Inconferibilità degli incarichi nei servizi pubblici locali: l'art. 6 del d.lgs. 201/2022

Inconferibilità degli incarichi nei servizi pubblici locali: l'art. 6 del d.lgs. 201/2022

Quando si verifica una causa di inconferibilità si guarda al d.lgs. 39/2013. Ma se l'incarico riguarda un ente che regola o gestisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica occorre applicare anche l'art. 6 del d.lgs. 201/2022, che aggiunge divieti ulteriori.

In breve — Quando l’incarico riguarda un ente che regola o gestisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica, la verifica delle cause di inconferibilità non può fermarsi al d.lgs. 39/2013: va applicato anche l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 201/2022. Quella norma vieta di conferire incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, e incarichi inerenti alla gestione del servizio, a chi ricopre ruoli politici o dirigenziali nell’ente che quel servizio organizza, regola, vigila o controlla, oltre che ai consulenti che ne hanno curato l’organizzazione. Il divieto cessa un anno dopo la fine dell’incarico che lo ha generato.

1. Non solo il d.lgs. 39/2013

Il d.lgs. 39/2013 prevede una serie di ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità che precludono a un soggetto di assumere determinati incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Per lungo tempo questo decreto ha rappresentato il principale corpo di norme da consultare prima di una nomina: è il testo su cui si costruiscono le dichiarazioni di insussistenza e su cui si esercita la vigilanza dell’RPCT.

Il d.lgs. 201/2022 ha però introdotto, all’art. 6, ulteriori ipotesi di inconferibilità che si applicano in aggiunta a quelle del 2013 quando l’ente di provenienza o quello di destinazione opera nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il rapporto tra le due discipline è quello tra una disciplina generale e una settoriale: il d.lgs. 39/2013 vale per tutte le amministrazioni, l’art. 6 aggiunge divieti che operano soltanto nel perimetro dei servizi pubblici locali. La norma del 2022 non sostituisce quella del 2013 né vi deroga: le due si sommano. Un incarico può quindi risultare pienamente conferibile secondo il decreto del 2013 e restare vietato per effetto di quello del 2022.

2. Cosa prevede l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 201/2022

La disposizione che introduce le inconferibilità è il comma 4 dell’art. 6, collocato in un articolo dedicato alla distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione. Conviene leggerne il testo per intero, perché ogni elemento dell’elenco ha un peso.

La norma · art. 6, comma 4, d.lgs. 201/2022

«Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:

a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.»

La norma funziona mettendo in relazione due posizioni. Da un lato la posizione di provenienza, cioè il ruolo che il soggetto già ricopre o ha ricoperto e che lo colloca dalla parte di chi regola, decide o controlla il servizio. Dall’altro l’incarico di destinazione, cioè la nomina che si vorrebbe conferirgli e che lo collocherebbe dalla parte di chi il servizio lo gestisce. Quando le due posizioni si incontrano, il divieto scatta.

3. Quali passaggi sono vietati

Il modo più rapido per applicare la norma è incrociare la posizione di provenienza con l’incarico che si vorrebbe conferire. La tabella riassume i passaggi preclusi.

Posizione di provenienza Incarico di destinazione Esito
Sindaco, assessore o consigliere comunale dell’ente titolare del servizio Amministratore unico o consigliere di amministrazione della società che gestisce il servizio Vietato (lett. a)
Sindaco, assessore o consigliere comunale dell’ente titolare del servizio Componente del collegio sindacale o revisore della società di gestione Vietato (lett. a)
Dirigente o responsabile dell’ufficio preposto alla regolazione, vigilanza o controllo del servizio Qualunque incarico inerente alla gestione del servizio o al suo affidamento Vietato (lett. a)
Componente dell’organo di indirizzo politico di un ente d’ambito, di una centrale di committenza o di un’autorità di regolazione Incarico di amministrazione, di controllo societario o di gestione del servizio Vietato (lett. b)
Dirigente dell’organismo che svolge funzioni di stazione appaltante per il servizio Incarico professionale o di gestione relativo al medesimo servizio Vietato (lett. b)
Consulente che ha curato l’organizzazione o la regolazione del servizio Incarico professionale o inerente alla gestione del medesimo servizio Vietato (lett. c)
Dipendente comunale di un ufficio estraneo alla regolazione del servizio Incarico inerente alla gestione del servizio Non vietato dall’art. 6, comma 4

Un chiarimento importante è arrivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha applicato la lettera a) al caso di un consigliere comunale nominato amministratore della società in house del proprio Comune, ritenendo l’incarico inconferibile perché il consigliere concorre, come componente dell’organo di indirizzo politico, a esercitare il controllo analogo sulla società.

4. La dichiarazione obbligatoria

Chi riceve l’incarico è tenuto a rilasciare una dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità: lo prevede il comma 6 dell’art. 6, che rinvia allo strumento dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013.

La dichiarazione va acquisita prima del conferimento: l’organo competente può deliberare la nomina solo dopo averla acquisita agli atti, perché ne costituisce condizione di validità. Tale dichiarazione deve riguardare sia le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, sia quelle aggiunte dall’art. 6 del d.lgs. 201/2022: una dichiarazione modellata sul solo decreto del 2013 lascia scoperta proprio la parte che, nei servizi pubblici locali, genera il divieto.

L’ANAC ha chiarito che le dichiarazioni generiche non consentono all’organo conferente una verifica effettiva: alla dichiarazione va accompagnata una fedele elencazione degli incarichi ricoperti, con l’indicazione degli enti presso cui sono stati svolti, della loro natura giuridica, della durata e del tipo di funzione esercitata. Solo un elenco puntuale permette di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato, e nei servizi pubblici locali è l’unico modo per accorgersi che il candidato proviene da un ruolo di regolazione o di controllo del servizio. Sui contenuti e sulle modalità di redazione rinviamo all’approfondimento sulla dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. 39/2013.

5. Il raffreddamento di un anno

L’inconferibilità non è perpetua. Il comma 5 stabilisce che le preclusioni delle lettere a), b) e c) «si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati»: chi ha lasciato la carica politica, la dirigenza dell’ufficio preposto alla regolazione o l’incarico di consulenza deve attendere dodici mesi prima di poter ricevere un incarico sulla gestione del medesimo servizio.

Il punto da presidiare è il dies a quo. Il termine decorre dalla cessazione effettiva dell’incarico di provenienza, non dalla delibera di nomina né dalla scadenza naturale del mandato. Ne discende una conseguenza operativa che ricorre spesso nella pratica: le dimissioni rassegnate a ridosso della nomina non risolvono nulla, perché l’anno non è ancora decorso. Il computo va fatto a ritroso dalla data in cui si intende procedere al conferimento.

6. A quali servizi si applica il divieto

Resta un punto tecnico da chiarire, perché l’art. 6 non è formulato in modo uniforme e la differenza incide sul perimetro dei controlli.

Il comma 1, che enuncia il principio di separazione tra regolazione e gestione, si riferisce espressamente ai «servizi pubblici locali a rete». Il comma 2, che vieta agli enti d’ambito e alle Autorità di partecipare ai soggetti gestori, è dichiaratamente funzionale al rispetto di quel principio e ne eredita la limitazione.

Il comma 4 non ripete quel riferimento: parla genericamente di «il servizio». La lettura preferibile, più aderente al testo, è che le inconferibilità valgano per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e non solo per quelli a rete; depone in questo senso anche la lettera a), costruita sull’«ente competente all’organizzazione del servizio», categoria che il decreto adopera in senso generale.

La questione, va detto con onestà, non è chiusa da un orientamento consolidato. Per un ente l’approccio prudente resta quello di applicare il divieto anche fuori dai servizi a rete: il costo di un’estensione cautelativa è modesto, quello di una nomina nulla molto meno.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

La verifica delle cause di inconferibilità nei servizi pubblici locali richiede di leggere insieme due discipline che nascono in momenti diversi e con logiche diverse, e di applicarle a un assetto — quello delle società partecipate e degli enti d’ambito — in cui i ruoli di regolazione e di gestione tendono a sovrapporsi. Il momento giusto per farla è prima della delibera, perché dopo il rimedio è la rimozione dell’incarico.

Lo Studio Legale Calzoni assiste Comuni, enti d’ambito e società a partecipazione pubblica nella verifica preventiva delle cause di inconferibilità e incompatibilità, nella predisposizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013, nell’adeguamento degli assetti organizzativi alla separazione tra regolazione e gestione e nella difesa nei procedimenti ANAC. Assiste inoltre amministratori e professionisti che vogliano verificare la propria posizione prima di accettare un incarico, all’interno della consulenza sui servizi pubblici locali.

Domande frequenti

Basta il d.lgs. 39/2013 per verificare l’inconferibilità di un incarico? No, non sempre. Se l’incarico riguarda un ente che regola un servizio pubblico locale di rilevanza economica o una società che lo gestisce, alle cause previste dal d.lgs. 39/2013 si affiancano quelle dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 201/2022. Le due discipline si sommano: un incarico conferibile secondo il primo decreto può essere vietato dal secondo.

Quali incarichi vieta l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 201/2022? Gli incarichi professionali, quelli di amministrazione societaria, quelli di controllo societario e ogni incarico comunque inerente alla gestione del servizio pubblico locale.

Chi non può ricevere questi incarichi? I componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione, regolazione, vigilanza o controllo del servizio e i dirigenti direttamente preposti a tali funzioni (lett. a); gli organi di indirizzo politico e i dirigenti di ogni altro organismo che svolga funzioni di stazione appaltante, regolazione, indirizzo o controllo del servizio (lett. b); i consulenti per l’organizzazione o la regolazione del servizio (lett. c).

Quanto dura l’inconferibilità? Un anno dalla conclusione dell’incarico che l’ha determinata (art. 6, comma 5). Il termine decorre dalla cessazione effettiva della funzione, non dalla delibera di nomina: dimettersi poco prima della nomina non fa venire meno il divieto.

Il divieto vale anche per i consulenti? Sì. La lettera c) esclude espressamente i consulenti per l’organizzazione o la regolazione del servizio, che non possono ricevere incarichi inerenti alla gestione del medesimo servizio.

Le inconferibilità si applicano solo ai servizi a rete? Il comma 1 limita ai servizi a rete il principio generale di separazione, ma il comma 4 non ripete quella limitazione e si riferisce genericamente al servizio. La lettura preferibile è che valgano per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche se la questione non è chiusa da un orientamento consolidato.

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