Non idoneo al concorso VFP1 o VFP4: come si contesta il giudizio della commissione medica

Non idoneo al concorso VFP1 o VFP4: come si contesta il giudizio della commissione medica

Il giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici chiude il concorso VFP1 o VFP4 anche a chi ha superato prove scritte e prove fisiche. Come funziona il profilo sanitario a coefficienti, che cosa può fare il candidato subito, quando il ricorso al TAR ha margini e come il giudice fa rivalutare il profilo.

In breve — Il giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici esclude dal concorso VFP1 o VFP4 anche il candidato che ha superato prova scritta, prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali. La commissione medica assegna a ciascuna delle nove caratteristiche somato-funzionali un coefficiente da 1 a 4: i coefficienti 3 e 4 collocano il candidato nella fascia B e di regola precludono l’arruolamento. Il giudizio si impugna al TAR entro sessanta giorni, e il giudice può disporre una verificazione che rivaluti il profilo sanitario.

1. Che cosa significa essere dichiarati non idonei alla visita medica

Il giudizio di non idoneità è la decisione con cui la commissione per gli accertamenti psico-fisici stabilisce che le condizioni di salute del candidato non consentono l’arruolamento nelle Forze armate. L’inidoneità espressa dalla commissione comporta l’esclusione dal concorso anche quando il candidato ha superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali: la procedura si chiude in quel momento, per una ragione che con il merito non ha nulla a che vedere.

Quel giudizio, però, può essere errato: per una diagnosi affrettata, per una condizione ricondotta a una categoria che non le appartiene, per un accertamento svolto senza gli approfondimenti che il caso richiedeva. È per questo che si impugna davanti al TAR, che davanti a una documentazione medica seria non si ferma al verbale: fa riesaminare il profilo sanitario da un organo sanitario terzo e, nel frattempo, può ammettere il candidato con riserva alle prove che restano, così che il concorso non si chiuda prima della decisione.

2. Il profilo sanitario e i coefficienti da 1 a 4

Il profilo sanitario assegna a ciascuna delle nove caratteristiche somato-funzionali un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4. I coefficienti 1 e 2 formano la fascia A e corrispondono al grado di validità richiesto per l’arruolamento volontario; i coefficienti 3 e 4 formano la fascia B e, salvo deroghe previste dalla singola Forza armata, precludono l’arruolamento.

Le nove caratteristiche sono sistema psichico (PS), costituzione (CO), apparato cardiocircolatorio (AC), apparato respiratorio (AR), apparati vari (AV), apparato locomotore superiore e inferiore (LS e LI), funzione visiva (VS) e funzione uditiva (AU). La voce «apparati vari» è quella che nella pratica genera più contenzioso, perché raccoglie dieci apparati diversi — fra cui quello digerente, quello cutaneo, quello oculare e quello stomatognatico — e un solo coefficiente 4 su uno di essi basta a chiudere il concorso.

La fonte · direttiva tecnica del D.M. Difesa 4 giugno 2014 (GU n. 131 del 9 giugno 2014)

«Il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali […]. Ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4.»

«I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare.»

3. Che cosa chiedere con l’accesso agli atti

Se si ritiene errato il giudizio della commissione, la prima cosa da fare è presentare un’istanza di accesso agli atti: serve ad acquisire il verbale con la diagnosi e il coefficiente attribuito, il profilo sanitario e la documentazione sanitaria su cui la commissione si è basata. Senza quei documenti non si capisce nemmeno che cosa contestare, perché la formula comunicata il giorno della visita è quasi sempre generica. Se il motivo dell’esclusione non riguarda il profilo sanitario ma un tatuaggio, le regole da leggere sono altre.

Nella stessa istanza è fondamentale chiedere anche i nominativi dei controinteressati, cioè dei candidati che dall’accoglimento del ricorso sarebbero pregiudicati. Il ricorso di annullamento, infatti, va notificato a pena di decadenza all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati: chi non li conosce non può notificare, e il termine di sessanta giorni intanto corre.

La norma · art. 41, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo

«Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge […].»

«Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.»

Nei concorsi VFP1 e VFP4 i controinteressati sono i candidati utilmente collocati in graduatoria, e sono migliaia. Per questo il giudice, quando ordina di estendere il contraddittorio a tutti, autorizza la notifica per pubblici proclami: al posto delle notifiche individuali si pubblica un avviso sul sito dell’amministrazione (art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo). È quanto accaduto nel caso descritto più avanti.

I bandi prevedono poi rimedi interni con termini molto brevi: l’istanza di ulteriori accertamenti, che in diversi concorsi va presentata seduta stante o entro pochi giorni dalla notifica, e la richiesta di riesame del punteggio, che nel concorso VFP4 va avanzata entro dieci giorni dalla pubblicazione. Sono strumenti utili, ma non sospendono i sessanta giorni per il ricorso al TAR: vanno usati in parallelo, non al posto del ricorso.

4. Come si contesta il giudizio della commissione

Per contestare un giudizio di non idoneità non basta sostenere di stare bene: occorre che il candidato acquisisca una valutazione di segno contrario rilasciata da un medico di fiducia, che entri nel punto tecnico e spieghi perché la condizione riscontrata non comporta i disturbi funzionali che giustificherebbero il coefficiente attribuito. Meglio se le certificazioni sono più d’una, se provengono da specialisti della disciplina interessata e se indicano il codice corretto dell’elenco allegato alla direttiva del 2014.

È su quella base che il ricorso può essere proposto e mettere efficacemente in dubbio il giudizio della commissione, deducendo il travisamento dei fatti e l’illogicità della valutazione. Questo, però, da solo non basta: occorre che il candidato, tramite il proprio avvocato, chieda anche una verificazione, cioè un nuovo accertamento affidato a un organo sanitario terzo, indicando i quesiti a cui dovrà rispondere.

5. La verificazione disposta dal giudice

La verificazione è il passaggio che di solito decide la causa. Il giudice non valuta da sé le condizioni di salute: incarica un organo tecnico — spesso una commissione sanitaria militare d’appello, cioè una struttura della stessa amministrazione che ha espresso il giudizio contestato — di riesaminare il candidato e rispondere ai quesiti del collegio.

Il punto da capire è questo: il candidato non deve convincere il giudice di avere ragione sul piano medico, ma ottenere che un secondo organo tecnico rivaluti il profilo sanitario. Se il verificatore attribuisce un coefficiente diverso da quello della commissione di concorso, il giudizio impugnato risulta viziato e il ricorso si chiude in accoglimento.

Questo articolo è tratto da un caso concreto seguito dallo Studio Legale Calzoni

Una candidata al concorso VFP4 riservato ai VFP1 aveva superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali, ed era stata dichiarata non idonea per un coefficiente 4 attribuito agli «apparati vari», in relazione a una condizione dell’apparato stomatognatico ritenuta ostativa. Due specialisti incaricati dalla candidata erano giunti a conclusioni opposte.

Il TAR ha disposto la verificazione, affidandola alla commissione sanitaria d’appello di una Forza armata, che ha rilevato l’assenza di disturbi funzionali in atto e attribuito il coefficiente 2, compatibile con il prosieguo del concorso. La sentenza ha poi annullato il giudizio di inidoneità e condannato il Ministero alle spese (TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 1586 del 2022).

6. La sospensiva e l’ammissione con riserva

Il tempo necessario al giudice per decidere rischia di pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alle prove: se nel frattempo la graduatoria viene approvata e i posti si esauriscono, l’accoglimento del ricorso arriva su un concorso ormai chiuso. Per evitarlo occorre presentare, insieme al ricorso, un’istanza cautelare perché il candidato sia ammesso con riserva a concludere le prove del concorso VFP1 o VFP4.

Nel caso seguito dallo Studio la candidata è stata ammessa con riserva subito dopo l’udienza cautelare: questo le ha consentito di proseguire il concorso insieme agli altri candidati e di essere incorporata prima ancora che la sentenza fosse depositata.

Con l’accoglimento del ricorso il giudizio di inidoneità è stato annullato e la riserva è venuta meno: l’incorporazione, fino a quel momento provvisoria, si è consolidata.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni segue il contenzioso sui concorsi delle Forze armate e delle Forze di polizia in tutta Italia, e i giudizi di non idoneità psico-fisica sono una materia in cui l’esito dipende da pochi documenti: il verbale della commissione, il profilo sanitario con il coefficiente contestato e le certificazioni specialistiche che è possibile opporgli. Leggiamo il verbale, verifichiamo la corrispondenza fra la diagnosi e la categoria applicata, controlliamo se in procedure precedenti la stessa amministrazione aveva valutato diversamente la stessa condizione e indichiamo che cosa deve contenere la documentazione medica per essere spendibile in giudizio.

Se i margini ci sono predisponiamo il ricorso nei sessanta giorni, con la domanda cautelare per ottenere l’ammissione con riserva e l’istanza per la verificazione, e seguiamo il giudizio fino al riesame del profilo sanitario; se non ci sono lo diciamo prima di assumere l’incarico. Assistiamo con lo stesso metodo le amministrazioni che devono difendere giudizi medici formulati nel rispetto della direttiva tecnica. Tutti i servizi sono nella pagina ricorsi su concorsi pubblici.

Domande frequenti

Cosa succede se non si superano gli accertamenti psico-fisici del VFP1? Il candidato è escluso dal concorso, anche se ha superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica. L’esclusione si impugna al TAR entro sessanta giorni; alcuni bandi prevedono prima un’istanza di ulteriori accertamenti con termini di pochi giorni.

Che cos’è il profilo sanitario nei concorsi militari? È la scheda in cui la commissione medica attribuisce un coefficiente da 1 a 4 a ciascuna delle nove caratteristiche somato-funzionali. I coefficienti 1 e 2 consentono l’arruolamento, il 3 e il 4 di regola lo precludono.

Che cosa significa il coefficiente 4 su AV? Che alla voce «apparati vari» è stata riscontrata un’alterazione ritenuta rilevante sul piano medico-legale. AV raccoglie dieci apparati diversi, dal digerente allo stomatognatico: il verbale deve indicare quale è stato ritenuto compromesso.

Si può fare ricorso contro il giudizio della commissione medica? Sì. Il giudizio è una valutazione tecnica, ma è annullabile per travisamento dei fatti, illogicità manifesta o difetto di istruttoria. Il giudice può disporre una verificazione affidata a un organo sanitario terzo.

Quanto costa fare ricorso per il VFP1 o il VFP4? Oltre agli onorari incidono il contributo unificato in misura fissa e le certificazioni specialistiche, che sono a carico del candidato e vanno procurate prima del ricorso. In caso di accoglimento le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione: le voci sono quelle di ogni ricorso al TAR.

Il riesame previsto dal bando sospende i termini per il TAR? No. I rimedi interni previsti dal bando non sospendono i sessanta giorni per l’impugnazione: vanno usati in parallelo al ricorso, non al suo posto.

Se sono già stato giudicato idoneo in un concorso precedente, conta? Sì, ed è un argomento importante. Se una commissione della stessa amministrazione aveva valutato idonea la stessa condizione, il giudizio successivo che la considera ostativa deve spiegare le ragioni del diverso apprezzamento.

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