Parità di punteggio nel concorso pubblico: chi precede in graduatoria

A parità di punteggio in un concorso pubblico non decide l'amministrazione: prima si applicano i titoli di preferenza dell'art. 5 del d.P.R. 487/1994, e solo se nessuno ne ha precede il più giovane. Quando la graduatoria si può contestare.
In breve — A parità di punteggio in un concorso pubblico precede il candidato che possiede un titolo di preferenza fra quelli elencati dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994: medaglie al valor militare, invalidi per servizio, orfani dei caduti, lodevole servizio nell’ente, maggior numero di figli a carico. In assenza di titoli di preferenza precede il candidato più giovane, per minore età anagrafica (art. 3, comma 7, della legge 127/1997). Il bando non può prevedere criteri diversi.
1. A parità di punteggio chi precede in graduatoria
A parità di punteggio nella graduatoria di un concorso pubblico a precedere è il candidato che possiede un titolo di preferenza oppure, in assenza di titoli di preferenza, il candidato più giovane di età. I due criteri operano in quest’ordine: si passa all’età soltanto quando nessuno dei candidati a pari punteggio ha un titolo da far valere.
Il bando di concorso o l’avviso di selezione devono rispettare questi criteri, che sono fissati dalla legge e dal regolamento statale: l’amministrazione non può cambiarli né aggiungerne di propri. Una parità di punteggio risolta con un criterio diverso rende viziata la graduatoria che ne deriva.
2. Quando c’è un titolo di preferenza
I titoli di preferenza sono condizioni personali del candidato che, a parità di merito, lo fanno precedere sull’altro. Sono elencati dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994, aggiornato nel 2023, e si applicano nell’ordine in cui sono scritti: conta la posizione della lettera, non l’importanza che il candidato attribuisce alla propria condizione.
La norma · art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
«A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo […];
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari […];
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari […];
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. […];
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore età anagrafica.»
In ogni caso il titolo di preferenza va dichiarato nella domanda di partecipazione e documentato nei modi e nei termini indicati dal bando: chi se ne ricorda dopo la pubblicazione della graduatoria, di regola, non lo recupera più.
3. La minore età anagrafica, quando nessuno ha titoli di preferenza
Quando nessuno dei candidati a pari punteggio possiede un titolo di preferenza, precede il più giovane. È il criterio della minore età anagrafica, che chiude l’elenco delle preferenze alla lettera p) ed è scritto anche nella legge 127/1997.
La norma · art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127
«Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.»
La preferenza per il più giovane si spiega con la durata del rapporto di lavoro: a parità di merito, il candidato più giovane assicura all’amministrazione una permanenza in servizio più lunga, e quindi un ritorno maggiore sulla formazione e sull’esperienza che il dipendente acquisirà negli anni. È una scelta di buon andamento (art. 97 della Costituzione), non un premio all’età.
4. Le clausole del bando che prevedono criteri diversi sono illegittime
Sono illegittime le clausole del bando di concorso che, in caso di parità, applicano criteri di preferenza diversi da quelli previsti dalla legge: la maggiore anzianità di servizio, il voto di laurea più alto, l’ordine di arrivo della domanda. Il bando, infatti, non può derogare a norme di rango superiore, e i criteri di preferenza sono fissati dalla legge e dal regolamento statale.
In questi casi è possibile fare ricorso al TAR contro il bando di concorso, che deve essere presentato obbligatoriamente entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria. Prima di decidere conviene chiedere l’accesso agli atti e verificare, sui verbali, quale criterio la commissione ha effettivamente applicato; sulle spese del giudizio abbiamo scritto quanto costa un ricorso al TAR.
Il bando prevede un criterio diverso?
Mandaci il bando e la graduatoria: verifichiamo se il criterio usato per sciogliere la parità è legittimo e se sei ancora nei termini per impugnarlo.
5. La regola nei concorsi interni e nelle progressioni
La regola vale anche nelle procedure riservate al personale interno, quando comportano il passaggio a un’area superiore e quindi un nuovo contratto di lavoro. Pur trattandosi di selezioni riservate ai dipendenti già in servizio (art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001), la procedura ha carattere concorsuale, perché si fonda su una valutazione comparativa e si conclude con una graduatoria di merito.
Ne consegue che anche nelle progressioni verticali si applicano i criteri statali sul pari merito: l’ente non può inventare un criterio di parità nel proprio avviso di selezione, e in particolare non può far prevalere l’anzianità di servizio, che pure nelle selezioni interne sembra la scelta più naturale. Se vuole valorizzarla, deve attribuirle un punteggio fra i titoli, non usarla a valle per sciogliere il pari merito.
6. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni si occupa di concorsi pubblici e graduatorie in tutta Italia. Verifichiamo se il criterio applicato per sciogliere la parità è legittimo e se il titolo di preferenza dichiarato nella domanda è stato effettivamente considerato, leggendo il bando, la domanda di partecipazione e i verbali della commissione, che chiediamo con l’accesso agli atti quando non sono pubblicati.
Se il vizio c’è curiamo il ricorso al TAR, con la domanda cautelare quando l’assunzione è imminente, e seguiamo il giudizio fino alla riformulazione della graduatoria; se non c’è lo diciamo prima di assumere l’incarico. Assistiamo con lo stesso criterio chi la graduatoria deve costruirla e difenderla. Tutti i servizi sono nella pagina ricorsi su concorsi pubblici.
Domande frequenti
A parità di punteggio chi precede in graduatoria? Precede chi possiede un titolo di preferenza fra quelli elencati dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994. Solo se nessuno dei candidati ne ha precede il più giovane, per minore età anagrafica.
A parità di punteggio conta l’anzianità di servizio? No. L’anzianità di servizio non è un titolo di preferenza: conta il lodevole servizio prestato per almeno un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso, che è cosa diversa. Una clausola del bando che preferisce chi ha più anni di servizio è illegittima.
I figli a carico fanno precedere in graduatoria? Sì. Il maggior numero di figli a carico è uno dei titoli di preferenza (lettera e) e opera a prescindere dallo stato civile del candidato.
Il titolo di preferenza va dichiarato nella domanda? Sì, e va documentato nei modi e nei termini indicati dal bando. Il titolo non dichiarato nei termini, di regola, non può essere fatto valere dopo la pubblicazione della graduatoria.
A parità di punteggio vince il più giovane o il più anziano? Il più giovane: la legge 127/1997 ha abolito le preferenze legate all’età maggiore e il d.P.R. 487/1994 chiude l’elenco delle preferenze con la minore età anagrafica, che si applica solo quando nessun altro titolo distingue i candidati.
Cosa posso fare se la preferenza non è stata applicata? Chiedere l’accesso agli atti, confrontare le graduatorie pubblicate e, se l’errore c’è, impugnare la graduatoria al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiedendone la riformulazione.
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