Art. 100 TULPS: sospensione della licenza e chiusura del locale disposta dal Questore

Art. 100 TULPS: sospensione della licenza e chiusura del locale disposta dal Questore

Cosa significa la chiusura del locale ai sensi dell'art. 100 TULPS, quando si applica, quanto può durare la sospensione della licenza, quando si rischia la revoca e come si impugna il provvedimento del Questore.

In breve — La chiusura del locale ai sensi dell’art. 100 TULPS è la sospensione della licenza che il Questore può disporre quando nell’esercizio sono avvenuti tumulti o gravi disordini, quando è ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose, o quando è comunque un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di regola non può durare più di 15 giorni; se i fatti si ripetono, la licenza può essere revocata. Si impugna al TAR entro 60 giorni, chiedendo subito la sospensiva.

1. Che cos’è la chiusura del locale ex art. 100 TULPS e chi la dispone

La chiusura del locale ex art. 100 TULPS è la sospensione della licenza di un esercizio aperto al pubblico: per il periodo indicato nel provvedimento l’attività non può lavorare. La dispone il Questore, con un decreto che viene notificato al titolare ed eseguito dalle forze dell’ordine, e che riporta di solito la formula «ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.».

La norma · art. 100 del TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

«Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»

La norma riguarda bar, ristoranti, discoteche, sale giochi e gli altri esercizi che lavorano con un titolo autorizzatorio; dal 2017 si applica espressamente anche agli esercizi di vicinato, cioè ai negozi di piccole dimensioni (d.l. 20 febbraio 2017, n. 14). La chiusura è una misura di pubblica sicurezza e si esegue indipendentemente dall’azione penale (art. 5 TULPS): può arrivare anche se non è stata avviata un’azione penale, o prima che il processo sia concluso.

2. Quando si applica l’art. 100 TULPS

L’art. 100 TULPS si applica in tre casi, indicati dalla norma:

Il terzo caso è il più ampio e lascia al Questore una valutazione discrezionale. Proprio per questo il decreto deve indicare fatti precisi, con date e circostanze, e spiegare perché rendono il locale pericoloso (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Un provvedimento che si limita a ripetere le parole della norma, senza collegarle a episodi concreti, ha un difetto di motivazione che si può far valere davanti al giudice. È il primo punto da controllare quando arriva il decreto.

3. Quanto dura la sospensione della licenza

La sospensione della licenza prevista dall’art. 100 TULPS non può durare più di quindici giorni. Il Questore può disporre una chiusura più lunga solo per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che devono essere specificamente motivate nel provvedimento.

La norma · art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287

«La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.»

Per il titolare ne derivano due conseguenze pratiche. Una chiusura oltre i 15 giorni senza una motivazione specifica sulle esigenze che la giustificano è un punto debole del provvedimento. E i tempi sono così brevi che il ricorso ordinario rischia di essere deciso a chiusura già scontata: per questo conta la richiesta urgente di sospensiva, di cui parla il capitolo 6.

4. Quando la licenza può essere revocata

La licenza può essere revocata quando si ripetono i fatti che avevano portato alla sospensione (art. 100, secondo comma, TULPS). È la conseguenza più grave, perché l’attività non può più proseguire con quel titolo, e richiede fatti nuovi, non gli stessi episodi già posti a base della prima chiusura.

L’art. 100 non indica quale autorità disponga la revoca. Per le licenze rilasciate dal Comune, come quelle per i pubblici spettacoli e i pubblici esercizi, l’art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede che siano sospese, annullate o revocate su richiesta motivata del Prefetto.

Per il Comune che riceve la richiesta conta quindi un’istruttoria documentata, perché la revoca è un suo atto. Per il titolare, la revoca resta impugnabile, e nel ricorso si possono contestare anche i fatti indicati dal Prefetto.

5. Se serve una colpa del titolare e un preavviso prima della chiusura

Secondo la giurisprudenza, la chiusura del locale ex art. 100 TULPS non richiede una colpa del titolare: la norma guarda a ciò che accade nel locale e al pericolo che rappresenta, non alla responsabilità personale di chi lo gestisce. Non basta quindi dimostrare di non aver partecipato ai fatti.

È utile invece documentare ciò che si è fatto per prevenirli, perché incide sulla valutazione del pericolo:

Quanto al preavviso, di regola l’amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento, così che l’interessato possa presentare memorie e documenti prima della decisione. La legge consente però di ometterlo quando ci sono particolari esigenze di celerità, che per la chiusura di un locale ricorrono spesso: conviene allora verificare se il decreto spiega davvero perché non si poteva attendere.

La norma · art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

«Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. […]»

6. Come si impugna la chiusura del locale

La chiusura del locale si impugna con il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del decreto (artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo). Con una chiusura di pochi giorni, però, il ricorso da solo non basta: insieme si chiede la sospensiva, e nei casi più urgenti un decreto del presidente del TAR prima ancora dell’udienza.

Strumento A che cosa serve Norma
Ricorso al TAR annullare il decreto del Questore artt. 29 e 41 c.p.a.
Domanda di sospensiva sospendere la chiusura in attesa della sentenza art. 55 c.p.a.
Misure cautelari monocratiche ottenere la sospensione subito, nei casi di estrema gravità ed urgenza art. 56 c.p.a.

La legge ammette anche il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 6 TULPS), che però non sospende la chiusura. Se la sospensione è già stata scontata, il ricorso può conservare utilità, per esempio per evitare che una futura revoca si fondi sugli stessi fatti: va valutato caso per caso. Tempi e costi sono spiegati nelle guide al ricorso al TAR e su quanto costa un ricorso al TAR.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste titolari di bar, locali, discoteche, sale giochi e negozi, e i Comuni, nei procedimenti di chiusura del locale previsti dall’art. 100 TULPS. Esaminiamo il decreto del Questore e gli atti dell’istruttoria, verifichiamo che i fatti contestati siano indicati con precisione e che la durata della sospensione rispetti il limite di legge, e prepariamo le memorie quando il procedimento è ancora aperto.

Quando la chiusura del locale è già stata disposta, valutiamo il ricorso al TAR e la domanda di sospensiva, che con una sospensione di pochi giorni va presentata subito, e seguiamo quello che viene dopo: la ripresa dell’attività e il rischio di revoca della licenza se i fatti si ripetono. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se il provvedimento ex art. 100 TULPS si può contestare e come farlo prima che la chiusura sia scontata.

Domande frequenti

Cosa significa «chiusura art. 100 TULPS»? Significa che il Questore ha sospeso la licenza del locale, che per il periodo indicato nel decreto non può lavorare. La sospensione dura di regola al massimo 15 giorni; se i fatti si ripetono, la licenza può essere revocata.

Chi può sospendere la licenza di un esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS? Il Questore. La revoca delle licenze rilasciate dal Comune è invece disposta su richiesta motivata del Prefetto (art. 19 del d.P.R. 616/1977).

Si può restare aperti durante il ricorso? Solo se il TAR sospende il provvedimento. Il ricorso da solo non ferma la chiusura, e neppure il ricorso gerarchico, che per legge non ha effetto sospensivo (art. 6 TULPS).

L’art. 100 TULPS vale anche per i negozi? Sì. Dal 2017 la norma si applica espressamente anche agli esercizi di vicinato, cioè ai negozi di piccole dimensioni (d.l. 20 febbraio 2017, n. 14).

Cosa possono controllare gli agenti nel locale? Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono entrare in qualunque ora nei locali delle attività soggette ad autorizzazione di polizia, per verificare il rispetto delle prescrizioni (art. 16 TULPS). Quanto accertato durante i controlli può essere posto a base della sospensione.

Cosa prevede l’art. 17 TULPS? Punisce, salvo i casi dell’art. 17-bis, le violazioni del TULPS per cui non è prevista una sanzione specifica e quelle delle ordinanze di prefetti, questori e sindaci, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda.

Per la chiusura del locale spetta un indennizzo? No. Per i provvedimenti adottati dall’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio dei poteri che la legge le attribuisce non è dovuto alcun indennizzo (art. 7 TULPS).

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