Art. 115 TULPS: agenzie d'affari e licenza per il recupero crediti

Cosa prevede l'art. 115 del TULPS: la comunicazione al Questore per aprire un'agenzia d'affari, la licenza necessaria per il recupero stragiudiziale dei crediti, gli obblighi su agenti e registro e come ci si difende dal diniego o dalla revoca.
In breve — L’art. 115 TULPS distingue due regimi: per aprire un’agenzia d’affari basta darne comunicazione al Questore, mentre per il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi serve una licenza. La licenza abilita a operare senza limiti territoriali, ma impone obblighi precisi: comunicare l’elenco degli agenti con il loro ambito, tenere il registro delle operazioni a disposizione della polizia e informare il committente delle operazioni consentite e delle tariffe.
1. Che cosa prevede l’art. 115 TULPS
L’art. 115 TULPS riguarda le agenzie d’affari, cioè le attività che mettono in contatto domanda e offerta o svolgono operazioni per conto altrui: agenzie di prestiti su pegno, di vendita, di esposizioni, mostre e fiere campionarie, e anche il mestiere di sensale o intromettitore. Oggi, per queste attività, non è richiesta una licenza ma una comunicazione al Questore.
La norma · art. 115, primo, secondo, quarto e quinto comma, del TULPS
«Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.
La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.»
Due precisazioni che contano nella pratica. La comunicazione vale solo per i locali indicati: una sede nuova richiede una nuova comunicazione. Ed è ammessa la rappresentanza, quindi l’attività può essere condotta da un rappresentante, che però deve possedere i requisiti richiesti per il titolo.
2. Quando serve la licenza invece della comunicazione
Il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è l’attività per cui l’art. 115 TULPS continua a richiedere una vera licenza del Questore, non una semplice comunicazione. La licenza abilita a operare senza limiti territoriali, ferme restando le prescrizioni di legge, di regolamento e quelle disposte dall’autorità.
La norma · art. 115, sesto comma, del TULPS
«Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»
Il titolo riguarda l’attività stragiudiziale, cioè quella che si svolge fuori dal processo: solleciti, contatti con il debitore, gestione delle trattative per conto del creditore. Le azioni giudiziarie restano fuori dal perimetro di questa licenza, perché appartengono ad altre professioni e ad altre regole.
3. Gli obblighi di chi ha la licenza: agenti, registro e informazione
La licenza dell’art. 115 TULPS non si esaurisce nel titolo iniziale: comporta obblighi permanenti, il cui mancato rispetto è il motivo più frequente delle contestazioni. Il titolare della licenza dell’art. 115 TULPS deve:
- comunicare preventivamente all’ufficio che ha rilasciato la licenza l’elenco dei propri agenti, indicando per ciascuno l’ambito territoriale;
- tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni;
- fare in modo che gli agenti esibiscano copia della licenza a ogni richiesta della polizia e dichiarino a chi incontrano la propria qualità e l’agenzia per cui operano.
L’informazione al committente sulle operazioni consentite e sulle tariffe può sostituire l’affissione prevista in via generale, se avviene con l’esibizione o la comunicazione della licenza e delle relative prescrizioni. Sono adempimenti formali solo in apparenza: è su questi che si misura, in sede di controllo, la regolarità dell’attività.
| Attività | Titolo | Obblighi principali |
|---|---|---|
| Agenzia d’affari, sensale, intromettitore | comunicazione al Questore, valida per i soli locali indicati | registro giornale degli affari; tabella delle operazioni e tariffe affissa nei locali (art. 120 TULPS) |
| Recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi | licenza del Questore, senza limiti territoriali | elenco degli agenti con l’ambito, registro delle operazioni, informazione al committente su operazioni e tariffe |
4. Registro, tabella delle operazioni e limiti alle tariffe
Le agenzie soggette all’art. 115 TULPS devono tenere un registro giornale degli affari e affiggere nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni svolte con la tariffa dei compensi. È l’obbligo generale dell’art. 120 TULPS, che per il recupero crediti può essere assolto informando il committente con l’esibizione della licenza e delle prescrizioni.
La norma · art. 120 del TULPS
«Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.»
Insieme all’art. 115 TULPS, la norma pone tre limiti che in sede di controllo diventano contestazioni: non si possono svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, non si possono chiedere compensi superiori alla tariffa esposta e non si accettano incarichi da persone non identificate con un documento. Chi amplia i servizi offerti senza aggiornare tabella e tariffa, quindi, è in violazione anche se l’attività in sé sarebbe lecita.
5. Controlli e sanzioni: cosa si rischia
Le violazioni delle disposizioni dell’art. 115 TULPS sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 17-bis del TULPS, che indica gli importi ancora in lire), e lo stesso vale per chi, ottenuta la licenza, viola le prescrizioni ricevute dall’autorità. Accanto alla sanzione c’è però la conseguenza che ferma l’attività.
Chi esercita senza il titolo dell’art. 115 TULPS rischia però soprattutto lo stop: entro cinque giorni dalla segnalazione del pubblico ufficiale, l’autorità competente ordina con provvedimento motivato la cessazione dell’attività svolta senza titolo oppure, quando sono state violate le prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo necessario ad adeguarsi e comunque per non più di tre mesi (art. 17-ter del TULPS). L’ordine di sospensione non si esegue se l’interessato dimostra di aver sanato le violazioni o di aver avviato le procedure per farlo: documentare subito l’adeguamento vale più di una memoria tardiva.
6. Diniego, sospensione e revoca della licenza
Il diniego e la revoca della licenza dell’art. 115 TULPS seguono le regole generali delle autorizzazioni di polizia: la licenza deve essere negata nei casi previsti dall’art. 11 TULPS, può esserlo per le condanne e per la mancanza di buona condotta, e va revocata quando i requisiti vengono meno. A questo si aggiunge la revoca o la sospensione per abuso del titolo (art. 10 TULPS), che nel recupero crediti riguarda tipicamente le modalità di contatto con il debitore e il superamento dei limiti indicati nelle prescrizioni. Le regole complete sono nella guida all’art. 11 TULPS.
Contro il provvedimento si propone ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la domanda di sospensiva quando l’attività è ferma e i mandati dei committenti rischiano di decadere. Prima del diniego l’interessato riceve il preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990): spesso è lì che si chiariscono l’esatto perimetro dell’attività e l’organizzazione degli agenti.
7. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni assiste agenzie d’affari, società di recupero crediti, mediatori e Comuni nelle questioni dell’art. 115 TULPS, dalla comunicazione iniziale alla difesa del titolo. Verifichiamo quale titolo serva per l’attività che si intende svolgere — comunicazione o licenza — e come organizzare adempimenti e documentazione, dall’elenco degli agenti al registro delle operazioni, perché è su questi profili che si concentrano i controlli.
Quando arrivano il diniego, la sospensione o la revoca, esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni nei termini e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se il provvedimento regge e che cosa conviene fare subito.
Domande frequenti
Serve una licenza per aprire un’agenzia d’affari? No: per le agenzie d’affari l’art. 115 TULPS oggi è sufficiente darne comunicazione al Questore. La comunicazione vale però solo per i locali indicati, quindi una nuova sede richiede una nuova comunicazione.
Che cos’è la licenza ex art. 115 TULPS per il recupero crediti? È il titolo previsto dall’art. 115 TULPS per svolgere il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi. Lo rilascia il Questore e abilita a operare senza limiti territoriali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle disposte dall’autorità.
La licenza vale in tutta Italia? Sì, per le attività di recupero crediti la legge esclude limiti territoriali. Restano però gli obblighi di comunicare gli agenti con il rispettivo ambito e di osservare le prescrizioni ricevute.
Quali obblighi ha chi gestisce un’agenzia di recupero crediti? Comunicare preventivamente l’elenco degli agenti, tenere il registro delle operazioni a disposizione della polizia, far sì che gli agenti esibiscano copia della licenza e si qualifichino, e informare il committente delle operazioni consentite e delle tariffe.
Si possono chiedere compensi diversi da quelli esposti? No. L’art. 120 TULPS vieta di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella esposta e di ricevere compensi superiori alla tariffa, e vieta di accettare incarichi da persone non identificate con un documento.
Cosa succede se la licenza viene revocata? L’attività non può proseguire. Il provvedimento si impugna davanti al TAR entro 60 giorni, con domanda di sospensiva quando l’attività è ferma; se la revoca dipende dalla perdita dei requisiti, va verificato se i fatti contestati siano attuali e provati.
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