Incentivi per funzioni tecniche: che cosa va pubblicato e che cosa no

Incentivi per funzioni tecniche: che cosa va pubblicato e che cosa no

Gli incentivi alle funzioni tecniche sono soggetti a obblighi di pubblicità. Scopri cosa deve essere pubblicato e come conciliare trasparenza e privacy.

In breve — Gli incentivi per funzioni tecniche vanno pubblicati, ma solo per i dati che l’art. 18 del d.lgs. 33/2013 individua: nominativo del dipendente, oggetto dell’attività incentivata, durata e compenso. La pubblicazione avviene in «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Personale — Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti». Non vanno invece pubblicate le determine di liquidazione, che contengono dati e valutazioni eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza: lo hanno chiarito l’ANAC e il Garante per la protezione dei dati personali, allineati sul principio di minimizzazione.

1. Gli incentivi per funzioni tecniche

Gli incentivi per le funzioni tecniche rappresentano uno strumento di valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici. Introdotti dapprima dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e oggi disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, tali incentivi sono destinati ai dipendenti che svolgono attività connesse alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo e, più in generale, all’esercizio delle funzioni tecniche previste dal Codice degli appalti pubblici.

A differenza del sistema previgente, che escludeva espressamente il personale con qualifica dirigenziale, il nuovo Codice non riproduce più tale limitazione, ammettendo dunque che anche i dirigenti possano beneficiare della quota incentivante, purché abbiano concretamente partecipato allo svolgimento delle attività tecniche.

Accanto al profilo della spettanza del compenso, nel tempo sono emersi diversi dubbi sulla necessità di pubblicare gli incentivi riconosciuti nelle sezioni dedicate alla “Trasparenza” previste dal d.lgs. 33/2013, in particolare per quanto riguarda i dati individuali dei dipendenti coinvolti.

2. La finalità degli incentivi per funzioni tecniche

La finalità degli incentivi è stata chiarita dalla Corte dei conti, che li considera uno strumento premiale pensato per riconoscere il valore delle prestazioni qualificate svolte dai dipendenti pubblici. Come ricordato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (delibera n. 57 del 6 luglio 2018), l’obiettivo è quello di valorizzare le professionalità interne e di evitare, quando possibile, il ricorso a incarichi esterni che comporterebbero maggiori costi per l’amministrazione.

L’istituto svolge quindi una duplice funzione. Da una parte motiva e responsabilizza il personale tecnico coinvolto nelle diverse fasi dell’appalto; dall’altra parte contribuisce a un uso più efficiente delle risorse pubbliche, perché permette di sfruttare le competenze interne riducendo gli oneri organizzativi ed economici. In quest’ottica, l’incentivo non è un semplice beneficio accessorio, ma un strumento di gestione del personale coerente con i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.

3. Incentivi tecnici e obblighi pubblicità: la posizione di ANAC

Di recente l’ANAC, con parere del 23 luglio 2025, ha ribadito l’obbligo per le amministrazioni di garantire la trasparenza dei dati relativi agli incentivi erogati al personale interno.

La norma · Art. 18, comma 1, d.lgs. 33/2013

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Riprendendo quanto già espresso con la delibera n. 1047/2020, l’Autorità ha precisato che, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, i dati concernenti gli incentivi devono essere pubblicati nel sito istituzionale, riportando in un apposito elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente.

Secondo l’ANAC la pubblicazione deve avvenire in «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Personale» e di secondo livello «Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti», includendo anche il nominativo del beneficiario, sia esso dirigente o non dirigente.

Oltre al nominativo, occorre indicare l’oggetto dell’incarico o dell’attività incentivata, la durata o il periodo di riferimento,  e il compenso corrisposto o da corrispondere. L’obiettivo dell’Autorità è garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

4. I limiti della pubblicazione secondo ANAC

Nella stesso parere di precontenzioso, ANAC ha precisato che, sebbene la pubblicazione dei dati relativi agli incentivi alle funzioni tecniche costituisca un obbligo ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, tale obbligo riguarda esclusivamente i dati espressamente previsti dalla legge.

Devono pertanto essere resi pubblici il nominativo del dipendente beneficiario, l’oggetto dell’attività incentivata e il compenso, con esclusione di ogni altra informazione che non sia necessaria per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.

Nel medesimo solco interpretativo, l’Autorità ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di pubblicare le determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici, in quanto tali atti contengono spesso dati personali o valutazioni non rilevanti ai fini della trasparenza. In particolare, ANAC ha precisato che, alla luce del quadro normativo vigente, la pubblicazione delle determine di liquidazione degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e/o art. 45 del d.lgs. 36/2023 non è richiesta, dovendosi limitare la diffusione ai soli dati obbligatori.

Tale posizione, coerente con i principi di proporzionalità e minimizzazione, riflette un progressivo allineamento dell’Autorità ai criteri elaborati dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Incentivi tecnici: la posizione del Garante privacy

Sul medesimo solco si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 agosto 2025 [10169170],  interpellato in un recente parere in materia di accesso civico generalizzato.

L’Autorità ha escluso la possibilità di consentire l’accesso a dati personali riferiti ai dipendenti – come retribuzioni, compensi, ore lavorate o informazioni sulle attività svolte – in quanto la loro ostensione comporterebbe la diffusione di dati non necessari rispetto alla finalità di trasparenza perseguita, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei lavoratori interessati.

Tale lettura, tuttavia, deve essere coordinata con le ipotesi in cui la pubblicazione è obbligatoria per legge, come accade per i dati relativi agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013. In questi casi, la diffusione dei dati – limitata al nominativo, all’oggetto e al compenso – trova la propria base giuridica direttamente nella norma, che impone un obbligo di trasparenza specifico e circoscritto.

L’accesso civico generalizzato non può dunque sostituire né ampliare gli obblighi legali di pubblicazione, ma deve rispettare il principio di necessità e proporzionalità, evitando di esporre dati eccedenti o irrilevanti rispetto alle finalità di controllo pubblico.

6. Trasparenza e privacy: dove passa il confine

Il quadro che ne esce è più equilibrato di quanto sembri. Gli incentivi per funzioni tecniche sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, ma limitatamente ai dati che la norma indica: nominativo del beneficiario, oggetto dell’attività, durata e compenso. Tutto ciò che eccede — le determine di liquidazione, le valutazioni sul dipendente, i dettagli non necessari — resta fuori.

C’è un punto che merita attenzione perché ha cambiato la prassi di molti enti: per anni l’art. 18 è stato letto come riferito ai soli incarichi conferiti a soggetti esterni. L’evoluzione applicativa e gli orientamenti dell’ANAC hanno chiarito che la norma copre anche gli incarichi interni quando comportano un compenso, e gli incentivi tecnici vi rientrano.

Il coordinamento fra le due Autorità è quindi meno conflittuale di come viene raccontato: l’ANAC chiede trasparenza sull’uso delle risorse pubbliche, il Garante chiede che il trattamento resti proporzionato alla finalità. I due principi convivono se l’ente pubblica ciò che la norma impone, e nulla di più.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio assiste amministrazioni aggiudicatrici e società a controllo pubblico nella definizione del regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche e nella verifica di ciò che va pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente»: quali dati, in quale sotto-sezione, con quale periodicità, e — punto altrettanto rilevante — che cosa non deve essere pubblicato, per non trasformare un obbligo di trasparenza in una diffusione illegittima di dati personali.

È un’attività a cavallo fra appalti pubblici, anticorruzione e trasparenza e protezione dei dati: il tema si collega agli obblighi di pubblicazione dell’ente e alle verifiche annuali dell’OIV.

Domande frequenti

Gli incentivi per funzioni tecniche vanno pubblicati? Sì. L’art. 18 del d.lgs. 33/2013 impone di pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti con durata e compenso, e l’ANAC ha chiarito che vi rientrano anche gli incentivi tecnici.

Quali dati vanno pubblicati? Nominativo del dipendente, oggetto dell’attività incentivata, durata o periodo di riferimento e compenso corrisposto o da corrispondere. Nulla di più.

In quale sezione? In «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Personale» e di secondo livello «Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti».

Vanno pubblicate le determine di liquidazione? No. Secondo l’ANAC non sussiste alcun obbligo di pubblicare le determine dirigenziali di liquidazione, che contengono spesso dati personali o valutazioni non necessarie alla finalità di trasparenza.

I dirigenti possono percepire gli incentivi? Il d.lgs. 36/2023 non riproduce l’esclusione del personale dirigenziale prevista dal codice precedente, purché il dirigente abbia concretamente svolto le funzioni tecniche incentivate.

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