Art. 68 TULPS: licenza di pubblico spettacolo, SCIA e trattenimenti (art. 69)

Art. 68 TULPS: licenza di pubblico spettacolo, SCIA e trattenimenti (art. 69)

Cosa prevedono gli artt. 68 e 69 del TULPS, chi rilascia la licenza di pubblico spettacolo, quando basta la SCIA per eventi fino a 200 partecipanti, quali eventi non la richiedono, cosa si rischia senza licenza e come ci si difende se viene negata o sospesa.

In breve — L’art. 68 del TULPS richiede la licenza di pubblico spettacolo per spettacoli, trattenimenti e feste da ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per aprire circoli, scuole di ballo e sale di audizione; l’art. 69 la richiede per i trattenimenti dati per mestiere. Oggi la rilascia il Comune, non il Questore, e per gli eventi fino a 200 partecipanti che finiscono entro la mezzanotte basta la SCIA. Senza titolo si rischiano sanzioni e la cessazione dell’attività.

1. Che cosa prevede l’art. 68 TULPS e quando serve la licenza di pubblico spettacolo

L’art. 68 TULPS è la norma che stabilisce quando serve la licenza di pubblico spettacolo. La devono richiedere coloro che organizzano spettacoli o trattenimenti in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico — il concerto in un locale, la serata danzante in discoteca o in un bar, la festa in piazza di un’impresa — e coloro che aprono o gestiscono circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

La norma · art. 68, primo comma, del TULPS

«Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.»

Il testo parla ancora di «licenza del questore», ma oggi la licenza di pubblico spettacolo la rilascia il Comune: lo spiega il capitolo 2. Per gli eventi più piccoli, inoltre, basta una SCIA, come vedremo al capitolo 4.

2. Chi rilascia la licenza di pubblico spettacolo

La licenza di pubblico spettacolo la rilascia il Comune, di norma attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La funzione è passata dal Questore ai Comuni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che l’ha attribuita loro sia per l’art. 68 sia per l’art. 69.

La norma · art. 19, primo comma, nn. 5 e 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

«Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza […]:
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69.»

Il Comune però non decide da solo. Le licenze si adottano previa comunicazione al Prefetto, che può chiederne per motivate esigenze di pubblica sicurezza la sospensione o la revoca (art. 19, quarto comma, dello stesso decreto). Per aprire un teatro o un luogo di pubblico spettacolo serve inoltre la verifica di agibilità della commissione di vigilanza (art. 80 TULPS), che sarà oggetto di una guida dedicata.

3. Che differenza c’è tra art. 68 e art. 69 TULPS

La differenza sta in chi organizza: l’art. 68 riguarda gli spettacoli e i trattenimenti e i locali in cui si tengono, l’art. 69 chi dà trattenimenti per mestiere, come gli spettacoli itineranti e le esposizioni di curiosità.

La norma · art. 69 del TULPS

«Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.»

Art. 68 TULPS Art. 69 TULPS
Che cosa riguarda spettacoli, trattenimenti, feste da ballo in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico; apertura di circoli, scuole di ballo, sale di audizione trattenimenti dati per mestiere, anche temporanei; esposizioni di rarità, animali, oggetti di curiosità; audizioni all’aperto
Chi rilascia la licenza Comune (d.P.R. 616/1977, art. 19, n. 5) Comune (d.P.R. 616/1977, art. 19, n. 6)
Eventi fino a 200 partecipanti entro le 24 SCIA al SUAP SCIA al SUAP

4. Quando basta la SCIA per eventi fino a 200 partecipanti

La SCIA sostituisce la licenza quando l’evento ha al massimo 200 partecipanti e si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio: lo prevedono sia l’art. 68 sia l’art. 69, dopo le modifiche del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (art. 7, comma 8-bis). Con la segnalazione certificata di inizio attività l’organizzatore non aspetta un provvedimento, ma dichiara di avere i requisiti e presenta la documentazione al SUAP.

Le due condizioni devono esserci entrambe: un evento da 150 persone che prosegue dopo la mezzanotte, o uno da 300 che finisce alle 23, richiede la licenza. La SCIA, inoltre, non esonera dalle regole di sicurezza del luogo: se mancano i requisiti il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività, e in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la sicurezza pubblica può sospenderla (art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Moduli, documenti tecnici e tempi di presentazione li fissa ogni Comune: conviene verificarli sul sito del proprio SUAP prima di organizzare l’evento.

5. Quali eventi non richiedono la licenza di pubblico spettacolo

La licenza non serve quando l’evento è una riunione, cioè l’esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione (art. 17), e non un’attività d’impresa. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando in parte illegittimo l’art. 68 con due sentenze:

Le due sentenze non riguardano i luoghi pubblici, come una piazza o una strada: lì la licenza, o la SCIA, resta necessaria. Nei luoghi aperti al pubblico la linea di confine è invece la natura dell’evento. La festa organizzata da un gruppo di amici in un luogo aperto al pubblico è una riunione e non richiede licenza; la stessa serata organizzata dal titolare del locale per la propria clientela è attività d’impresa, e la licenza, o la SCIA, torna necessaria.

6. Cosa si rischia senza licenza di pubblico spettacolo

Chi dà spettacoli o trattenimenti senza licenza, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rischia una sanzione amministrativa e la cessazione dell’attività, che è sempre disposta (art. 666 del codice penale, oggi depenalizzato). La sanzione è più alta se la licenza era stata negata, revocata o sospesa.

La norma · art. 666, terzo e quarto comma, del codice penale

«È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Per un locale autorizzato per un’altra attività, come un bar o un ristorante che organizza serate danzanti senza titolo, si aggiunge la chiusura del locale fino a sette giorni in due casi: quando la violazione si ripete, e quando la licenza era stata negata, revocata o sospesa. Per queste violazioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Se poi nel locale avvengono disordini o il locale diventa un pericolo per l’ordine pubblico, il Questore può disporre la chiusura prevista dall’art. 100 TULPS.

7. Licenza negata o sospesa: come ci si difende

Contro il diniego, la sospensione o la revoca della licenza si presenta ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo la sospensiva quando c’è un evento in calendario o un’attività da salvare (artt. 29, 41 e 55 del codice del processo amministrativo). Prima del diniego, l’organizzatore deve ricevere il preavviso di rigetto e ha dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990).

I motivi più frequenti riguardano l’agibilità del luogo, la documentazione tecnica e i requisiti personali del richiedente, per i quali valgono le regole spiegate nella guida all’art. 11 TULPS.

Per i Comuni e i SUAP la cura sta nell’istruttoria: verificare la natura dell’evento prima di chiedere la licenza, motivare i dinieghi sui fatti e dare seguito alle richieste del Prefetto con un procedimento documentato.

8. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste organizzatori di eventi, titolari di locali, circoli e Comuni nelle pratiche per la licenza di pubblico spettacolo degli artt. 68 e 69 TULPS. Verifichiamo se l’evento richiede la licenza di pubblico spettacolo o se rientra nella SCIA fino a 200 partecipanti, prepariamo la documentazione per il SUAP e curiamo i rapporti con il Comune e con la commissione di vigilanza quando serve l’agibilità del luogo.

Quando la licenza di pubblico spettacolo viene negata, sospesa o revocata, o quando arriva una contestazione per attività svolta senza titolo, prepariamo le osservazioni e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare, che con una data già in calendario è spesso l’unica strada utile. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se serve la licenza o basta la SCIA, e come difenderti se il titolo viene negato.

Domande frequenti

Chi rilascia la licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS? Il Comune, di norma tramite il SUAP. Il testo dell’art. 68 parla ancora di licenza del questore, ma la funzione è stata attribuita ai Comuni dall’art. 19 del d.P.R. 616/1977.

La licenza ex art. 69 TULPS è sostituita dalla SCIA? Solo per gli eventi fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio. Negli altri casi serve la licenza.

Quando uno spettacolo è soggetto alla licenza ex art. 68 TULPS? Quando si tiene in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. Nei luoghi pubblici, come le piazze, la licenza o la SCIA servono sempre; nei luoghi aperti al pubblico non servono per i trattenimenti non organizzati come attività d’impresa (Corte cost. 56/1970), e nei luoghi esposti al pubblico non servono per le feste da ballo (Corte cost. 142/1967).

Serve la licenza per una festa privata? No, se la festa è davvero privata, riservata agli invitati e non organizzata come attività d’impresa. La licenza serve quando l’evento è aperto al pubblico e organizzato dal titolare di un’attività.

Quali sono le sanzioni per la violazione dell’art. 68 TULPS? Una sanzione amministrativa, più alta se la licenza era stata negata, revocata o sospesa, e la cessazione dell’attività (art. 666 del codice penale, depenalizzato). Per i locali autorizzati ad altre attività si aggiunge la chiusura fino a sette giorni quando la violazione si ripete o la licenza era stata negata, revocata o sospesa.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.