Cosa succede alla scadenza di un affidamento di servizio pubblico locale

La durata di un affidamento non la decide liberamente l'ente: è ancorata all'ammortamento degli investimenti. Alla scadenza il nuovo gestore subentra nella disponibilità dei beni e deve un indennizzo a quello uscente.
In breve — La durata di un affidamento di servizio pubblico locale non può superare il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio. Alla scadenza, o in caso di cessazione anticipata, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni essenziali. Se gli investimenti non sono stati completamente ammortizzati, al gestore uscente spetta un indennizzo pari al loro valore contabile residuo, rivalutato ISTAT e al netto dei contributi pubblici. A pagarlo non è il Comune, ma il gestore subentrante.
1. Quanto può durare un affidamento
La durata dell’affidamento è una scelta dell’ente, ma non una scelta libera. Il d.lgs. 201/2022 la aggancia a un parametro oggettivo: il tempo necessario a recuperare gli investimenti.
La norma · art. 19, comma 1, d.lgs. 201/2022
La durata «è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio».
Il criterio opera in due direzioni, e conviene tenerle distinte.
Da un lato la durata deve essere proporzionata alla prestazione richiesta e agli investimenti proposti: un affidamento breve a fronte di investimenti pesanti scoraggia il mercato, perché nessun operatore recupera quanto ha speso. Dall’altro esiste un tetto invalicabile: non si può andare oltre il periodo di ammortamento. Un affidamento più lungo del necessario sottrae il servizio alla concorrenza senza una ragione economica, ed è per questo che la durata è uno dei profili più frequentemente contestati negli atti di gara.
Il riferimento non è astratto. Gli investimenti che determinano la durata sono quelli previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio: ciò che non è messo per iscritto in quella sede non entra nel calcolo, né allora né dopo.
2. Il limite dei cinque anni per l’in house nei servizi non a rete
Alla regola generale il decreto affianca un limite specifico, che riguarda una situazione molto diffusa: l’affidamento a una società in house di un servizio non a rete, come la gestione delle farmacie comunali.
In quel caso la durata non può superare i cinque anni. È un tetto più stringente, coerente con la logica che governa l’autoproduzione: se l’ente si sottrae al mercato affidando a sé stesso, deve rimettere in discussione la scelta a intervalli ravvicinati.
La deroga esiste, ma è onerosa. Per andare oltre i cinque anni l’ente deve dare conto, nella stessa deliberazione di affidamento, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti, e quelle ragioni devono trovare riscontro nel piano economico-finanziario asseverato. Non basta quindi affermare che gli investimenti richiedono più tempo: occorre dimostrarlo con un documento validato da un soggetto terzo, e farlo prima, non a contestazione avvenuta.
3. La scadenza: il subentro del nuovo gestore
Arrivati alla scadenza — o alla cessazione anticipata del rapporto — si apre la fase del passaggio di consegne.
La norma · art. 23, d.lgs. 201/2022
«Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio.»
La parola da leggere con attenzione è disponibilità. Il nuovo gestore non acquista i beni: ne acquisisce l’uso, per il tempo del proprio affidamento. La proprietà resta dov’era, e resta soggetta al vincolo di destinazione e al divieto di cessione di cui abbiamo scritto a proposito della gestione delle reti e dei beni essenziali.
Da qui discende la ragione pratica per cui quell’articolo e questo si tengono insieme. Il subentro riguarda i beni essenziali, cioè quelli che l’ente doveva individuare in sede di affidamento. Se quell’individuazione è stata fatta male, o non è stata fatta, il momento del passaggio diventa il momento della lite: si discute su cosa deve essere trasferito prima ancora di discutere quanto vale.
Va notato anche il tempo del subentro: avviene all’esito del nuovo affidamento. Finché la nuova procedura non si conclude non c’è subentro, e il gestore uscente resta in servizio secondo le regole del proprio settore — è la situazione, diffusissima, che nel gas naturale ha dato origine al contenzioso sulla revisione del canone durante la proroga.
4. L’indennizzo al gestore uscente
È la parte economicamente più rilevante, e quella su cui si concentrano le trattative. Se alla scadenza gli investimenti non sono stati integralmente ammortizzati, il gestore uscente ha diritto a essere indennizzato.
L'indennizzo dell'art. 19, comma 2
Quando spetta. Se la durata dell'affidamento è stata inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio, oppure in caso di cessazione anticipata del rapporto.
Come si calcola. È pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.
Chi lo paga. È posto a carico del subentrante, non dell'ente affidante.
Tre conseguenze pratiche, che spesso sfuggono a chi partecipa a una gara di subentro.
La prima riguarda il criterio di calcolo. L’indennizzo non è il valore di mercato dei beni né il loro valore di sostituzione: è il residuo contabile, cioè quanto non è ancora stato ammortizzato secondo i libri. La rivalutazione ISTAT protegge dall’erosione monetaria, ma non trasforma il criterio in una stima di mercato. Chi si aspetta di essere indennizzato per il valore attuale dell’impianto resta deluso; chi teme di doverlo pagare a quel valore si allarma senza motivo.
La seconda riguarda i contributi pubblici. Gli investimenti finanziati con risorse pubbliche non sono indennizzabili nella parte coperta dal contributo, ed è una decurtazione che può essere consistente quando l’infrastruttura è stata realizzata con fondi europei o statali.
La terza, e più importante, riguarda chi paga. L’onere non è del Comune ma del gestore subentrante, che se lo trova addosso come costo di ingresso. Questo significa che l’importo dell’indennizzo va conosciuto prima di presentare l’offerta: un operatore che partecipa senza sapere quanto dovrà versare al predecessore sta formulando un’offerta su basi incomplete. Per l’ente, specularmente, indicare con chiarezza negli atti di gara l’entità dell’indennizzo dovuto è ciò che rende le offerte confrontabili e la procedura difendibile.
5. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
La fine di un affidamento concentra in poche settimane questioni che si sono formate in anni: la durata era corretta, i beni essenziali erano stati individuati, gli investimenti erano stati indicati nel contratto di servizio, l’indennizzo è quantificato bene. Ogni omissione a monte si paga in questa fase, e si paga in contenzioso.
Lo Studio Legale Calzoni assiste gestori uscenti, operatori subentranti ed enti affidanti all’interno della consulenza sui servizi pubblici locali: determinazione e difesa della durata dell’affidamento, quantificazione e contestazione dell’indennizzo, gestione del subentro nella disponibilità dei beni, predisposizione degli atti di gara nella parte relativa agli oneri di subentro.
Domande frequenti
Quanto può durare un affidamento di servizio pubblico locale? La durata è fissata dall’ente in funzione della prestazione richiesta e in misura proporzionata agli investimenti, ma non può superare il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio (art. 19, comma 1, d.lgs. 201/2022).
C’è un limite di durata per gli affidamenti in house? Sì, per i servizi non a rete: l’affidamento a società in house non può superare i cinque anni. L’ente può prevedere una durata maggiore solo dando conto, nella deliberazione di affidamento, delle ragioni legate all’ammortamento degli investimenti, come asseverate nel piano economico-finanziario.
Cosa succede ai beni alla scadenza dell’affidamento? All’esito del nuovo affidamento il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali. Subentra nell’uso, non nella proprietà, che resta vincolata al servizio.
Quando spetta l’indennizzo al gestore uscente? Quando la durata dell’affidamento è stata inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio, oppure in caso di cessazione anticipata del rapporto.
Come si calcola l’indennizzo? È pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato secondo gli indici ISTAT e al netto degli eventuali contributi pubblici direttamente riferibili a quegli investimenti. Non corrisponde quindi al valore di mercato dei beni.
Chi paga l’indennizzo al gestore uscente? Il gestore subentrante, non l’ente affidante. È un costo di ingresso che l’operatore deve conoscere prima di formulare la propria offerta.
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