Compro oro e commercio di cose usate: licenza art. 127 TULPS e registro art. 128

Compro oro e commercio di cose usate: licenza art. 127 TULPS e registro art. 128

Chi compra oro usato o commercia cose usate ha due obblighi distinti: la licenza del Questore prevista dall'art. 127 TULPS, con l'iscrizione al registro degli operatori compro oro, e il registro delle operazioni dell'art. 128, con l'identificazione di chi vende.

In breve — Chi fabbrica, commercia o fa da mediatore di oggetti preziosi deve avere la licenza del Questore prevista dall’art. 127 TULPS; chi compra oro usato dai privati deve inoltre essere iscritto nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM. A questo si aggiunge l’obbligo dell’art. 128 TULPS: trattare solo con persone identificate con un documento e annotare ogni operazione su cose usate in un registro giornaliero, da esibire alla polizia.

1. Che cosa prevede l’art. 127 TULPS e chi deve avere la licenza

L’art. 127 TULPS impone la licenza del Questore a chi fabbrica, commercia o fa da mediatore di oggetti preziosi. Riguarda quindi gioiellerie, laboratori orafi, chi tratta metalli preziosi e, per quanto interessa qui, chi acquista oro usato dai privati.

La norma · art. 127, primo, terzo e quarto comma, del TULPS

«I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi […] hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.»

Due caratteristiche pratiche distinguono questa licenza dalle altre del TULPS. La prima è la durata: scade il 31 dicembre dell’anno di rilascio, quindi va rinnovata con regolarità, e lavorare con un titolo scaduto equivale a lavorare senza titolo. La seconda è l’estensione: la licenza copre tutti i punti vendita della stessa persona o ditta, anche in località diverse.

2. Il registro degli operatori compro oro

Per l’attività di compro oro la licenza non basta. Dal 2017 l’esercizio è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM, e l’iscrizione presuppone proprio la licenza dell’art. 127 TULPS.

La norma · art. 3, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92

«L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.»

L’istanza si presenta per via telematica e richiede, fra l’altro, gli estremi della licenza, l’indicazione del responsabile legale e del preposto e un conto corrente dedicato all’attività. I due titoli viaggiano quindi insieme: se la licenza del Questore viene negata, revocata o lasciata scadere, viene meno anche il presupposto dell’iscrizione.

3. Identificazione dei clienti e limite al contante

Il decreto del 2017 impone di identificare ogni cliente prima dell’operazione, con le modalità della normativa antiriciclaggio, e di tracciare i pagamenti oltre una soglia precisa: le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro si fanno soltanto con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di ricondurre l’operazione a chi l’ha disposta.

Il limite vale anche quando l’operazione è frazionata: dividere un acquisto in più tranche per restare sotto la soglia non la aggira, e in sede di controllo è uno degli indici più immediati di irregolarità. Per l’operatore la conseguenza organizzativa è semplice: procedure di identificazione scritte, un conto dedicato e la tracciabilità di ogni pagamento.

4. Il registro delle operazioni su cose usate (art. 128 TULPS)

L’art. 128 TULPS aggiunge gli obblighi che valgono per le operazioni su cose antiche o usate: si può trattare solo con persone munite di carta d’identità o di altro documento con fotografia rilasciato dall’Amministrazione dello Stato, e ogni operazione va annotata giornalmente in un registro che indica le generalità della controparte.

La norma · art. 128, primo, secondo, terzo e quinto comma, del TULPS

«I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.»

L’ultimo comma è quello che più spesso viene trascurato: le cose preziose acquistate non si possono alterare né rivendere prima di dieci giorni, salvo che provengano da fondachieri, fabbricanti o asta pubblica. Fondere subito l’oro comprato da un privato, quindi, è una violazione anche quando l’acquisto è regolare e registrato.

Va ricordato che l’art. 126, che imponeva una dichiarazione preventiva per il commercio di cose antiche o usate, è stato abrogato nel 2016; restano però, per chi quelle cose le tratta, gli obblighi di identificazione e di registro appena descritti.

5. Controlli e sanzioni: cosa si rischia

Esercitare l’attività di compro oro senza l’iscrizione al registro non è un illecito amministrativo ma un reato: la legge punisce chi lo fa con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro. È la sanzione più severa fra quelle previste per le attività di questa sezione, e si spiega con la funzione antiriciclaggio del registro.

Accanto a questa restano le conseguenze ordinarie del TULPS: la violazione delle disposizioni dell’art. 127 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 17-bis del TULPS, con importi indicati ancora in lire), e l’autorità può ordinare la cessazione dell’attività svolta senza titolo o sospendere quella autorizzata quando le prescrizioni non vengono rispettate (art. 17-ter). I controlli sul registro delle operazioni li esegue la polizia, che può chiederne l’esibizione in qualsiasi momento.

6. Diniego, revoca e scadenza della licenza: come ci si difende

Il diniego e la revoca della licenza dell’art. 127 TULPS seguono le regole generali delle autorizzazioni di polizia: la licenza deve essere negata nei casi dell’art. 11 TULPS, può esserlo per le condanne e per la mancanza di buona condotta, e va revocata quando i requisiti vengono meno. Contro il provvedimento si propone ricorso al TAR entro 60 giorni, con la domanda di sospensiva quando l’attività è ferma, e prima del diniego l’interessato riceve il preavviso di rigetto con dieci giorni per le osservazioni.

Un caso frequente è diverso dal diniego: la licenza scaduta il 31 dicembre e rinnovata in ritardo. Lì non si discute di legittimità del provvedimento, ma delle operazioni compiute nel frattempo, che restano prive di titolo; conviene ricostruire subito le date e documentare la domanda di rinnovo, perché è su quello che si misura la contestazione.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste operatori compro oro, gioiellerie, laboratori orafi, mercatini dell’usato e Comuni nelle questioni dell’art. 127 e dell’art. 128 TULPS. Verifichiamo quali titoli servono davvero all’attività — licenza del Questore, iscrizione al registro, adempimenti antiriciclaggio — e come organizzare identificazione dei clienti, conto dedicato e registro delle operazioni, perché è su questi profili che si concentrano i controlli.

Quando arrivano la contestazione, il diniego o la revoca, esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni nei termini e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare, coordinandoci con il difensore quando la vicenda ha un versante penale. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se la contestazione regge e che cosa conviene fare subito.

Domande frequenti

Cosa ci vuole per aprire un compro oro? Due titoli, non uno: la licenza del Questore prevista dall’art. 127 TULPS e l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM, che la licenza la presuppone. Servono inoltre un conto corrente dedicato all’attività e le procedure di identificazione della clientela.

Quanto dura la licenza dell’art. 127 TULPS? Fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata. Va quindi rinnovata, e la licenza copre tutti i punti vendita della stessa persona o ditta, anche in località diverse.

Qual è il limite di contanti per un compro oro? Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro si effettuano solo con mezzi di pagamento tracciabili, diversi dal contante. Il limite vale anche quando l’operazione viene frazionata in più acquisti.

Che cos’è il registro delle operazioni dell’art. 128 TULPS? Il registro in cui annotare giornalmente le operazioni su cose antiche o usate, con le generalità della controparte, identificata con un documento. Va esibito agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza a ogni richiesta.

Si può rivendere o fondere subito l’oro comprato? No. Le cose preziose acquistate non possono essere alterate o alienate prima di dieci giorni dall’acquisto, salvo che provengano da fondachieri, fabbricanti o da un’asta pubblica.

Come ci si iscrive al registro degli operatori compro oro? Con un’istanza telematica all’OAM che indica, fra l’altro, gli estremi della licenza del Questore, il responsabile legale e il preposto e il conto corrente dedicato, con i documenti di identificazione e l’attestazione rilasciata dalla Questura.

Chi controlla i compro oro? Sul fronte antiriciclaggio il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza attraverso il Nucleo speciale di polizia valutaria. Sul fronte della pubblica sicurezza, gli ufficiali e gli agenti che possono chiedere in ogni momento l’esibizione del registro delle operazioni.

Cosa si rischia esercitando senza iscrizione al registro? La reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro, oltre alle conseguenze amministrative sul titolo.

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