1. La revisione dei prezzi e rinnovo CCNL: quando è possibile?
La revisione dei prezzi a seguito del rinnovo del CCNL è una delle richieste più frequenti che ci troviamo a gestire, sia da parte delle stazioni appaltanti che ricevono istanze di adeguamento, sia da parte di operatori economici che ci chiedono supporto nella formulazione di richieste tecnicamente fondate. In molti casi, il nodo principale riguarda la possibilità o meno di attivare la revisione per l’incremento del costo della manodopera in seguito alla stipula di un nuovo contratto collettivo.
Si tratta di un tema complesso, anche perché la disciplina sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici è cambiata in modo significativo negli ultimi anni. Un’istanza presentata sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016 può avere esiti differenti rispetto a quella valutata oggi ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023. È quindi fondamentale chiarire qual è la normativa applicabile e quali margini di azione residuano per i soggetti coinvolti.
2. Revisione prezzi e rinnovo CCNL sotto il d.lgs. 50/2016
Per comprendere se, in vigenza del d.lgs. 50/2016, sia ammessa la revisione dei prezzi a seguito del rinnovo di un CCNL, occorre anzitutto richiamare le condizioni previste dalla normativa allora vigente. L’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, infatti, ammette la possibilità di modificare il prezzo contrattuale solo a fronte di specifiche condizioni.
In particolare, secondo il comma 1, lettera a), dell’art. 106, la revisione può essere riconosciuta soltanto se espressamente prevista nei documenti di gara iniziali, attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili. Se tale clausola non è stata inserita, non è possibile procedere alla revisione del prezzo una volta sottoscritto il contratto, anche in presenza di eventi rilevanti come l’aumento del costo del lavoro per effetto del rinnovo del CCNL.
Pertanto, sotto il regime del d.lgs. 50/2016, il rinnovo di un CCNL può giustificare la revisione dei prezzi solo se:
✔️ è presente una clausola specifica nei documenti di gara;
✔️ la clausola disciplina espressamente l’adeguamento per variazioni dei costi della manodopera.
In assenza di tali presupposti, l’adeguamento non può essere riconosciuto, indipendentemente dalla rilevanza dell’evento.
3. Il rinnovo del CCNL come circostanza imprevedibile ai sensi del d.lgs. 50/2016
In assenza di una clausola specifica sulla revisione dei prezzi, alcune società hanno tentato di giustificare l’adeguamento del corrispettivo invocando l’art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016, sostenendo che il rinnovo del CCNL costituisca una circostanza imprevista e imprevedibile che da sola giustifica una rinegoziazione del contratto.
Su questo punto si sono formati nel tempo orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non univoci. Una parte degli interpreti ha riconosciuto che, anche ammettendo l’applicabilità dell’art. 106, lett. c), il semplice rinnovo del CCNL non può essere automaticamente considerato un evento imprevedibile. Al contrario, si tratta di un’evenienza fisiologica nel ciclo contrattuale, normalmente tenuta in considerazione dagli operatori economici.
Tuttavia, in casi eccezionali, la giurisprudenza ha riconosciuto la natura imprevedibile di un rinnovo ravvicinato, specie se accompagnato da aumenti significativi e fuori scala rispetto ai precedenti rinnovi. In questi casi, è necessario valutare caso per caso, con attenzione al contesto temporale, alla durata del contratto e alla capacità dell’appaltatore di aver previsto o meno tale evento al momento dell’offerta.
4. Il Rinnovo del CCNL e revisione dei prezzi nel d.lgs. 36/2023
La disciplina introdotta dal d.lgs. 36/2023 ha modificato in modo rilevante l’approccio alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici. L’art. 60 non subordina più l’adeguamento del corrispettivo alla presenza di clausole contrattuali dettagliate, né alla natura imprevedibile dell’evento. Al contrario, la norma consente la revisione “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”, che comportino una variazione del costo dell’opera, del servizio o della fornitura.
Non è più necessario che tali condizioni siano eccezionali o imprevedibili. La revisione può attivarsi anche per eventi prevedibili, purché lo scostamento economico superi le soglie fissate dalla norma: 3% per i lavori pubblici, 5% per servizi e forniture. Il focus si sposta dunque sull’entità della variazione, non sulla sua straordinarietà.
In questo contesto, il rinnovo di un CCNL può legittimare la revisione dei prezzi, anche se trattasi di evento fisiologico e atteso, a condizione che comporti un incremento rilevante del costo della manodopera. Sarà quindi essenziale misurare con precisione l’impatto economico effettivo del rinnovo contrattuale e verificarne il superamento delle soglie percentuali previste.

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5. Il rinnovo del CCNL è rilevante solo se avviene in corso di esecuzione
Una recente sentenza ha chiarito un punto fondamentale per l’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023: il rinnovo del CCNL può giustificare la revisione dei prezzi solo se interviene nel corso di esecuzione del contratto. Non rileva, ai fini dell’adeguamento, un aumento del trattamento economico minimo già definito e conoscibile al momento della partecipazione alla gara.
L’aumento retributivo stabilito da un CCNL già rinnovato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non costituisce una sopravvenienza. Si tratta, infatti, di un elemento noto e valutabile, che l’operatore economico avrebbe dovuto considerare nella formulazione dell’offerta economica. In questo caso, l’aumento è certo sia nell’an che nel quantum, e non può essere oggetto di revisione ex art. 60.
Diversamente, il rinnovo del CCNL può costituire presupposto legittimo di revisione soltanto quando si verifica in un momento successivo alla stipula del contratto, durante la fase di esecuzione. Anche se prevedibile, l’evento deve avere effetto economico concreto e sopravvenuto rispetto all’assetto iniziale dell’appalto.
6. Conclusioni e suggerimenti
Nella nostra esperienza, le istanze di revisione dei prezzi legate al rinnovo del CCNL presentano frequentemente due criticità ricorrenti, che possono compromettere l’esito della richiesta anche quando, in linea teorica, sussistono i presupposti normativi.
La prima riguarda la mancanza di una motivazione adeguata. Spesso l’istanza si limita a richiamare genericamente l’avvenuto rinnovo del contratto collettivo, senza fornire dati analitici né documentazione che dimostri concretamente l’aumento dei costi e il suo impatto sull’equilibrio economico del contratto. Ogni richiesta, invece, deve essere fondata su calcoli precisi, oggettivi e riferiti alle soglie indicate dalla normativa.
La seconda criticità riguarda la tempistica. Accade frequentemente che la richiesta venga presentata troppo tardi, quando il rapporto contrattuale è già in fase avanzata o addirittura concluso. In questi casi, anche una domanda legittima rischia di essere rigettata per tardività. È quindi essenziale conoscere fin da subito le previsioni del contratto e attivarsi tempestivamente, monitorando l’andamento dei costi e documentando ogni variazione rilevante.
Un’istanza ben costruita, presentata nel momento giusto e supportata da evidenze solide, non solo ha maggiori possibilità di accoglimento, ma tutela entrambe le parti rispetto a potenziali contenziosi.
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