, perché quella causa può insorgere in qualsiasi momento del rapporto. Entrambe vanno pubblicate sul sito dell’ente.
Resta un’autocertificazione, però, e presentarla non chiude la questione: il controllo spetta comunque all’ente, che risponde se conferisce l’incarico senza verificare — sul punto abbiamo dedicato un approfondimento a come si rilascia la dichiarazione e cosa deve contenere.
8. Chi controlla
Il controllo sull’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità spetta in primo luogo a chi nomina: è l’organo che conferisce l’incarico a dover verificare, prima di adottare l’atto, che la dichiarazione dell’interessato corrisponda al vero. Non è un adempimento delegabile, ed è il motivo per cui la responsabilità per le conseguenze economiche di una nomina nulla ricade proprio su di lui.
La norma · Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013
Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico […] cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità […]. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione […] all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Su quel controllo si innesta poi la vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura il rispetto del decreto all’interno dell’ente e, quando una causa ostativa emerge, la contesta all’interessato aprendo il contraddittorio. Le sue segnalazioni viaggiano su tre binari — ANAC, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Corte dei conti — perché diverse sono le responsabilità in gioco.
In terza battuta interviene l’ANAC, che vigila sul rispetto del decreto, può sospendere la procedura di conferimento e segnalare il caso. Il tema è trattato in dettaglio nell’articolo su chi accerta e chi vigila sulle cause ostative.
9. Che cosa succede se le regole vengono violate
La violazione di una causa di inconferibilità produce la nullità dell’incarico; quella di una causa di incompatibilità produce la decadenza. In entrambi i casi la conseguenza non ricade solo su chi ha ricevuto l’incarico, ma anche su chi lo ha conferito.
La norma · Artt. 17, 18 e 19, d.lgs. 39/2013
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati […] e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Lo svolgimento degli incarichi […] in una delle situazioni di incompatibilità […] comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato.
L’incarico conferito in violazione di una causa di inconferibilità è nullo insieme al contratto: non è annullabile né sanabile, e la nullità travolge il rapporto fin dall’origine. Chi lo ha conferito risponde delle conseguenze economiche ed è interdetto per tre mesi dal conferire incarichi di propria competenza — sono esenti solo gli assenti al voto, i dissenzienti e gli astenuti.
Per l’incompatibilità la conseguenza è invece la decadenza: quindici giorni dalla contestazione per scegliere, e trascorso quel termine l’incarico cessa e il contratto si risolve. Il termine è perentorio e la scelta spetta all’interessato: l’ente non può decidere al posto suo.
10. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Lo Studio assiste nella verifica delle cause ostative prima della nomina, che è il momento in cui la questione costa meno: l’esame della posizione di chi riceverà l’incarico, la redazione dei modelli di dichiarazione e delle procedure interne di controllo, la pubblicazione degli atti secondo gli obblighi di trasparenza.
L’assistenza prosegue quando la causa emerge: il contraddittorio aperto dal responsabile della prevenzione della corruzione, i procedimenti davanti all’ANAC e il contenzioso che segue la nullità di una nomina o la decadenza da un incarico, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario secondo la posizione azionata.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra inconferibilità e incompatibilità? L’inconferibilità impedisce che l’incarico sia conferito: opera prima, e l’atto adottato in violazione è nullo. L’incompatibilità riguarda invece chi l’incarico lo ha già ricevuto e impone di scegliere, entro quindici giorni dalla contestazione, fra l’incarico e l’altra carica; in mancanza si decade.
L’art. 7 del d.lgs. 39/2013 è ancora in vigore? No. È stato abrogato dalla legge 8 agosto 2025, n. 122, con effetto dal 24 agosto 2025. Chi ha ricoperto cariche politiche regionali o locali non incontra più per questo una causa di inconferibilità, ma restano le incompatibilità con le cariche politiche in corso.
Basta una condanna non definitiva a rendere inconferibile un incarico? Sì. L’art. 3 richiede una condanna per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato. La durata della preclusione dipende dalla pena accessoria applicata e dall’esito dell’eventuale procedimento disciplinare.
Quando va presentata la dichiarazione di insussistenza? All’atto del conferimento per l’inconferibilità, e ogni anno nel corso dell’incarico per l’incompatibilità. Le dichiarazioni vanno pubblicate sul sito dell’ente e la prima è condizione di efficacia dell’incarico.
Il decreto si applica anche alle società partecipate? Sì, agli enti di diritto privato in controllo pubblico: le società e gli altri enti privati che esercitano funzioni amministrative, producono beni e servizi per la pubblica amministrazione o gestiscono servizi pubblici, sottoposti al controllo di un’amministrazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
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