Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: la guida al d.lgs. 39/2013

Che differenza c'è fra inconferibilità e incompatibilità, quali cause impediscono il conferimento di un incarico, che cosa è cambiato con l'abrogazione dell'art. 7 e quali conseguenze produce la violazione.
In breve — L’inconferibilità impedisce di attribuire un incarico; l’incompatibilità impone a chi lo ha ricevuto di scegliere fra quell’incarico e un’altra posizione. Sono disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e riguardano gli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico. L’atto adottato in violazione delle regole sull’inconferibilità è nullo; l’incompatibilità non dichiarata porta alla decadenza dall’incarico dopo quindici giorni dalla contestazione. Dal 24 agosto 2025 l’art. 7, che riguardava chi aveva ricoperto cariche politiche regionali e locali, è stato abrogato.
1. Inconferibilità e incompatibilità: la differenza
Le due parole vengono spesso usate come sinonimi, ma indicano due meccanismi diversi: uno impedisce che l’incarico sia attribuito, l’altro impone una scelta a chi l’incarico lo ha già ricevuto.
La norma · Art. 1, comma 2, lettere g) e h), d.lgs. 39/2013
Per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali […]. Per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico […].
La differenza si coglie meglio guardando quando operano e che cosa producono.
| Inconferibilità | Incompatibilità | |
|---|---|---|
| Quando opera | Prima del conferimento: l’incarico non può essere attribuito | Durante l’incarico: la situazione può insorgere anche dopo |
| Che cosa impone | Un divieto assoluto, permanente o temporaneo | Un obbligo di scelta entro quindici giorni |
| Come si rimuove | Non si rimuove: occorre attendere che il periodo di preclusione scada | Rinunciando all’incarico o all’altra carica |
| Conseguenza della violazione | Nullità dell’atto di conferimento e del contratto | Decadenza dall’incarico e risoluzione del contratto |
Il decreto è stato adottato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, e la sua funzione è preventiva: separare chi decide da chi ha, o ha avuto di recente, interessi nel settore su cui dovrà decidere. Non presuppone alcun comportamento scorretto — è la situazione in sé a essere considerata incompatibile con la funzione.
2. A chi si applicano
Il decreto non riguarda tutti i dipendenti pubblici, ma solo determinate posizioni apicali: gli incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale), gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, e gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.
Sul versante degli enti, le regole valgono per le pubbliche amministrazioni dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per gli enti pubblici e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico — cioè le società e gli altri enti privati che esercitano funzioni amministrative, producono beni e servizi per la pubblica amministrazione o gestiscono servizi pubblici, e che sono sottoposti al controllo di un’amministrazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
È il punto che tocca da vicino le società partecipate: chi entra nel consiglio di amministrazione di una società in house è soggetto alle stesse verifiche di un dirigente pubblico, e sulle partecipate si sovrappongono anche le regole del d.lgs. 201/2022 — un caso concreto è quello del consigliere comunale nominato amministratore di una società in house.
3. Le cause di inconferibilità
Le ipotesi sono tipizzate e vanno lette una per una, perché differiscono per presupposto e per durata.
| Causa | Norma | In sintesi |
|---|---|---|
| Condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non definitiva | Art. 3 | Preclusione permanente o temporanea agli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore |
| Provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione, o attività professionale svolta in proprio nel settore | Art. 4 | Divieto per un anno dagli incarichi di vertice, di amministratore di ente pubblico e dirigenziali esterni |
| Stessa provenienza, per gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali | Art. 5 | Divieto per due anni |
| Cariche di governo nazionale (Presidente del Consiglio, ministri, sottosegretari) | Art. 6 | Si applicano i divieti della legge 215/2004, con vigilanza di AGCM e AGCOM |
| Cariche politiche e incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali | Art. 8 | Inconferibilità legata alla provenienza politica nel territorio dell’azienda |
La più delicata è la prima. L’inconferibilità dell’art. 3 scatta anche in presenza di una sentenza non definitiva: è una scelta discussa, ma coerente con la funzione preventiva del decreto, e la sua durata dipende dalla pena accessoria applicata e dall’esito dell’eventuale procedimento disciplinare.
La norma · Art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013
A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [gli incarichi indicati nelle lettere da a) a e): incarichi amministrativi di vertice, incarichi di amministratore di ente pubblico, incarichi dirigenziali interni ed esterni, incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali].
Per l’ipotesi dell’art. 4 la logica è diversa e riguarda le porte girevoli fra privato e amministrazione: chi nell’anno precedente ha avuto incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dall’ente, o ha svolto in proprio attività professionali in quel settore, non può ricevere subito un incarico apicale in quello stesso ente. Il periodo di raffreddamento è di un anno, e di due anni per le aziende sanitarie locali.
4. Che cosa è cambiato: l’abrogazione dell’art. 7
Fino al 2025 il decreto conteneva una previsione ulteriore, l’art. 7, che precludeva gli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore a chi, nei due anni precedenti, fosse stato presidente, assessore o consigliere di regione, provincia o comune, o avesse ricoperto cariche in enti controllati da quegli enti territoriali.
Quella norma non esiste più. Dopo che la Corte costituzionale ne aveva dichiarato illegittima una parte con la sentenza n. 98 del 2024, il legislatore è intervenuto con la legge 8 agosto 2025, n. 122, che ha abrogato l’intero articolo con effetto dal 24 agosto 2025.
La conseguenza pratica è netta: chi ha ricoperto una carica politica regionale o locale non incontra più, per quel solo fatto, una preclusione al conferimento di incarichi dirigenziali o di amministratore nella stessa area territoriale. Restano invece pienamente in vigore le incompatibilità degli artt. 11, 12 e 13, che vietano di cumulare l’incarico con una carica politica in corso: l’ostacolo non è più il passato politico, ma la contemporaneità fra le due posizioni.
È una modifica recente e poco recepita: molte pagine informative e diversi regolamenti interni continuano a citare l’art. 7 come se fosse vigente, ed è un errore che può viziare tanto una nomina quanto una contestazione.
5. Le cause di incompatibilità
Le incompatibilità sono raggruppate in due capi del decreto e rispondono a due esigenze diverse: separare chi vigila da chi è vigilato, e separare la funzione amministrativa dalla carica politica in corso.
| Situazione | Norma |
|---|---|
| Incarichi di vertice e dirigenziali con poteri di vigilanza o controllo, rispetto a cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ad attività professionali nel settore | Art. 9 |
| Cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, rispetto a cariche in enti privati regolati o finanziati e ad attività professionali | Art. 10 |
| Incarichi di vertice e di amministratore di ente pubblico, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 11 |
| Incarichi dirigenziali, interni ed esterni, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 12 |
| Incarichi di presidente e amministratore delegato di enti privati in controllo pubblico, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 13 |
| Incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali, rispetto alle cariche negli organi di indirizzo politico | Art. 14 |
A differenza dell’inconferibilità, l’incompatibilità può sorgere in qualunque momento: il dirigente che viene eletto consigliere, o che assume una carica in un ente vigilato, si trova in incompatibilità da quel momento, anche se al conferimento dell’incarico nulla era contestabile. È la ragione per cui la dichiarazione va rinnovata ogni anno.
6. La dichiarazione di insussistenza
L’onere di dichiarare che non esistono cause ostative è a carico dell’interessato, e la legge lo lega all’efficacia stessa dell’incarico.
La norma · Art. 20, d.lgs. 39/2013
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni […] sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Tre elementi vanno letti con attenzione. La dichiarazione sull’inconferibilità si presenta all’atto del conferimento, quella sull’incompatibilità si rinnova ogni anno, coerentemente con il fatto che la causa può insorgere dopo. Le dichiarazioni vanno pubblicate sul sito dell’ente. E la prima è condizione di efficacia dell’incarico: senza, la nomina non produce effetti, a prescindere dall’esito della verifica.
La dichiarazione non è però un adempimento formale che chiude la questione: resta una autocertificazione, e all’ente spetta comunque il controllo. Alla dichiarazione e ai suoi contenuti abbiamo dedicato un approfondimento specifico su come si rilascia e cosa deve contenere.
7. Chi vigila
La vigilanza è affidata in primo luogo all’interno dell’ente, e in seconda battuta all’Autorità nazionale anticorruzione.
La norma · Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013
Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico […] cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità […]. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione […] all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Il compito spetta quindi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che contesta la situazione all’interessato e apre il contraddittorio. Le segnalazioni viaggiano poi su tre binari diversi — ANAC, AGCM e Corte dei conti — perché diverse sono le responsabilità in gioco. L’ANAC, dal canto suo, vigila sul rispetto del decreto e può sospendere la procedura di conferimento e segnalare il caso. Il tema è trattato in dettaglio nell’articolo su chi accerta e chi vigila sulle cause ostative.
8. Che cosa succede se le regole vengono violate
Le conseguenze sono diverse a seconda di quale delle due situazioni ricorre, e ricadono anche su chi ha conferito l’incarico.
La norma · Artt. 17, 18 e 19, d.lgs. 39/2013
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati […] e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Lo svolgimento degli incarichi […] in una delle situazioni di incompatibilità […] comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato.
L’incarico conferito in violazione di una causa di inconferibilità è nullo, insieme al contratto: non è annullabile né sanabile, e la nullità travolge il rapporto fin dall’origine. Chi lo ha conferito risponde delle conseguenze economiche ed è interdetto per tre mesi dal conferire incarichi di propria competenza — sono esenti solo gli assenti al voto, i dissenzienti e gli astenuti.
Per l’incompatibilità, invece, la conseguenza è la decadenza: quindici giorni dalla contestazione per scegliere, e trascorso quel termine l’incarico cessa e il contratto si risolve. Il termine è perentorio, e la scelta spetta all’interessato: l’ente non può decidere al posto suo.
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L’assistenza prosegue nel contraddittorio aperto dal responsabile della prevenzione della corruzione, nei procedimenti davanti all’ANAC e nel contenzioso che segue la dichiarazione di nullità di una nomina o la decadenza da un incarico, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario a seconda della posizione azionata.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra inconferibilità e incompatibilità? L’inconferibilità impedisce che l’incarico sia conferito: opera prima, e l’atto adottato in violazione è nullo. L’incompatibilità riguarda invece chi l’incarico lo ha già ricevuto e impone di scegliere, entro quindici giorni dalla contestazione, fra l’incarico e l’altra carica; in mancanza si decade.
L’art. 7 del d.lgs. 39/2013 è ancora in vigore? No. È stato abrogato dalla legge 8 agosto 2025, n. 122, con effetto dal 24 agosto 2025. Chi ha ricoperto cariche politiche regionali o locali non incontra più per questo una causa di inconferibilità, ma restano le incompatibilità con le cariche politiche in corso.
Basta una condanna non definitiva a rendere inconferibile un incarico? Sì. L’art. 3 richiede una condanna per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato. La durata della preclusione dipende dalla pena accessoria applicata e dall’esito dell’eventuale procedimento disciplinare.
Quando va presentata la dichiarazione di insussistenza? All’atto del conferimento per l’inconferibilità, e ogni anno nel corso dell’incarico per l’incompatibilità. Le dichiarazioni vanno pubblicate sul sito dell’ente e la prima è condizione di efficacia dell’incarico.
Il decreto si applica anche alle società partecipate? Sì, agli enti di diritto privato in controllo pubblico: le società e gli altri enti privati che esercitano funzioni amministrative, producono beni e servizi per la pubblica amministrazione o gestiscono servizi pubblici, sottoposti al controllo di un’amministrazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
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