1. La qualificazione delle stazioni appalti
Quando una pubblica amministrazione o una società pubblica ci affida l’incarico di progettare una gara per l’affidamento di contratto di appalto, la prima verifica che effettuiamo riguarda la qualificazione della stazione appaltante. Questo passaggio è fondamentale per accertare che l’ente disponga dei requisiti necessari per gestire la procedura nel rispetto della normativa vigente.
Il Codice dei contratti pubblici, introdotto con il d.lgs. 36/2023, ha infatti reso operativo un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinato dagli articoli 62 e 63, con l’obiettivo di garantire che solo gli enti qualificati possano gestire gare di importo significativo. La qualificazione è richiesta per assicurare che le amministrazioni dispongano delle competenze e risorse necessarie, evitando criticità nella gestione degli appalti.
2. L’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti
L’obbligo di qualificazione varia in base alla tipologia di appalto e alla relativa soglia economica:
- per i lavori pubblici, la qualificazione è obbligatoria per importi superiori a 500.000 euro;
- per servizi e forniture, la qualificazione è richiesta per appalti di valore pari o superiore a 140.000 euro.
Al di sotto di queste soglie, le stazioni appaltanti possono operare anche senza qualificazione, purché rispettino le disposizioni normative in materia di affidamenti pubblici e garantiscano il corretto svolgimento delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
3. Come può operare una stazione appaltante non qualificata?
Le amministrazioni che non possiedono la qualificazione non possono procedere autonomamente all’affidamento di appalti pubblici di valore superiore alle soglie previste dall’articolo 62 del d.lgs. 36/2023.
In questi casi, devono necessariamente delegare lo svolgimento della procedura a un soggetto terzo qualificato, che possa garantire la corretta gestione della gara nel rispetto della normativa vigente.
Il Codice dei contratti pubblici offre due possibilità per consentire alle amministrazioni non qualificate di operare legittimamente:
- affidarsi ad una centrale di committenza qualificata;
- delegare la procedura ad altra stazione appaltante qualificata
4. Ripartizione delle competenze in caso di ricorso a un soggetto qualificato
Qualora una stazione appaltante non qualificata si avvale di una centrale di committenza qualificata o di un’altra stazione appaltante qualificata, la ripartizione delle competenze è chiara:
- la stazione appaltante non qualificata deve nominare un proprio responsabile del procedimento. Spetta al responsabile del procedimento della stazione appaltante adottare la decisione a contrarre, specificando l’interesse pubblico perseguito.
- il soggetto qualificato, invece, ha l’obbligo di nominare un proprio RUP, predisporre l’intera documentazione di gara, assumendosi la responsabilità del contenuto, e gestire l’intera procedura fino all’aggiudicazione dell’affidamento.
5. Quali conseguenze in caso di violazione della qualificazione della stazione appaltante?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’ambito della sua attività di vigilanza, ha più volte ribadito che la gara deve essere annullata per violazione degli art. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 quando:
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la procedura di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione è stata svolta autonomamente e direttamente da una stazione appaltante non qualificata;
- la stazione appaltante non qualificata, pur avendo fatto ricorso ad un soggetto qualificato, ha sostanzialmente determinato il contenuto della documentazione di gara che invece doveva essere adottata autonomamente dal soggetto qualificato.
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