Sanzioni venatorie e licenza di caccia: sospensione, revoca e ricorso

Quali violazioni di caccia fanno perdere la licenza, quando il Questore la sospende o la revoca, perché anche pagare una sanzione amministrativa può costare la sospensione, come ci si difende dal verbale e le conseguenze sul porto d'armi.
In breve — Le sanzioni venatorie possono costare anche la licenza di caccia: dopo l’oblazione o la condanna definitiva per i reati più gravi dell’art. 30 della legge 157/1992, il Questore sospende la licenza da uno a tre anni o la revoca con il divieto di riaverla per dieci. Anche alcuni illeciti amministrativi portano alla sospensione per un anno, e scatta proprio quando si paga la sanzione. Contro il verbale ci si difende entro 30 giorni; contro il provvedimento del Questore si ricorre al Prefetto o al TAR.
1. Le violazioni di caccia sono reati o illeciti amministrativi
La legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157) distingue due livelli. Le violazioni più gravi sono reati, puniti con l’arresto o l’ammenda (art. 30): la caccia nel periodo di divieto generale, l’abbattimento di specie protette, la caccia nei parchi e nelle riserve, l’uccellagione, lo sparo da veicoli, l’uso di mezzi o richiami vietati. Le altre sono illeciti amministrativi, puniti con una sanzione pecuniaria (art. 31): per esempio cacciare senza assicurazione, senza aver pagato le tasse, senza autorizzazione negli ambiti di caccia o in zone di divieto.
La distinzione conta perché cambiano le strade di difesa. Per i reati si procede davanti al giudice penale; per gli illeciti amministrativi c’è un procedimento con l’autorità indicata dalla legge regionale e, poi, l’opposizione davanti al giudice civile. A verbalizzare possono essere gli agenti degli enti delegati dalle Regioni, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste e le forze di polizia (art. 27).
2. Le condanne che portano alla sospensione o alla revoca della licenza
Oltre alla pena, alcune violazioni dell’art. 30 comportano conseguenze fisse sulla licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32).
| Violazione (art. 30, comma 1) | Conseguenza sulla licenza |
|---|---|
| Caccia nel periodo di divieto generale; abbattimento o cattura di specie protette; caccia in parchi, riserve, oasi e zone di ripopolamento; sparo da auto, barche o aerei | sospensione da uno a tre anni |
| Abbattimento di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo o muflone sardo; uccellagione | revoca e divieto di rilascio per dieci anni |
| Le violazioni più gravi, se commesse da recidivi | esclusione definitiva dalla licenza |
Anche la caccia nei giorni di silenzio venatorio, l’abbattimento di fauna alpina protetta e l’uso di mezzi vietati portano alla sospensione, ma solo in caso di recidiva. A decidere è il Questore, e il momento in cui decide è fissato dalla legge.
La norma · art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.»
Prima di quel momento la licenza non è al sicuro. Se l’oblazione non è ammessa o non viene pagata entro trenta giorni, il Questore può già disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza (art. 32, comma 3).
3. Anche un illecito amministrativo può sospendere la licenza
La sospensione di un anno scatta anche per un illecito amministrativo: cacciare in una forma diversa da quella scelta (art. 31, lett. a), e tre anni se la violazione si ripete. Per altri illeciti, come la caccia senza assicurazione o senza autorizzazione negli ambiti di caccia, la sospensione arriva se la violazione viene commessa di nuovo (art. 32, comma 4).
C’è un punto che molti cacciatori non conoscono. Il Questore adotta la sospensione quando gli viene comunicato che la sanzione è stata pagata in misura ridotta, oppure che non è stata proposta opposizione o che il giudizio si è concluso (art. 32, comma 5). Pagare subito per chiudere la questione, quindi, fa partire la sospensione: prima di farlo conviene valutare se il verbale regge.
4. Dal verbale all’opposizione: i termini
Per i reati dell’art. 30 si procede davanti al giudice penale, dove si chiede anche l’oblazione; la procedura che segue riguarda invece solo gli illeciti amministrativi dell’art. 31. Dalla contestazione o dalla notifica del verbale ci sono 30 giorni per inviare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e 60 giorni per pagare in misura ridotta, un terzo del massimo o il doppio del minimo se più favorevole (art. 16). Se l’autorità conferma la violazione emette un’ordinanza-ingiunzione.
Contro l’ordinanza-ingiunzione si propone opposizione entro 30 giorni dalla notifica (art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150). Poiché le violazioni in materia di fauna rientrano tra quelle per cui la legge indica il tribunale, l’opposizione va proposta al tribunale del luogo della violazione, non al giudice di pace.
5. Oltre la licenza di caccia: porto d’armi e detenzione
La sospensione dell’art. 32 non è l’unico rischio. Una violazione grave, come il bracconaggio, può portare anche alla revoca del porto d’armi per il venir meno dell’affidamento di non abusare delle armi, e al divieto di detenzione armi del Prefetto. Sono provvedimenti autonomi, che non richiedono una condanna definitiva.
Chi perde la licenza deve anche sapere che, per riaverla dopo una revoca, va rifatto l’esame di abilitazione venatoria, come spiegato nella guida sulla restituzione del porto d’armi revocato. La licenza di caccia, del resto, dura cinque anni e il rinnovo non è automatico, come spiegato nella guida sul rinnovo del porto d’armi.
6. Come si impugna il provvedimento del Questore
La sospensione o la revoca decise dal Questore si impugnano con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni oppure con ricorso al TAR entro 60 (d.P.R. 1199/1971; artt. 29 e 41 c.p.a.). Quando la misura segue una condanna o un’oblazione, il margine è stretto ma esiste: si verifica se la violazione rientra davvero nella lettera indicata, se la condanna è definitiva, se la recidiva è stata calcolata correttamente e se la durata è quella prevista.
Più ampio è lo spazio contro la sospensione cautelare e contro la revoca del porto d’armi per affidamento, che dipendono da una valutazione discrezionale e devono essere motivate sui fatti.
Verbale di caccia o licenza sospesa?
Prima di pagare il verbale o di lasciar decorrere i termini, inviaci il documento: ti diciamo se conviene difendersi e cosa comporta per la licenza e per il porto d'armi.
7. Come ti assiste lo Studio
L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia i cacciatori che ricevono un verbale o si vedono sospendere o revocare la licenza. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per armi e porto d’armi.
Dopo il verbale valutiamo gli scritti difensivi e se convenga pagare o opporsi, tenendo conto degli effetti sulla licenza. Se arriva la sospensione o la revoca valutiamo il ricorso al Prefetto o al TAR, e seguiamo gli eventuali provvedimenti sul porto d’armi.
Domande frequenti
Per quali violazioni si perde la licenza di caccia? Sospensione da uno a tre anni per la caccia nel periodo di divieto, l’abbattimento di specie protette, la caccia in parchi e riserve o lo sparo da veicoli; revoca con divieto per dieci anni per l’uccellagione o l’abbattimento di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo o muflone sardo; esclusione definitiva per i recidivi.
Chi sospende la licenza di caccia? Il Questore della provincia di residenza, dopo l’oblazione o la condanna definitiva, oppure dopo il pagamento o la definizione di una sanzione amministrativa nei casi previsti. In attesa, può disporre una sospensione cautelare.
Se pago la sanzione in misura ridotta perdo la licenza? Per alcune violazioni sì: cacciare in una forma diversa da quella scelta comporta la sospensione per un anno, e altre violazioni la comportano se ripetute. La sospensione scatta proprio con la comunicazione del pagamento, per questo conviene valutare il verbale prima di pagare.
Dopo la revoca della licenza di caccia devo rifare l’esame? Sì. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria anche per ottenere di nuovo la licenza dopo una revoca (art. 22, comma 7, legge 157/1992).
Una sanzione di caccia può far perdere il porto d’armi? Sì, se la violazione fa venir meno l’affidamento di non abusare delle armi: il Questore può revocare la licenza e il Prefetto vietare la detenzione, anche senza condanna definitiva.
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