1. Le multe sono illegittime se l’autovelox non è omologato
Le multe per eccesso di velocità sono illegittime se l’autovelox non è omologato.
E’ questa la decisione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 18/04/2024, n. 10505 [1], inizialmente passata sotto traccia e ora tornata alla ribalta dopo le recenti notizie, apparse sulla stampa locale e nazionale, che riferiscono del sequestro di diversi autovelox, dislocati in molti Comuni d’Italia, per presunta loro non conformità alle prescrizioni di legge, e che legittimerebbero i proprietari dei veicoli multati a chiedere agli organi competenti di essere liberati dall’obbligo di corrispondere la sanzione indicata nel verbale di accertamento.
La decisione della Corte di Cassazione ha destato particolare scompiglio, sia tra le Pubbliche amministrazione che tra le aziende fornitrici di autovelox, per il suo discostarsi dall’interpretazione fornita da alcune circolari del MIT, che, per lungo tempo, avevano sostenuto una sostanziale equiparazione tra la procedura di omologazione e quella di autorizzazione: “circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste“.
Ma i giudici della Corte non hanno avuto dubbi a riguardo: l’omologazione e l’approvazione sono due procedure diverse per natura e finalità.
2. La distinzione tra omologazione e approvazione
Affinché una multa per eccesso di velocità possa considerarsi legittima, non è sufficiente che l’autovelox sia stato “approvato”, dovendo lo stesso essere stato anche “omologato” dal Ministero competente.
Secondo la Corte di Cassazione, “omologazione” e “approvazione” sono termini che non possono essere considerati come sinonimi o equivalenti, rappresentando, invece, due procedure completamente diverse, che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.
Infatti, l’omologazione è una procedura volta a verificare la rispondenza di un prototipo di autovelox a determinate caratteristiche e prescrizioni, che si conclude, in caso di esito positivo degli accertamenti, con l’emissione di un certificato di omologazione e conformità. Il certificato attesta la perfetta funzionalità e affidabilità del prototipo di autovelox e ne autorizza la sua riproduzione in serie e la sua commercializzazione.
A differenza dell’omologazione, l’approvazione è, invece, un procedimento che non è diretto a verificare la rispondenza dello strumento con determinate caratteristiche e prescrizioni, ma è semplicemente volta a controllare la corretta funzionalità del dispositivo a garanzia degli automobilisti.
3. L’omologazione è condizione indispensabile per la legittimità della multa
L’omologazione dell’autovelox è condizione indispensabile per considerare legittimo il verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada.
L’art. 142, c. 6, del Codice della strada, infatti, stabilisce che gli organi di polizia stradale, per misurare la velocità media o istantanea di un veicolo, possono utilizzare solo apparecchiature debitamente omologate e quindi autovelox inequivocabilmente in possesso delle caratteristiche tecniche considerate dal legislatore come fondamentali.
Solo se l’autovelox è omologato, le sue risultanze potranno essere utilizzate come “fonti di prova” sulla base delle quali l’organo di polizia stradale potrà emettere il verbale di accertamento di infrazione per superamento limiti di velocità.
Art. 142. (Limiti di velocità) del Codice della strada
“[…] 6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. […]”
4. Come verificare se l’autovelox non è omologato e se la multa è illegittima?
Per verificare se una multa per eccesso di velocità è illegittima è necessario, in primo luogo, leggere il verbale di contestazione di violazione del Codice della strada.
Il verbale di contestazione di violazione per eccesso di velocità deve, infatti, obbligatoriamente indicare, oltre alla tipologia di autovelox utilizzato per rilevare l’infrazione, se lo stesso autovelox sia stato “approvato” oppure “omologato”, specificando anche gli estremi del decreto di approvazione o di omologazione.
Se il verbale di contestazione di violazione del Codice della strada parla semplicemente di approvazione e non anche di omologazione, allora ci sono molte probabilità che la multa emessa nei confronti dell’automobilista sia illegittima.
Tuttavia, anche qualora venga specificato che l’autovelox sia stato omologato, si consiglia sempre di verificare personalmente la correttezza di tali informazioni in modo da escludere eventuali errori. Infatti, potrebbe capitare che l’autovelox sia stato dichiarato come omologato per sbaglio quando, in realtà, potrebbe risultare semplicemente approvato.
5. Come contestare una multa illegittima per eccesso di velocità?
Per contestare una multa illegittima occorre, innanzitutto, che questa non sia stata pagata dall’automobilista.
L’automobilista che paga la sanzione, anche in misura ridotta, non può più chiedere l’annullamento della multa. Infatti, pagando la contravvenzione, l’automobilista riconosce di aver commesso un’infrazione e quindi ammette la propria colpa.
Invece, se la multa per eccesso di velocità non è ancora stata pagata, esistono due modalità per contestarla e per liberarsi dall’obbligo di dover corrispondere la sanzione:
Fonti:
[1] Corte di Cassazione, ordinanza 10505/2024.
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