1. Che cos’è la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?
La revisione dei prezzi è una clausola obbligatoria che deve essere inserita nei documenti di gara per adeguare il corrispettivo degli appalti pubblici in caso di variazioni significative dei costi intervenute durante l’esecuzione del contratto.
L’obiettivo della clausola di revisione dei prezzi è duplice:
- da un lato, tutelare l’esigenza dell’amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto;
- dall’altro, tutelare l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.
Di seguito approfondiamo quando e come si applica la clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici.
2. Qual è la norma che regola la revisione dei prezzi?
La disciplina della revisione dei prezzi è attualmente contenuta nell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, che stabilisce in modo dettagliato quando e come sia possibile adeguare il corrispettivo contrattuale alle variazioni dei costi verificatesi in corso d’opera.
La norma si applica, in linea generale, a tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire dal 1° luglio 2023. È importante segnalare, tuttavia, che l’art. 60 è stato oggetto di modifiche da parte del decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici. Per questo motivo, è essenziale verificare quale versione della norma sia applicabile al singolo contratto:
- quella originaria, in vigore dal 1° luglio 2023;
- oppure quella aggiornata, in vigore dal 31 dicembre 2024.
Questa verifica è particolarmente rilevante per i contratti stipulati a cavallo tra le due versioni, al fine di accertare con esattezza la disciplina concretamente applicabile alla revisione dei prezzi.
3. Quando è possibile chiedere la revisione prezzi?
Per i contratti stipulati prima del decreto correttivo al d.lgs. 36/2023, la revisione dei prezzi è ammessa solo al ricorrere congiunto di tre condizioni. Nello specifico, l’adeguamento dei prezzi può essere richiesto:
- quando si sono verificati eventi di natura oggettiva, tali da incidere sui costi di esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- quando tali eventi di natura oggettiva si sono verificati durante la fase esecutiva del rapporto;
- quando la variazione dei costi è superiore al 5% dell’importo complessivo contrattuale.
Al ricorrere di queste tre condizioni, la revisione dei prezzi è ammessa nella misura dell’80% della variazione stessa, calcolata sulle prestazioni ancora da eseguire.
4. Quando si applica la revisione dei prezzi dopo il decreto correttivo 2024?
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al d.lgs. 36/2023, la disciplina della revisione dei prezzi è stata parzialmente rimodulata. L’art. 60, c. 2, nella sua versione aggiornata, stabilisce che la clausola di revisione si attiva solo in presenza di condizioni oggettive che comportano variazioni significative dei costi di esecuzione.
Tuttavia, a differenza della previgente versione, il meccanismo di adeguamento del corrispettivo varia in base alla tipologia di contratto:
- per i lavori (opere):
- è necessaria una variazione del costo superiore al 3% dell’importo complessivo.
- l’adeguamento opera nella misura del 90% calcolata sul valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
- per servizi e forniture:
- è necessaria na variazione del costo superiore al 5% dell’importo complessivo.
- l’adeguamento opera nella misura dell’80% calcolata sul valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Anche in questo caso si chiede che la variazione si sia verificata durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale.
5. Come si calcola la revisione dei prezzi?
Per comprendere come si calcola la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, può essere utile partire da un esempio. L’esempio di calcolo di revisione dei prezzi che segue è basato sulla versione della norma successiva al decreto correttivo del 2024.
Immaginiamo un appalto di lavori per un importo complessivo di 1.000.000 euro. Durante l’esecuzione, si verifica un aumento dei costi del 10%. L’art. 60 prevede che la revisione si attivi oltre il 3% e che l’adeguamento operi nella misura del 90% della parte eccedente.
- Variazione totale del costo: 10% di 1.000.000 = 100.000 euro;
- Soglia di attivazione: 3% di 1.000.000 = 30.000 euro;
- Parte eccedente da compensare: 100.000 – 30.000 = 70.000 euro;
- Adeguamento riconosciuto: 90% di 70.000 = 63.000 euro
In questo caso, l’appaltatore ha diritto a una revisione in aumento pari a 63.000 euro sul corrispettivo originario.

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6. Chi può richiedere la revisione dei prezzi degli appalti pubblici?
La revisione dei prezzi può essere richiesta tanto dall’appaltatore quanto dalla stazione appaltante. Lo prevede espressamente l’art. 60 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la variazione può essere sia in aumento che in diminuzione e quindi:
- sia quando i costi aumentano a danno dall’appaltatore;
- sia quando i costi diminuiscono nell’interesse della stazione appaltante.
Questo significa che la revisione dei prezzi può operare nell’interesse di entrambe le parti. L’appaltatore può farne richiesta quando subisce un incremento dei costi tale da superare la soglia stabilita per legge. Allo stesso modo, la stazione appaltante può attivare il meccanismo compensativo qualora i prezzi di mercato subiscano un ribasso rilevante.
7. Come si richiedere la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?
Anche in questo caso è necessario distinguere tra disciplina ante correttivo e post correttivo:
- per gli appalti stipulati, indicativamente, prima del 31 dicembre 2024, si ritiene che spetti alla parte interessata, appaltatore o stazione appaltante, formulare a controparte l’istanza di revisione dei prezzi. L’istanza di revisione dei prezzi deve essere adeguatamente motivata e deve dimostrare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
- per gli appalti sottoscritti, indicativamente, dopo il 31 dicembre 2024 e, quindi, in vigenza delle modifiche apportate dal Correttivo Appalti, ai sensi dell’art. 3, dell’Allegato II.2-bis, spetta alla stazione appaltante monitorare l’andamento degli indici al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.
In quest’ultimo caso, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione supere le soglie sopra indicate.
8. Si può chiedere la revisione dei prezzi anche se non è stata inserita la clausola nei documenti di gara?
Sì, oggi è possibile chiedere la revisione dei prezzi anche in assenza di una specifica clausola contrattuale. L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 ha infatti reso obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione nei documenti di gara relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questo significa che, anche se la clausola non risulta formalmente presente nel contratto, si considera comunque inserita per legge, ai sensi dell’art. 1339 del Codice civile.
Occorre però precisare che non sempre è stato così. La possibilità di richiedere la revisione dei prezzi dipende dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. In particolare:
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per i contratti stipulati in vigenza del d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi era ammessa solo se negli atti di gara erano presenti clausole chiare, precise e inequivocabili (art. 106, d.lgs. 50/2016). In assenza di tali clausole, l’appaltatore poteva ottenere una revisione solo dimostrando l’imprevedibilità delle variazioni intervenute;
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per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. 4/2022, la stazione appaltante era già tenuta a inserire clausole di revisione dei prezzi. In tal caso, il diritto all’adeguamento spettava anche in mancanza di una previsione espressa, proprio in virtù dell’obbligo imposto dalla legge.
9. La revisione dei prezzi si applica agli affidamenti diretti?
La clausola di revisione dei prezzi si applica a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli sotto le soglie di rilevanza europea. Lo stabilisce l’art. 48 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede che ““ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”.
In altre parole, le stazioni appaltanti devono sempre inserire nei documenti di gara una previsione relativa alla revisione dei prezzi, a prescindere dal valore dell’appalto, e quindi anche qualora si tratti di affidamenti diretti sotto i 150.000 euro per i lavori e 140.000 per i servizi e le forniture, fatta salva la differenza tra contratti a esecuzione prolungata e contratti “istantanei”.
10. Fino a quando può essere richiesta la revisione dei prezzi?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il diritto alla revisione è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, in quanto collegato a prestazioni di natura periodica.
È quindi essenziale attivarsi con tempestività, anche in caso di inerzia da parte della stazione appaltante, evitando che il decorso del tempo renda impossibile far valere il proprio diritto all’adeguamento del corrispettivo.
11. Suggerimenti operativi.
Quando siamo chiamati ad assistere una stazione appaltante o un operatore economico nella gestione della revisione dei prezzi, il primo passo è sempre verificare quale disciplina normativa sia applicabile al contratto. Questo consente di stabilire se il diritto alla revisione sussista anche in assenza di una clausola esplicita nei documenti di gara.
Successivamente, analizziamo la documentazione tecnica e contabile per valutare l’effettiva entità della variazione dei costi e la sua idoneità a superare le soglie previste dalla legge. Solo un’analisi puntuale dei dati consente di formulare una richiesta fondata e giustificata, che possa essere presa in considerazione dalla controparte.
Nella nostra esperienza, emerge con chiarezza un dato pratico: le richieste di revisione devono essere presentate tempestivamente. Attendere troppo a lungo può compromettere la possibilità di vedersi riconosciuto l’adeguamento, sia per ragioni sostanziali (perdita di evidenza documentale), sia per ragioni giuridiche legate alla prescrizione.
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