Tatuaggi nei concorsi di esercito, carabinieri e polizia: quando l'esclusione è illegittima

Un tatuaggio visibile con l'uniforme può costare l'arruolamento. Le regole corpo per corpo — esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, vigili del fuoco — cosa controlla la commissione medica, quando l'esclusione è illegittima e come si impugna.
In breve — Un tatuaggio può escludere da un concorso militare o di polizia quando è visibile con l’uniforme indossata oppure quando, per sede, estensione, natura o contenuto, risulta deturpante o indice di alterazioni psicologiche. Per la Polizia di Stato e per la polizia penitenziaria la regola è scritta in una legge dello Stato e opera in modo automatico; per esercito, carabinieri e guardia di finanza sta nel bando e nelle norme tecniche del centro di reclutamento. Il giudizio di non idoneità si impugna al TAR entro sessanta giorni.
1. Quando un tatuaggio può escludere dal concorso
Un tatuaggio esclude dal concorso in due casi: quando si trova in una parte del corpo che l’uniforme lascia scoperta, e quando — indipendentemente da dove si trova — è deturpante per sede, estensione o natura, oppure ha un contenuto che l’amministrazione legge come segno di una personalità inadatta al servizio. Fuori da queste due ipotesi il tatuaggio è irrilevante, e la commissione medica non può fondarci sopra un giudizio di non idoneità.
Il divieto è sempre richiamato nel bando di concorso, ma il suo fondamento cambia: per le forze di polizia è scritto in una legge dello Stato, che nomina i tatuaggi; per i militari discende da una previsione regolamentare generica sul decoro dell’aspetto esteriore, tradotta in criteri operativi dalle norme tecniche dell’amministrazione. A seconda della fonte il tatuaggio è causa di esclusione automatica oppure oggetto di una valutazione della commissione, che in quel caso deve spiegare in concreto perché sia lesivo del decoro: è il primo punto da verificare quando si legge un provvedimento di esclusione.
2. Esercito, Marina militare e Aeronautica
Nei concorsi delle Forze armate sono i singoli bandi a contenere le previsioni sui tatuaggi, rinviando a loro volta, talvolta, alle norme tecniche della Forza armata. Quelle previsioni traggono fondamento dal dovere generale di decoro dell’aspetto esteriore che il Codice dell’ordinamento militare impone al militare, «come richiede la dignità della sua condizione» (art. 721 del d.P.R. 90/2010): nessuna legge, invece, nomina i tatuaggi.
La fonte · i bandi 2026 delle accademie di Esercito, Marina e Aeronautica
Accademia Militare — «La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata […]).»
Accademia Navale — «Tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle discendenti norme tecniche (consultabili sul sito di Forza Armata […]).»
Accademia Aeronautica — «In tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alla discendente norma tecnica consultabile sul sito della Forza Armata […].»
Le norme tecniche richiamate, però, non sono uniformi: l’Aeronautica elenca aree del corpo precluse — testa, collo, due terzi distali delle braccia, avambracci e mani — dove il tatuaggio esclude a prescindere da tipo e dimensione, e disciplina anche i tatuaggi rimossi; la Marina non indica aree e guarda al contenuto, escludendo i tatuaggi di discredito alle istituzioni, offensivi o discriminatori, oltre a quelli deturpanti per dimensioni, estensione, sede o natura; l’Esercito rinvia a un documento illustrativo pubblicato sul sito di Forza armata. Lo stesso tatuaggio sull’avambraccio, quindi, può escludere da un concorso dell’Aeronautica e non da uno della Marina.
3. Carabinieri e Guardia di finanza
Nei concorsi dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza la previsione del bando è più analitica, e distingue due ipotesi: il tatuaggio visibile con una qualsiasi delle uniformi in uso rende inidonei di per sé; quello coperto rileva solo se per dimensioni, contenuto o natura è deturpante, di discredito per le istituzioni o indice di personalità abnorme.
La fonte · bando 2025 per 4.918 allievi carabinieri e criteri del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
Arma dei carabinieri — «Saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.»
Guardia di finanza — «In presenza di tatuaggi, i candidati saranno giudicati non idonei, qualora ricorra anche una sola delle seguenti fattispecie: a. tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme; b. tatuaggi che per loro natura siano deturpanti, anche se non visibili con l'uniforme; c. tatuaggi che per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme» (criteri di accertamento pubblicati per il reclutamento di allievi finanzieri atleti del 2018).
Poiché tutto ruota attorno a che cosa l’uniforme copra, entrambi i corpi documentano il punto: l’Arma allega al bando le fotografie delle uniformi in uso — nel concorso per il 208° corso dell’Accademia Militare vi figurano la maglietta a maniche corte, la camicia estiva con il collo a V, il pantaloncino e le calze da ginnastica, e le scarpe décolleté dell’uniforme femminile; la Guardia di finanza prevede un rilievo fotografico del candidato con l’uniforme estiva, che per gli uomini è camicia a maniche corte e pantalone e per le donne camicia a maniche corte, gonna, collant e scarpe d’ordinanza. È una differenza che non è rimasta senza conseguenze, come si vedrà nel capitolo sul giudizio arrivato davanti alla Corte di giustizia.
4. Polizia di Stato
Nella Polizia di Stato il divieto ha rango di legge dal 20 febbraio 2020, quando è entrato in vigore l’art. 3, comma 7-quinquies, del d.lgs. 95/2017, inserito dal decreto correttivo 172/2019. La norma elenca quattro presupposti alternativi: visibilità anche parziale con l’uniforme indossata, carattere deturpante, contenuto indice di alterazioni psicologiche, non conformità al decoro della funzione.
La norma · art. 3, comma 7-quinquies, del d.lgs. 95/2017
«Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.»
Accanto alla legge resta in vigore il regolamento sui requisiti di idoneità (d.m. 30 giugno 2003, n. 198), la cui tabella delle cause di non idoneità contiene la formula che il Consiglio di Stato ha interpretato in più occasioni. Il punto critico è proprio l’ampiezza del riferimento all’uniforme: secondo quella giurisprudenza vanno considerati tutti i tipi di uniforme utilizzati o utilizzabili in servizio, non solo quella ordinaria, e il tatuaggio rileva anche quando è già in corso la rimozione.
La norma · d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tabella 1, punto 2, lett. b)
«Tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.»
5. Polizia penitenziaria
Nella polizia penitenziaria la regola è identica a quella della Polizia di Stato, ed è scritta nell’articolo dell’ordinamento del Corpo che elenca le cause di non idoneità. Anche qui il testo è arrivato con il decreto correttivo 172/2019, in vigore dal 20 febbraio 2020: prima di quella data il bando poteva escludere solo il tatuaggio deturpante o indice di personalità abnorme, e la sola presenza in una sede scoperta non bastava.
Il bando per 3.350 allievi agenti, adottato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2026, richiama espressamente quella disposizione e ne riproduce la formula. Chi partecipa oggi, quindi, deve sapere che la visibilità con l’uniforme è di per sé sufficiente: non serve che il tatuaggio sia offensivo, grande o particolare.
La norma · art. 123, comma 1, lett. c), del d.lgs. 443/1992
«Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.»
6. Vigili del fuoco
Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco i tatuaggi non sono nominati né dal regolamento sui requisiti di idoneità né dal bando. Il regolamento vigente è il d.m. 4 novembre 2019, n. 166, che ha sostituito quello del 2008: il suo allegato A, che elenca le cause di non idoneità, considera soltanto le lesioni della cute «che per sede, estensione o gravità producono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro». Il bando per 400 posti di vigile del fuoco, adottato con decreto dipartimentale n. 2488 del 2 luglio 2026, non contiene alcuna previsione sui tatuaggi.
Ne discende una conseguenza pratica che vale la pena di tenere a mente, perché contraddice quanto si legge di solito: nei vigili del fuoco un tatuaggio visibile non è, di per sé, causa di esclusione. Può diventarlo solo nella misura in cui integri la fattispecie dermatologica dell’allegato A, che è cosa ben diversa e molto più difficile da sostenere per l’amministrazione.
7. Come il tatuaggio viene contestato alla visita medica
Il controllo avviene durante gli accertamenti psico-fisici e si svolge quasi sempre allo stesso modo: il candidato viene fatto spogliare, la commissione individua i tatuaggi, gli fa indossare o simulare l’uniforme estiva o quella ginnica e stabilisce se il disegno resta scoperto. Quando il tatuaggio viene ritenuto rilevante, la commissione esegue un rilievo fotografico, che diventa il documento su cui si fonderà il giudizio — e su cui si discuterà l’eventuale ricorso.
Il punto delicato è il verbale. Un giudizio che si limita a scrivere «presenza di tatuaggio in sede non coperta dall’uniforme», senza descrivere il tatuaggio, senza dire quale uniforme è stata presa a riferimento e senza spiegare perché sia deturpante o non conforme al decoro, è un giudizio difficilmente difendibile — e vale sia per chi è stato escluso sia per l’amministrazione che deve redigerlo in modo che regga.
8. Quando l’esclusione è illegittima
L’esclusione è illegittima quando manca la motivazione o quando la causa applicata non corrisponde a quella prevista dalla fonte richiamata nel bando. Il Consiglio di Stato lo ha affermato in un caso di polizia penitenziaria anteriore alla riforma del 2020: l’amministrazione aveva escluso un candidato indicando soltanto la presenza di un tatuaggio alla caviglia, mentre la disciplina allora applicabile consentiva di escludere solo il tatuaggio deturpante o indice di personalità abnorme.
«È illegittima per difetto di motivazione l’esclusione di un candidato […] dal prosieguo della procedura concorsuale con la mera indicazione della presenza di un tatuaggio in sedi non coperte dall’uniforme, ipotesi questa non prevista, almeno quale causa di esclusione vincolata e automatica, né dal bando né dalla presupposta disciplina legislativa ratione temporis applicabile» (Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7620).
Quella pronuncia, però, non va letta come un via libera. Gli spazi di difesa stanno nella corretta applicazione della previsione richiamata dal bando — quale uniforme è stata presa a riferimento, che cosa la commissione ha effettivamente accertato, se il fatto accertato corrisponde davvero alla fattispecie applicata — e non nella tesi che il tatuaggio sia in sé irrilevante.
I sessanta giorni corrono dalla notifica
Se sei stato dichiarato non idoneo per un tatuaggio, la prima cosa da capire è quanto tempo resta e che cosa dice esattamente il verbale. Mandaci il provvedimento: ti diciamo se ci sono margini prima di assumere l'incarico.
9. Il caso arrivato alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Sul divieto pende un giudizio europeo che riguarda le candidate donne. Un giudice amministrativo italiano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se sia compatibile con il divieto di discriminazione fondata sul sesso l’esclusione di una candidata al concorso per agente di polizia per un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro: il tatuaggio sarebbe stato visibile perché l’uniforme di cerimonia femminile prevede gonna e scarpe décolleté, mentre lo stesso tatuaggio, su un uomo, sarebbe rimasto coperto dai pantaloni.
Il 3 settembre 2026 l’avvocata generale Tamara Ćapeta ha depositato le proprie conclusioni nella causa C-320/25, ritenendo che l’applicazione combinata delle due regole — divieto di tatuaggi visibili e uniforme differenziata per genere — costituisca una discriminazione diretta fondata sul sesso, non giustificabile come requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte: la sentenza non è ancora stata pronunciata, e fino ad allora la regola nazionale resta quella descritta sopra. Chi è stato escluso in una situazione analoga ha però un argomento in più da spendere nel proprio ricorso.
10. Cosa fare se sei escluso per un tatuaggio
Il giudizio di non idoneità va impugnato davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, e il termine è perentorio: scaduto, il provvedimento diventa inoppugnabile anche se illegittimo. Alcuni bandi prevedono, prima del ricorso, un rimedio interno — riesame o ricorso gerarchico — con termini molto più brevi, spesso trenta giorni: va usato subito, perché non sospende il termine per il TAR.
Il materiale su cui si costruisce il ricorso è il verbale della commissione con il rilievo fotografico, che si ottiene con l’accesso agli atti, e il bando con le norme tecniche richiamate. Quando le prove successive sono imminenti si chiede al giudice la sospensiva, che nei concorsi si traduce di regola nell’ammissione con riserva: le modalità, i costi e i tempi del giudizio sono gli stessi di ogni ricorso al TAR contro un concorso pubblico, e una stima delle spese è nella pagina su quanto costa un ricorso al TAR.
11. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni si occupa di contenzioso sui concorsi pubblici in tutta Italia, e i giudizi di non idoneità psico-fisica sono una delle materie in cui la differenza fra un provvedimento legittimo e uno annullabile sta in poche righe di verbale. Leggiamo il giudizio della commissione, il bando e le norme tecniche che il bando richiama, chiediamo con l’accesso agli atti i verbali e i rilievi fotografici e verifichiamo se la causa di esclusione applicata corrisponde davvero a quella prevista dalla fonte, se l’uniforme presa a riferimento è quella giusta e se la motivazione dà conto delle caratteristiche concrete del tatuaggio.
Se il vizio c’è predisponiamo il ricorso al TAR nei sessanta giorni, con la domanda cautelare quando le prove successive sono già calendarizzate, e seguiamo il giudizio fino alla riammissione; se non c’è lo diciamo prima di assumere l’incarico, perché un ricorso senza margini costa tempo e denaro a fronte di un esito già scritto. Con lo stesso metodo assistiamo le amministrazioni e i centri di reclutamento che devono formulare giudizi capaci di reggere al sindacato del giudice amministrativo. Tutti i servizi sono nella pagina ricorsi su concorsi pubblici.
Domande frequenti
Si può entrare in polizia con i tatuaggi? Sì, se non sono visibili con nessuna delle uniformi in uso e non sono deturpanti né hanno contenuti che l’amministrazione possa leggere come indice di alterazioni psicologiche. Un tatuaggio sul torace o sulla schiena, di regola, non è un ostacolo.
Quali parti del corpo sono considerate scoperte? Quelle lasciate libere dalle uniformi utilizzate o utilizzabili in servizio, comprese quella estiva e quella ginnica: collo, avambracci, polsi e mani, caviglie e polpacci. L’Arma dei carabinieri pubblica insieme al bando le fotografie delle uniformi di riferimento: nel bando del 21 novembre 2025 per l’Accademia Militare comprendono le scarpe décolleté dell’uniforme femminile.
Un tatuaggio in corso di rimozione esclude lo stesso? Sì. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione di un candidato il cui tatuaggio era visibile al momento della visita, benché fosse già iniziato il percorso di rimozione chirurgica: conta lo stato di fatto accertato durante gli accertamenti.
I tatuaggi escludono dai vigili del fuoco? No, non in quanto tali: il regolamento sui requisiti di idoneità del 2019 e il bando di concorso non li menzionano. Rilevano solo se integrano una lesione della cute con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali, ipotesi ben diversa.
Entro quando si impugna il giudizio di non idoneità? Entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento, con ricorso al TAR. Se il bando prevede un riesame interno, il termine per chiederlo è più breve e non sospende i sessanta giorni.
Cosa serve per capire se il ricorso ha margini? Il verbale della commissione con il giudizio e l’eventuale rilievo fotografico, il bando e le norme tecniche richiamate. Se il verbale si limita a constatare la presenza del tatuaggio senza descriverlo e senza indicare l’uniforme di riferimento, il margine di solito c’è.
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