Guardia giurata: revoca del decreto di nomina e del porto d'armi

Guardia giurata: revoca del decreto di nomina e del porto d'armi

Il decreto di guardia particolare giurata dura due anni e porta con sé il porto d'armi: quali requisiti vanno mantenuti, quando il Prefetto può revocarlo o non rinnovarlo, cosa succede al rapporto di lavoro e come si impugna.

In breve — Il decreto di guardia particolare giurata è l’approvazione del Prefetto, valida due anni, che permette di lavorare come guardia e comprende di norma la licenza di porto d’armi (art. 138 TULPS). Se vengono meno i requisiti, come la buona condotta, il Prefetto può revocarlo o non rinnovarlo anche senza una condanna, e senza decreto non si può prestare servizio armato. Le conseguenze sul rapporto di lavoro vanno valutate caso per caso. Contro il provvedimento si ricorre al Ministro dell’Interno entro 30 giorni o al TAR entro 60.

1. Il decreto di guardia giurata lo rilascia il Prefetto e dura due anni

Per lavorare come guardia particolare giurata serve l’approvazione della nomina da parte del Prefetto, che verifica i requisiti e l’esistenza di un rapporto di lavoro con un istituto di vigilanza o con un altro soggetto autorizzato. Con lo stesso atto il Prefetto rilascia anche la licenza di porto d’armi.

La norma · art. 138, terzo comma, del TULPS

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.»

Decreto e porto d’armi viaggiano quindi insieme: durano due anni e vanno rinnovati. La licenza a tassa ridotta non può essere rinnovata se non permane la qualità di guardia giurata (art. 256 del regolamento del TULPS), e chi perde il decreto perde anche la possibilità di portare l’arma per servizio.

2. I requisiti da mantenere, letti come chiede la Corte costituzionale

La guardia giurata deve essere cittadina italiana o dell’Unione europea, maggiorenne, saper leggere e scrivere, non aver riportato condanne per delitto e avere una buona condotta, oltre ai requisiti professionali e formativi fissati dal Ministero dell’Interno (art. 138, primo e secondo comma, TULPS). Sono requisiti da mantenere per tutta la durata del decreto, non solo al momento della nomina.

Sulla condotta il testo della legge chiede ancora una «ottima condotta politica e morale», ma la Corte costituzionale lo ha corretto (sent. 25 luglio 1996, n. 311): la condotta politica non si può valutare, basta una condotta morale buona e non ottima, e contano solo gli aspetti che incidono sull’attitudine e sull’affidabilità attuale della persona a svolgere il servizio. È un limite importante al potere del Prefetto, e un argomento concreto quando la revoca si fonda su fatti della vita privata.

3. Revoca e mancato rinnovo: anche senza condanna, ma motivati

Il Prefetto può revocare il decreto, o non rinnovarlo alla scadenza, quando uno dei requisiti viene meno. Non serve una condanna: secondo la giurisprudenza amministrativa possono bastare fatti che mostrano uno scarso autocontrollo o frequentazioni che mettono in dubbio l’affidabilità, anche se non riguardano l’uso delle armi. Chi porta un’arma per lavoro, del resto, è valutato con particolare rigore.

Il potere resta però vincolato alla motivazione e all’istruttoria. Il provvedimento deve indicare i fatti e spiegare perché, oggi, rendono la guardia non affidabile; di regola va preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della legge 241/1990), che permette di presentare memorie. Gli stessi fatti possono portare anche alla revoca del porto d’armi personale e al divieto di detenzione armi.

4. La perdita del decreto incide sul rapporto di lavoro

Senza decreto la guardia non può prestare servizio armato, e la perdita incide direttamente sul rapporto di lavoro con l’istituto di vigilanza. Quali siano le conseguenze, dall’assegnazione ad altre mansioni fino alla cessazione del rapporto, dipende dal contratto, dall’organizzazione dell’istituto e dall’esito del ricorso: vanno valutate caso per caso, anche insieme all’istituto.

Per questo i tempi contano, per entrambe le parti. Se il decreto viene annullato o sospeso dal giudice la guardia può tornare in servizio, e nell’attesa del ricorso la domanda di sospensiva al TAR diventa spesso decisiva, per la guardia come per l’istituto che deve organizzare i servizi.

5. Contro la revoca: ricorso al Ministro dell’Interno o al TAR

Contro la revoca o il mancato rinnovo del decreto, adottati dal Prefetto, si può proporre ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno entro 30 giorni oppure ricorso al TAR della regione in cui ha sede la Prefettura entro 60 (d.P.R. 1199/1971; artt. 29 e 41 c.p.a.). Insieme al ricorso al TAR si può chiedere la sospensiva (art. 55 c.p.a.), che per chi rischia il posto di lavoro è spesso il vero obiettivo immediato.

Tempi e costi sono spiegati nelle guide al ricorso al TAR e su quanto costa un ricorso al TAR.

Decreto di guardia giurata revocato o non rinnovato?

Il primo termine è di 30 giorni, e nel frattempo c'è il lavoro da difendere. Inviaci il provvedimento: ti diciamo se ci sono motivi concreti per contestarlo e se chiedere la sospensiva.

Richiedi una valutazioneChiama: 059 867 8340

6. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia le guardie particolari giurate e gli istituti di vigilanza. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per armi e porto d’armi.

Per le guardie prepariamo le memorie dopo la comunicazione di avvio, il ricorso con la domanda di sospensiva e, se serve, la nuova domanda quando i fatti sono superati. Per gli istituti di vigilanza valutiamo gli effetti di una revoca sul personale e le richieste di approvazione e rinnovo delle nomine.

Domande frequenti

Quanto dura il decreto di guardia particolare giurata? Due anni. Con l’approvazione il Prefetto rilascia anche la licenza di porto d’armi, se ne sussistono i presupposti, con la stessa durata; alla scadenza entrambi vanno rinnovati.

Una denuncia basta per la revoca del decreto? Non serve una condanna, ma il Prefetto deve spiegare perché i fatti rendono la guardia non affidabile oggi. Una revoca che si limita a richiamare una denuncia, senza valutarne i fatti, è impugnabile.

Si può lavorare durante il ricorso? Solo se il TAR sospende il provvedimento. Senza sospensiva la revoca resta efficace e la guardia non può prestare servizio armato.

Cosa succede al rapporto di lavoro dopo la revoca? Dipende dal contratto e dall’organizzazione dell’istituto, e va valutato caso per caso, anche con il supporto di un consulente del lavoro. Sul fronte amministrativo, un ricorso con domanda di sospensiva può permettere di tornare in servizio in attesa della decisione.

La condotta richiesta alla guardia giurata deve essere «ottima»? No. La Corte costituzionale ha stabilito che basta una condotta morale buona, che la condotta politica non si può valutare e che contano solo gli aspetti rilevanti per l’affidabilità nel servizio.

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