Variante in corso d'opera negli appalti pubblici: quando è ammessa

Quando è ammessa una variante in corso d'opera (art. 120 d.lgs. 36/2023): le circostanze imprevedibili, i limiti di valore, il quinto d'obbligo, la perizia di variante con atto di sottomissione e nuovi prezzi, e i diritti dell'appaltatore.
In breve — La variante in corso d’opera è la modifica di un appalto durante l’esecuzione, ammessa solo quando è resa necessaria da circostanze imprevedibili (art. 120 del d.lgs. 36/2023): eventi naturali straordinari, forza maggiore, rinvenimenti imprevisti, sopravvenienze normative, difficoltà geologiche non prevedibili. Non è uno strumento per rimediare a scelte progettuali sbagliate o per cambiare l’opera a piacimento: fuori dai casi tassativi, la modifica è illegittima. La stazione appaltante può comunque imporre all’appaltatore variazioni fino a un quinto dell’importo, che l’impresa è tenuta a eseguire; oltre quella soglia cambiano le regole. La variante si formalizza con una perizia e un atto di sottomissione, ed è il momento in cui l’impresa deve tutelare i propri diritti economici con i nuovi prezzi e, se serve, con le riserve.
1. Cos’è la variante in corso d’opera
Una variante in corso d’opera è una modifica del contratto durante l’esecuzione: si cambia, si aggiunge o si toglie qualcosa rispetto a quanto era stato progettato e messo a gara. Il principio di fondo del Codice è però restrittivo: un appalto pubblico si esegue com’è stato aggiudicato, e le modifiche sono l’eccezione, non la regola. Ammettere varianti con troppa facilità significherebbe aggirare la gara, alterando a posteriori le condizioni sulle quali i concorrenti hanno competuto. Per questo la variante è consentita solo in casi tassativi.
La norma · Art. 120, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
[Le modifiche sono ammesse] per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante: nuove disposizioni legislative o regolamentari sopravvenute; eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore; rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza; difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili non prevedibili.
2. Quando è ammessa (e quando no)
Il cuore della disciplina è nella parola imprevedibilità. La variante in senso proprio è ammessa quando la modifica si rende necessaria per una circostanza che la stazione appaltante non poteva prevedere usando la dovuta diligenza: un evento naturale eccezionale, un rinvenimento archeologico, una condizione geologica emersa solo in fase di scavo, una legge sopravvenuta. Non rientrano invece nel concetto ciò che si poteva e doveva prevedere: un errore di progettazione ordinario, una stima sbagliata delle quantità, un ripensamento della committenza.
C’è poi un limite di valore. Ferme le ipotesi specifiche, la singola modifica non può comportare un aumento di prezzo superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale; e se le modifiche sono più d’una, il limite si applica a ciascuna. È un tetto che serve a impedire che, di variante in variante, l’appalto finisca per diventare un contratto del tutto diverso da quello aggiudicato — ciò che la giurisprudenza considera un aggiramento della gara.
Le modifiche non autorizzate o disposte fuori dai casi di legge non sono un’irregolarità formale: sono illegittime, e possono travolgere gli atti che le dispongono ed esporre a responsabilità chi le approva.
A questo tetto se ne affianca un altro, di segno diverso: il quinto d’obbligo. Entro un quinto (20%) dell’importo, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore la variazione alle condizioni originarie, e l’impresa è tenuta a eseguirla; oltre quella soglia non è più vincolata e si torna a trattare. È il cardine economico della variante, che approfondiamo nell’articolo dedicato: come si calcola e i limiti del quinto d’obbligo.
3. Chi fa la variante e chi la approva
La variante non nasce da un accordo informale in cantiere: segue un iter preciso, con ruoli distinti (Allegato II.14, art. 5). A proporla è il direttore dei lavori, che accerta la sussistenza delle condizioni dell’art. 120 e redige la perizia di variante indicandone i motivi (per gli aspetti progettuali con l’apporto del progettista). Ad approvarla e autorizzarla è il RUP, nell’ambito della stazione appaltante; per le varianti che non comportano aumento della spesa complessiva l’iter è più snello. L’esecutore, infine, la sottoscrive con l’atto di sottomissione. E chi paga? Dipende dalla causa: se la variante è legittima e non imputabile all’impresa, i maggiori costi gravano sulla stazione appaltante; se nasce da un errore, si apre il tema della responsabilità (di cui al capitolo seguente).
Il passaggio decisivo per l’impresa è l’atto di sottomissione che accompagna la perizia suppletiva: è il documento con cui l’esecutore dichiara di accettare la variante — oppure esprime un motivato dissenso. Per le lavorazioni non previste nel contratto originario si concordano poi nuovi prezzi: si desumono dai prezzari applicabili oppure, in mancanza, si determinano in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore sulla base dei prezzi elementari alla data dell’offerta, con l’approvazione del RUP. È qui che si gioca l’equilibrio economico della variante: i nuovi prezzi e le condizioni vanno verificati con attenzione, perché è su questi che l’impresa recupererà i maggiori oneri del lavoro aggiuntivo. Sul piano della trasparenza, infine, le modifiche vanno pubblicate e — per i contratti di rilievo europeo — quelle che superano il 10% dell’importo sono trasmesse all’ANAC dal RUP entro trenta giorni.
4. Le varianti da errori del progetto (dopo il correttivo)
Il correttivo del 2024 ha aggiunto un tassello importante. Il nuovo comma 15-bis dell’art. 120 impone alla stazione appaltante di verificare, in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore, gli errori o le omissioni della progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, e di individuare tempestivamente soluzioni coerenti con il principio del risultato.
È un punto delicato, perché la variante da errore progettuale apre il tema della responsabilità del progettista: i maggiori costi non devono ricadere sull’impresa che ha eseguito correttamente, né essere silenziosamente addossati alla collettività. Individuare la causa della variante — imprevedibilità o errore — è quindi il primo passo per capire chi debba sopportarne gli oneri.
5. I diritti dell’impresa: dissenso, nuovi prezzi e riserve
La variante è il momento in cui l’appaltatore rischia di più, perché esegue lavorazioni diverse da quelle pattuite spesso sotto la pressione del cantiere. Tre sono gli strumenti di tutela. Il primo è il dissenso motivato nell’atto di sottomissione, quando la variante non è accettabile alle condizioni proposte. Il secondo sono i nuovi prezzi, da concordare senza subire quelli imposti unilateralmente. Il terzo, decisivo, sono le riserve: le contestazioni economiche vanno iscritte tempestivamente nei documenti contabili, a pena di decadenza, altrimenti il diritto ai maggiori compensi si perde anche quando è fondato. Va inoltre ricordato che le controversie sulle modifiche contrattuali disposte senza i presupposti di legge rientrano tra le materie per cui si può chiedere un parere di precontenzioso all’ANAC.
6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Le varianti sono uno dei terreni più insidiosi dell’esecuzione: separano ciò che l’impresa deve accettare da ciò che può contestare, e ciò che la stazione appaltante può legittimamente disporre da ciò che la espone all’annullamento. Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo gli operatori economici nella valutazione dell’atto di sottomissione, dei nuovi prezzi e delle riserve, per non perdere i maggiori compensi; e assistiamo le stazioni appaltanti nel disporre le varianti nei limiti di legge, riducendo il rischio di contenzioso e di responsabilità.
Domande frequenti
Quando è ammessa una variante in corso d’opera? Solo quando è resa necessaria da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante: eventi naturali straordinari o forza maggiore, rinvenimenti imprevisti, sopravvenienze normative, difficoltà geologiche o idriche non prevedibili (art. 120, comma 1, lett. c, del d.lgs. 36/2023). Non è ammessa per rimediare a errori ordinari o per un ripensamento della committenza.
Chi fa la variante in corso d’opera e chi la approva? La propone e ne redige la perizia il direttore dei lavori (con l’apporto del progettista per gli aspetti progettuali); la approva e autorizza il RUP, nell’ambito della stazione appaltante; l’esecutore la sottoscrive con l’atto di sottomissione.
Che differenza c’è tra una modifica e una variante in corso d’opera? La modifica del contratto è il genere: l’art. 120 elenca tutte le ipotesi in cui il contratto può cambiare senza una nuova gara. La variante in corso d’opera è una specie particolare — quella resa necessaria da circostanze imprevedibili emerse durante l’esecuzione (art. 120, comma 1, lett. c).
Qual è il limite di valore di una variante? La singola modifica non può comportare un aumento di prezzo superiore al 50% del valore iniziale del contratto; con più modifiche successive, il limite vale per ciascuna.
Cos’è l’atto di sottomissione? È il documento che accompagna la perizia di variante, con cui l’appaltatore accetta la variante o esprime un motivato dissenso. È il momento in cui vanno definiti i nuovi prezzi per le lavorazioni non previste.
Chi paga una variante dovuta a un errore di progetto? Il correttivo del 2024 impone di accertare in contraddittorio con progettista e appaltatore gli errori o le omissioni del progetto esecutivo. L’accertamento della causa serve proprio a stabilire su chi ricadano i maggiori costi, aprendo il tema della responsabilità del progettista.
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