Art. 110 TULPS: sale giochi, apparecchi leciti e distanze dai luoghi sensibili

Art. 110 TULPS: sale giochi, apparecchi leciti e distanze dai luoghi sensibili

Quali apparecchi da gioco sono leciti secondo l'art. 110 TULPS, quando serve la licenza per una sala giochi o per le scommesse, chi fissa le distanze minime dai luoghi sensibili e come si contestano diniego, revoca e limiti di orario.

In breve — L’art. 110 TULPS stabilisce quali apparecchi da gioco sono leciti e a quali condizioni possono stare in un locale pubblico; per aprire una sala giochi o raccogliere scommesse servono poi i titoli previsti dal TULPS e la concessione statale. Le distanze minime dai luoghi sensibili, come scuole e strutture sanitarie, non sono fissate da una regola nazionale uniforme: le stabiliscono le leggi regionali e i regolamenti comunali, ed è lì che nasce la gran parte del contenzioso.

1. Quali apparecchi sono leciti secondo l’art. 110 TULPS

L’art. 110 TULPS divide gli apparecchi da gioco in due gruppi. Il comma 6 riguarda quelli che distribuiscono vincite in denaro: devono avere l’attestato di conformità rilasciato dall’amministrazione dei monopoli ed essere collegati alla rete telematica statale. Il comma 7 riguarda gli apparecchi senza vincite in denaro, come quelli elettromeccanici di abilità che danno piccoli premi in oggetti, o quelli che non distribuiscono premi affatto.

La distinzione fatta dall’art. 110 TULPS conta perché da essa dipendono il regime autorizzatorio, i limiti di installazione e le sanzioni. Un apparecchio del comma 7 non può in nessun caso riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, né altri giochi che possano indurre la stessa aspettativa di vincita. Per chi gestisce un locale la verifica pratica è una sola: ogni apparecchio deve avere i titoli previsti e corrispondere alle caratteristiche del comma sotto cui è installato.

2. Quando serve la licenza per sale giochi e scommesse

Per raccogliere scommesse la licenza può essere rilasciata soltanto a chi è concessionario o autorizzato dallo Stato, o a chi è incaricato dal concessionario: lo stabilisce l’art. 88 TULPS, che dal 2010 ha anche un’interpretazione autentica.

La norma · art. 88 del TULPS

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.»

Gli apparecchi restano quelli dell’art. 110 TULPS, ma il titolo di pubblica sicurezza segue la concessione e non la sostituisce: senza il rapporto concessorio la licenza non può essere rilasciata, e se la concessione viene meno il titolo perde il suo presupposto. Per le sale da gioco e l’installazione di apparecchi nei pubblici esercizi valgono inoltre i titoli comunali, di cui parliamo nella guida all’art. 86 TULPS, e in ogni caso i requisiti personali dell’art. 11 TULPS.

3. Chi fissa le distanze dai luoghi sensibili

Per le sale giochi e per i locali con apparecchi dell’art. 110 TULPS non esiste una distanza minima uniforme valida in tutta Italia. Per gli apparecchi dell’art. 110, comma 6, lo Stato ha previsto nel 2012 criteri di distanza da scuole, strutture sanitarie, luoghi di culto e centri socio-ricreativi, ma per una finalità precisa: pianificare la progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del gioco, con effetti sulle concessioni messe a bando dopo quella data.

La norma · art. 7, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158

«[L'Agenzia delle dogane e dei monopoli], tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze […] provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico […].»

Le distanze che si incontrano quando si apre o si sposta una sala sono invece quelle delle leggi regionali e dei regolamenti comunali, che variano da territorio a territorio per metri, elenco dei luoghi sensibili e criterio di misurazione — in linea d’aria o a piedi. È il motivo per cui la stessa attività può essere ammessa in un Comune e vietata in quello accanto, e perché prima di firmare un contratto di locazione conviene verificare la disciplina del luogo, non quella generale.

4. Come si misura la distanza dai luoghi sensibili

La distanza si misura dall’ingresso principale della sala a quello del luogo sensibile, lungo un percorso pedonale che il pedone possa fare in sicurezza: non lungo la scorciatoia più breve. Lo ha stabilito il TAR in un caso in cui la misurazione del Comune è stata annullata.

Il caso. Il Comune di Rimini aveva confermato la chiusura di una sala giochi perché la polizia municipale, misurando il percorso pedonale più breve, aveva rilevato una distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile. Il percorso però passava per un attraversamento privo di strisce pedonali, con semaforo dedicato al solo traffico veicolare, su una statale a quattro corsie con traffico pesante. La società ha impugnato il metro usato dagli agenti, non il divieto in sé.

La decisione. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, affermando che

«un attraversamento pedonale non può essere utilizzato per abbreviare la distanza tra due luoghi dovendosi effettuare il calcolo in funzione di un tragitto che preservi efficacemente la sicurezza di pedoni e automobilisti, senza metterne in pericolo l’incolumità»

(TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 16 maggio 2023, n. 298).

Che cosa se ne ricava. Il terreno della difesa è il percorso, non il principio: quando il metro del Comune passa per attraversamenti pericolosi o per scorciatoie che il pedone può prendere solo violando il codice della strada, la misurazione è contestabile, e la prova si costruisce con una perizia e con documentazione fotografica e video del tragitto.

5. Orari e limiti imposti dai Comuni

Oltre alle distanze, i Comuni intervengono sugli orari di funzionamento degli apparecchi dell’art. 110 TULPS. Il sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base degli indirizzi del consiglio comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000), e su questa base molte amministrazioni impongono fasce di spegnimento degli apparecchi.

Insieme ai limiti sui luoghi, queste misure incidono direttamente sui ricavi, e sono atti amministrativi impugnabili: contano la motivazione, l’istruttoria sui dati del territorio e la proporzionalità rispetto all’obiettivo dichiarato. Quando la limitazione nasce da un’ordinanza o da un regolamento, si impugna anche l’atto generale insieme al provvedimento che lo applica.

6. Diniego, revoca e chiusura: come ci si difende

Contro il diniego della licenza, la revoca o il provvedimento che ordina la cessazione dell’attività si propone ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la domanda di sospensiva quando l’attività è ferma o la sala non può aprire. Prima del diniego l’interessato deve ricevere il preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990): è il momento in cui si discutono il metodo di misurazione e la qualificazione del luogo sensibile.

I motivi che più spesso reggono riguardano proprio quei due punti — come è stato misurato il percorso e se il luogo indicato rientri davvero nell’elenco — oltre alla disciplina transitoria per le attività già avviate, che molte leggi regionali prevedono. Sul fronte sanzionatorio, l’art. 110 TULPS punisce con sanzioni amministrative pecuniarie chi produce, importa, distribuisce o installa apparecchi non conformi o privi dei titoli, con importi che partono da 500 euro per ciascun apparecchio; se poi nel locale si verificano disordini, la chiusura segue la strada dell’art. 100 TULPS.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste gestori di sale giochi, titolari di pubblici esercizi con apparecchi, agenzie di scommesse e Comuni nelle questioni dell’art. 110 TULPS e delle distanze dai luoghi sensibili. Verifichiamo prima dell’investimento se il locale rispetta i limiti previsti nel territorio e come vengono misurati, leggiamo il regolamento comunale e la legge regionale applicabili e valutiamo le prospettive di un’istanza quando la situazione è di confine.

Quando il provvedimento è già arrivato — diniego, revoca, ordine di cessazione o limitazione di orario — esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni e valutiamo il ricorso al TAR, impugnando anche il regolamento o l’ordinanza da cui la misura discende. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se la distanza è stata calcolata correttamente e che margini ci sono.

Domande frequenti

Quali sono gli apparecchi dell’art. 110, comma 6? Quelli che distribuiscono vincite in denaro, dotati di attestato di conformità dell’amministrazione dei monopoli e collegati alla rete telematica statale, con limiti di costo e durata della partita fissati dalla norma.

Quali sono gli apparecchi dell’art. 110, comma 7? Quelli che non distribuiscono vincite in denaro: apparecchi elettromeccanici di abilità che danno piccoli premi in oggetti e apparecchi che non distribuiscono premi. Non possono riprodurre il gioco del poker né le sue regole fondamentali.

Chi rilascia la licenza per le scommesse? Il titolo di pubblica sicurezza può essere rilasciato solo a concessionari, a soggetti autorizzati dallo Stato o a chi è da loro incaricato: la licenza segue la concessione e non la sostituisce (art. 88 TULPS).

Quali distanze valgono per aprire una sala giochi? Dipende dal territorio, perché l’art. 110 TULPS non le fissa: le distanze minime dai luoghi sensibili sono fissate dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali, che cambiano per metri, elenco dei luoghi e criterio di misurazione. La norma statale del 2012 riguarda invece la ricollocazione dei punti di raccolta nelle nuove concessioni.

Che cos’è il distanziometro? È il nome con cui si indicano le distanze minime che le leggi regionali impongono fra le sale giochi, o i locali con apparecchi, e i luoghi sensibili. Non esiste un distanziometro nazionale: metri, elenco dei luoghi e criterio di misurazione cambiano da Regione a Regione.

Il Comune mi ha ordinato la delocalizzazione: cosa posso fare? Si verificano la mappatura dei luoghi sensibili su cui si fonda l’ordine, il percorso usato per la misurazione e i termini per impugnare, perché la mappatura può essere a sua volta un atto da contestare. Contro il provvedimento si propone ricorso al TAR entro 60 giorni, con domanda di sospensiva.

Cosa si rischia con apparecchi non conformi? Sanzioni amministrative pecuniarie per ciascun apparecchio, previste dall’art. 110 per chi produce, importa, distribuisce o installa apparecchi privi dei titoli o non rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7.

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