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Noleggio di monopattini in città: competenze comunali e regole

1. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici

Negli ultimi anni, il noleggio dei monopattini elettrici è diventato una delle soluzioni più diffuse per la mobilità urbana nei Comuni italiani. Il servizio, attivabile tramite app e gestito da operatori privati, offre un’alternativa sostenibile al trasporto pubblico o all’uso dell’auto, contribuendo alla riduzione del traffico cittadino e dell’inquinamento atmosferico.

Molte amministrazioni locali hanno deciso di autorizzare questi servizi, introducendo regole e criteri per selezionare gli operatori economici in grado di gestire il noleggio sul territorio. Le regole fissate a livello nazionale e locale mirano a garantire concorrenza leale e pari opportunità, evitando affidamenti discriminatori e assicurando il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

2. La disciplina sul servizio di noleggio dei monopattini elettrici

Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici è regolato a livello nazionale dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale disposizione stabilisce i requisiti tecnici dei mezzi e, al comma 75-ter, attribuisce alla Giunta comunale il compito di abilitare il servizio tramite apposita delibera. La norma riconosce così un potere regolamentare agli enti locali, lasciando al Comune la facoltà di autorizzare o meno il noleggio nel proprio territorio.

La delibera comunale deve definire con chiarezza le condizioni operative del servizio, inclusi il numero di operatori ammessi, il limite massimo di veicoli in circolazione, le coperture assicurative richieste, le modalità di sosta e le eventuali restrizioni di accesso ad alcune aree urbane. Questo intervento regolatorio è essenziale per bilanciare l’esigenza di mobilità sostenibile con il decoro urbano e la sicurezza stradale, evitando fenomeni di abbandono o sovraffollamento dei dispositivi nelle zone sensibili della città.

3. La selezione pubblica delle imprese di noleggio dei monopattini elettrici

Nel momento in cui la Giunta comunale stabilisce un limite al numero di licenze attivabili e ai monopattini ammessi alla circolazione, il servizio assume la natura di attività contingentata. Questo comporta che non tutte le imprese interessate potranno operare liberamente, rendendo necessaria una procedura di selezione imparziale che garantisca concorrenza e trasparenza nella scelta degli operatori economici.

Quando la limitazione dell’accesso al servizio dipende da ragioni legate alla disponibilità di risorse o capacità tecniche, il Comune è tenuto ad applicare l’art. 16 del d.lgs. 59/2010, che prevede l’obbligo di una selezione pubblica aperta a tutti i potenziali interessati. Si tratta di una norma attuativa della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, volta ad assicurare che l’affidamento di attività economiche, anche se non rientranti negli appalti pubblici, avvenga secondo principi di imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

4. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici: si applica il Codice degli appalti?

Un’importante precisazione giurisprudenziale riguarda l’applicabilità del Codice dei contratti pubblici alle procedure di selezione per il servizio di noleggio dei monopattini elettrici. In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha escluso che tali procedure debbano essere ricondotte agli appalti pubblici di servizi, affermando che l’art. 16 del d.lgs. 59/2010 costituisce una disciplina autonoma, non soggetta alle regole del d.lgs. 50/2016 o del d.lgs. 36/2023. 

Il richiamo a disposizioni del Codice degli appalti, come l’art. 80 in tema di moralità, è dunque legittimo solo se limitato a norme che rappresentano principi generali di evidenza pubblica, applicabili anche al di fuori degli appalti in senso stretto. Le amministrazioni, nel disciplinare l’accesso al servizio di sharing, non sono obbligate ad applicare il Codice nella sua interezza, salvo non scelgano di farlo espressamente con atto deliberativo. È una distinzione rilevante per evitare errori nella predisposizione degli avvisi e nei criteri di selezione.

5. Considerazioni conclusive

Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, sebbene non sia qualificabile come appalto pubblico ai sensi del Codice dei contratti, può comunque essere disciplinato facendo riferimento a singole disposizioni del Codice, in particolare quando esse esprimono principi generali di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità. Questo approccio consente al Comune di garantire correttezza procedurale, senza essere vincolato all’intera architettura normativa del d.lgs. 36/2023.

È tuttavia possibile che l’amministrazione locale scelga di autovincolarsi volontariamente all’applicazione integrale del Codice degli appalti, ad esempio per ragioni di coerenza organizzativa o maggiore garanzia di imparzialità. In tal caso, tale volontà deve essere esplicitata fin dall’avviso di selezione. Le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato restano valide anche con il nuovo Codice, confermando la necessità di una chiara distinzione tra obblighi normativi e scelte discrezionali dell’ente.

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