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ANAC, delibera 495/2024: i nuovi schemi di pubblicità

1. ANAC, delibera 495/2024: i nuovi schemi di pubblicazione per la trasparenza

Con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, l’ANAC ha approvato 14 nuovi schemi di pubblicazione che le pubbliche amministrazioni e gli enti equiparati dovranno adottare per rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Gli schemi non introducono nuovi oneri, ma stabiliscono modalità uniformi su come le informazioni devono essere pubblicate, semplificando l’attività delle amministrazioni e rendendo più immediata la consultazione dei dati da parte dei cittadini.

L’obiettivo è quello di assicurare una maggiore coerenza tra le sezioni “Trasparenza” degli enti, rafforzando al contempo la responsabilità delle amministrazioni nella gestione delle informazioni. La riforma costituisce inoltre un passo preparatorio verso l’avvio della Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT), destinata a diventare lo strumento centrale per la raccolta e la pubblicazione dei dati in materia di pubblicità e trasparenza.

2. Chi è tenuto a recepire i nuovi schemi di pubblicazione ANAC

Sono tenuti a recepire i nuovi schemi di pubblicazione approvati da ANAC con delibera n. 495/2024 tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013, ossia coloro che sono gravati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. In primo luogo, vi rientrano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e le autorità indipendenti, chiamate a garantire un accesso pieno, tempestivo e facilmente fruibile ai dati e alle informazioni che le riguardano.

Accanto a queste, l’obbligo si estende ai soggetti elencati all’art. 2-bis, cc. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013, ossia:

  • agli enti pubblici economici;
  • alle società in controllo pubblico;
  • alle società partecipate;
  • agli ordini professionali.

 Sono inoltre inclusi nel perimetro applicativo le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, che, pur avendo una veste formalmente privatistica, gestiscono risorse o funzioni di rilievo pubblico e sono pertanto chiamati ad assicurare la stessa trasparenza prevista per gli enti pubblici in senso stretto.

3. Quali sono i nuovi schemi di pubblicazione approvati da ANAC

Con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, l’ANAC ha approvato 14 schemi di pubblicazione per l’attuazione degli obblighi di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013

I 14 schemi di pubblicazione si articolano in due categorie: 

  •  quelli già definitivamente approvati, 
  • quelli ancora in fase di approvazione definitiva.

Gli schemi approvati in via definitiva sono tre e riguardano alcuni tra gli obblighi più rilevanti previsti dal d.lgs. 33/2013:

Accanto a questi, vi sono undici schemi ancora in corso di approvazione, che tuttavia possono già essere utilizzati dagli enti come traccia operativa. Si tratta dei modelli relativi agli atti di carattere normativo e amministrativo generale (articolo 12), ai dati sulla valutazione della performance e sulla distribuzione dei premi al personale (articolo 20), ai provvedimenti amministrativi (articolo 23), agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e alla pubblicazione dei relativi elenchi dei beneficiari (articoli 26 e 27). 

Rientrano inoltre in questo gruppo gli schemi relativi ai bilanci preventivi e consuntivi, al Piano degli indicatori e al monitoraggio degli obiettivi (articolo 29), ai servizi erogati (articolo 32), ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive (articolo 35), alle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (articolo 36), alla trasparenza della pianificazione e del governo del territorio (articolo 39) e agli interventi straordinari o emergenziali comportanti deroghe alla normativa vigente (articolo 42).

4. Le scadenze per il recepimento degli schemi

A seconda che lo schema sia già stato definitivamente approvato o sia ancora provvisorio, trovano applicazione distinte scadenze temporali, così da consentire un adeguamento progressivo e coerente da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati.

Per i primi tre schemi, già definitivamente approvati, la delibera ANAC prevede un termine di dodici mesi dalla pubblicazione della delibera. È importante sottolineare che, pur essendo stata adottata il 25 settembre 2024, la delibera è stata pubblicata soltanto il 13 novembre 2024: di conseguenza, il termine decorre da questa data e la scadenza per il recepimento è fissata al 13 novembre 2025. Entro tale data, dunque, amministrazioni ed enti dovranno adeguare i propri siti istituzionali ai modelli relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, all’organizzazione interna e ai controlli sull’attività amministrativa.

Diverso è il discorso per gli altri undici schemi, che non hanno ancora carattere definitivo. In questo caso, non sussiste un obbligo immediato di recepimento, se non in via volontaria e autonoma da parte delle amministrazioni che vogliano anticipare l’adeguamento. Questi modelli restano comunque un punto di riferimento utile, in vista della loro futura approvazione e della conseguente fissazione di scadenze vincolanti.

5. Gli schemi di pubblicazione sono vincolanti?

La delibera ANAC n. 495/2024 non si limita a mettere a disposizione modelli operativi, ma attribuisce loro carattere vincolante per tutti i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. L’Autorità ha infatti fornito istruzioni specifiche affinché ciascuna amministrazione o ente applichi gli schemi in maniera uniforme, garantendo la qualità e la confrontabilità dei dati pubblicati.

Occorre tuttavia precisare che l’obbligo di pubblicazione incontra un limite nelle peculiarità organizzative e funzionali del singolo ente. Laddove l’obbligo non sia compatibile con la natura o con l’attività effettivamente svolta, esso non trova applicazione e i dati non devono essere inseriti. In tali casi, l’ente è tenuto a darne esplicita evidenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”, specificando se rientra tra i soggetti:

  • parzialmente tenuti all’obbligo di pubblicazione;
  • oppure non tenuti all’obbligo di pubblicazione.

In questo modo, l’ANAC assicura da un lato la vincolatività degli schemi, dall’altro la possibilità di modulare l’applicazione degli obblighi in coerenza con le caratteristiche concrete dell’amministrazione o dell’ente interessato.

6. Il Responsabile della validazione

In passato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i suoi aggiornamenti, richiedeva alle amministrazioni pubbliche e agli enti equiparati di individuare, per ciascun ufficio operativo, due figure distinte:

  • da un lato, il soggetto incaricato di selezionare i documenti da rendere pubblici;
  • dall’altro, chi ne curava materialmente il caricamento nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con la delibera ANAC n. 495/2024 viene invece introdotta una terza figura: il Responsabile della validazione. Questo nuovo ruolo si inserisce a metà strada nel flusso di pubblicazione, con la funzione di verificare la correttezza, la completezza e la qualità dei dati individuati prima che vengano diffusi. In questo modo, la trasparenza non è più il risultato di un mero trasferimento di documenti, ma diventa un procedimento più articolato e affidabile, fondato su un controllo preventivo che rafforza la responsabilità interna delle amministrazioni.

7. Qual è il compito del Responsabile della validazione

Il Responsabile della validazione ha il compito di garantire che i dati e le informazioni destinate alla pubblicazione rispettino i requisiti qualitativi previsti dalla normativa. In pratica, il Responsabile deve vigilare sulla conformità all’art. 6 del d.lgs. 33/2013, assicurando che le informazioni pubblicate siano complete, aggiornate, tempestive, facili da consultare e comprensibili. Deve, inoltre,  prestare attenzione sul rispetto della privacy, evitando la diffusione di informazioni eccedenti o non pertinenti. 

Qualora emergano difformità, il Responsabile della validazione deve segnalarle al RPCT, distinguendo tra dati pubblicabili provvisoriamente – se le irregolarità sono minime e rapidamente correggibili – e dati non pubblicabili, in caso di difformità gravi che compromettono la qualità o la legittimità della pubblicazione. Tali segnalazioni confluiscono nelle attività di monitoraggio del RPCT e consentono di mantenere la sezione “Amministrazione Trasparente” aggiornata con informazioni non solo corrette e complete, ma anche rispettose della riservatezza degli interessati.

8. Un passo verso la trasparenza: la Piattaforma Unica e TrasparenzAI

La delibera ANAC n. 495/2024  rappresenta un ulteriore tassello verso la piena operatività della Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT). In questo quadro si inserisce TrasparenzAI, strumento open source sviluppato da ANAC in collaborazione con il CNR, che consente alle amministrazioni di verificare in modo oggettivo il rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 e di avere un supporto immediato per correggere eventuali difformità.

TrasparenzAI fornisce infatti un giudizio sintetico sulla sezione “Amministrazione Trasparente” di ciascun ente, indicando il numero di regole rispettate e la percentuale di conformità complessiva. Attraverso una dashboard intuitiva, le amministrazioni possono visualizzare in tempo reale lo stato dei propri adempimenti, individuare eventuali criticità e adottare le misure necessarie per sanarle.

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9. Conclusioni operative

Alla luce della delibera ANAC n. 495/2024, le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati dovranno adeguarsi ai nuovi schemi di pubblicazione entro il mese di novembre, uniformando modalità e tempistiche di diffusione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Questo richiederà un’attività organizzativa mirata per garantire che i contenuti siano conformi agli standard stabiliti e facilmente accessibili ai cittadini.

Parallelamente, sarà necessario aggiornare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) o i PIAO, introducendo la figura del Responsabile della validazione e descrivendo con precisione il procedimento che ne assicura il coinvolgimento. Solo così sarà possibile rafforzare la catena di responsabilità interna e garantire che la pubblicazione dei dati non sia un mero adempimento formale, ma un processo verificato e affidabile.

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