Consigliere comunale e amministratore di società in house: l'inconferibilità secondo il Parere ANAC del 25 maggio 2026

Consigliere comunale e amministratore di società in house: l'inconferibilità secondo il Parere ANAC del 25 maggio 2026

Il Parere ANAC del 25 maggio 2026 (fasc. 1833/2026) chiarisce che un consigliere comunale non può diventare amministratore unico della società in house del proprio Comune: il divieto discende dall'art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. 201/2022 e impone un periodo di raffreddamento di un anno.

In breve — Un consigliere comunale in carica non può essere nominato amministratore unico della società in house che gestisce servizi pubblici per lo stesso ente. Il divieto discende dall’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201/2022 — non dal d.lgs. 39/2013 — e impone un periodo di raffreddamento di un anno dalla cessazione dell’incarico politico. Lo ha chiarito ANAC con il Parere Anticorruzione del 25 maggio 2026 (fasc. 1833/2026).

Documento: Scarica il Parere ANAC del 25 maggio 2026, fasc. 1833/2026 (PDF) — testo integrale, 3 pagine.

1. Il caso sottoposto ad ANAC

Il Segretario comunale di un Comune del Lazio ha chiesto ad ANAC se fosse possibile conferire l’incarico di Amministratore unico della società in house del Comune a un consigliere comunale in carica.

La società operava con il modello dell’in house providing e gestiva i servizi in affidamento diretto — raccolta rifiuti, manutenzione del verde, impianti sportivi, servizi cimiteriali, salvataggio in mare, promozione turistica, pulizia degli uffici comunali — e i Comuni soci esercitavano su di essa il controllo analogo congiunto ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Il quesito era stato formulato alla luce del d.lgs. n. 39/2013, il decreto che disciplina le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico.

2. Il d.lgs. 201/2022 si affianca al d.lgs. 39/2013: cosa cambia per gli enti

Nonostante il quesito posto dal Segretario comunale fosse stato formulato alla luce delle previsioni dettate dal d.lgs. 39/2013, ANAC esamina la questione sottoposta alla sua attenzione tenendo conto di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022 — il decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.

Infatti, quando una società opera nel settore dei servizi pubblici locali, alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 si affiancano quelle previste dal decreto del 2022. L’art. 6 del d.lgs. 201/2022 introduce quindi un sistema autonomo di inconferibilità e incompatibilità che si aggiunge a quello del d.lgs. n. 39/2013, senza sostituirlo. Il d.lgs. 39/2013 resta il riferimento generale per gli incarichi amministrativi di vertice; il d.lgs. 201/2022 introduce uno strato ulteriore, specifico per le posizioni legate alla gestione dei servizi pubblici locali.

Per segretari comunali, responsabili anticorruzione e legali degli enti questo significa che la verifica non può fermarsi al d.lgs. 39/2013: ogni volta che la società destinataria dell’incarico gestisce un servizio pubblico locale, occorre interrogare anche l’art. 6 del d.lgs. 201/2022 e accertare se introduca divieti ulteriori. Nel caso esaminato, è proprio questa verifica aggiuntiva a produrre il divieto.

3. L’inconferibilità prevista dall’art. 6 del d.lgs. 201/2022

L’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201/2022 vieta il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, nonché di incarichi inerenti alla gestione del servizio, ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente preposto all’indirizzo, alla vigilanza o al controllo del servizio pubblico locale.

Art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. 201/2022“Non possono essere conferiti gli incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, nonché gli incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente locale o degli enti locali competenti al governo del servizio pubblico, fino al decorso di un anno dalla cessazione dell’incarico.”

Il meccanismo si articola su due verifiche da compiere in sequenza.

La prima riguarda l’incarico in provenienza: il soggetto interessato è consigliere comunale, quindi componente dell’organo di indirizzo politico del Comune che esercita, insieme agli altri Comuni soci, il controllo analogo sulla società. Non è necessario che il consigliere abbia svolto funzioni di controllo diretto sulla società: è sufficiente che l’ente di cui fa parte le svolga.

La seconda riguarda l’incarico in destinazione: l’incarico di Amministratore unico rientra senza margini di dubbio tra gli incarichi di amministrazione previsti dalla norma. Entrambe le condizioni sono soddisfatte. Il divieto scatta.

4. La nozione di “amministratore”: più ampia rispetto al d.lgs. 39/2013

Nel d.lgs. n. 39/2013 la nozione di “amministratore” è definita in modo restrittivo: rilevano solo determinate cariche tassativamente elencate. Nel d.lgs. n. 201/2022, ANAC precisa che la posizione di “amministratore” segue invece l’approccio civilistico e commerciale generale: è “amministratore” qualsiasi componente dell’organo di indirizzo della società, indipendentemente dalla denominazione della carica. Amministratore unico, consigliere di amministrazione, presidente del CdA: tutte figure ricomprese.

Negli enti che gestiscono servizi pubblici locali, non è sufficiente verificare l’inconferibilità secondo il vecchio schema: occorre applicare il perimetro più ampio della norma del 2022. Sui presupposti dell’affidamento in house e sul controllo analogo si rinvia alla nostra trattazione dedicata.

5. Il cooling-off di un anno: cosa significa nella pratica

L’inconferibilità non è un divieto permanente. L’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022 consente al consigliere comunale di assumere l’incarico di amministratore della società in house, ma solo dopo che sia trascorso un anno dalla cessazione della carica politica. Questo periodo di raffreddamento serve a recidere il legame tra la funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale: chi ha esercitato il controllo sulla società non può passarne alla guida senza che intercorra un intervallo sufficiente a escludere continuità di influenza.

Nella pratica questo produce due conseguenze immediate. Le dimissioni contestuali alla nomina non risolvono il problema: se il consigliere si dimette il giorno prima della delibera di nomina, l’inconferibilità sussiste comunque perché l’anno non è ancora decorso. Il dies a quo è la cessazione effettiva dell’incarico politico, non la delibera di nomina: il computo va fatto a ritroso dalla data in cui si intende procedere alla nomina.

Il comma 6 dell’art. 6 impone al destinatario dell’incarico di rilasciare la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Quella dichiarazione non è una formalità: è l’atto con cui il soggetto attesta sotto la propria responsabilità che il divieto non opera, e attiva i poteri di vigilanza dell’RPCT.

6. Inconferibilità vs. incompatibilità: perché la distinzione conta

Inconferibilità e incompatibilità sono istituti distinti. L’inconferibilità opera ab initio: impedisce che l’incarico venga conferito; se la nomina avviene lo stesso, è nulla. L’incompatibilità opera invece su un incarico già conferito e impone una scelta: o si rinuncia all’incarico o si rimuove la causa di incompatibilità entro un termine.

Nel caso esaminato, ANAC ha rilevato un’ipotesi di inconferibilità. Questa qualificazione esclude, sul piano logico, che si possa ragionare in parallelo sulle eventuali incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013: l’incarico non può essere conferito a monte, quindi non c’è spazio per applicare rimedi successivi. Per il Segretario comunale questo significa che non è sufficiente verificare se esistano incompatibilità gestibili con una dichiarazione o con la cessazione di un altro incarico. Se ricorre l’inconferibilità, la nomina è preclusa e l’unico percorso legittimo è attendere il decorso del cooling-off.

Il d.lgs. n. 201/2022 è in vigore da tempo e le previsioni del suo art. 6 in materia di inconferibilità e incompatibilità erano già operative prima di questa pronuncia. Il parere del 25 maggio 2026 aggiunge però un riferimento autorevole che mancava: è una delle rare occasioni in cui ANAC applica direttamente l’art. 6 a un caso concreto, chiarisce come si coordina con il d.lgs. 39/2013 e offre agli enti uno schema verificabile su cui fondare le proprie valutazioni preventive.

7. Checklist per il Segretario comunale

Prima di deliberare la nomina di un soggetto ad amministratore di una società in house, verificare in sequenza:

  1. La società gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. n. 201/2022? Se sì, si applica anche l’art. 6 del d.lgs. 201/2022 in aggiunta al d.lgs. 39/2013.
  2. Il candidato è componente di un organo di indirizzo politico dell’ente che esercita vigilanza o controllo sulla società (anche in forma di controllo analogo congiunto)?
  3. L’incarico in destinazione rientra tra quelli di amministrazione, controllo o gestione del servizio?
  4. È decorso almeno un anno dalla cessazione dell’eventuale incarico politico? Se non è decorso, la nomina è preclusa.
  5. Il candidato ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013?
  6. In caso di inconferibilità accertata: non procedere alla nomina. Non esistono rimedi successivi equivalenti al cooling-off.

Domande frequenti

Un consigliere comunale può mai diventare amministratore della società in house del proprio Comune? Sì, ma solo dopo un anno dalla cessazione dell’incarico di consigliere. Il divieto dell’art. 6 del d.lgs. 201/2022 non è permanente: è un divieto temporaneo legato alla continuità tra funzione politica e funzione gestionale.

Le dimissioni da consigliere il giorno prima della nomina risolvono il problema? No. Il cooling-off di un anno decorre dalla cessazione effettiva dell’incarico politico. Le dimissioni contestuali alla delibera di nomina non soddisfano questo requisito.

Il regime del d.lgs. 201/2022 sostituisce quello del d.lgs. 39/2013? No. I due regimi coesistono. Il d.lgs. 39/2013 resta applicabile come disciplina generale; il d.lgs. 201/2022 aggiunge un layer specifico per le società che gestiscono servizi pubblici locali. Entrambi vanno verificati.

La società gestisce anche servizi strumentali: l’inconferibilità si applica lo stesso? ANAC ha chiarito che è sufficiente che una parte rilevante dell’attività della società rientri nei servizi pubblici locali per attivare il regime del d.lgs. 201/2022. La presenza di servizi strumentali non neutralizza il divieto.

Cosa succede se la nomina viene effettuata lo stesso in presenza di inconferibilità? La nomina è nulla. L’inconferibilità opera ab initio e non ammette sanatoria successiva, a differenza dell’incompatibilità.

Chi deve rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità? Il soggetto destinatario dell’incarico, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione va resa prima del conferimento dell’incarico e conservata agli atti.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.