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Ricorso al Prefetto: come contestare una multa illegittima

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1. Il ricorso al Prefetto contro una multa illegittima

L’automobilista che ritiene di aver ricevuto una multa ingiustificata può, in alternativa al ricorso al Giudice di pace, presentare un reclamo al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada. Questo reclamo ha lo scopo di ottenere l’annullamento del verbale di contestazione e di essere esonerato dal pagamento della sanzione.

Di seguito si fornirà una panoramica dettagliata sulle modalità di presentazione del reclamo al Prefetto per contestare una multa ritenuta illegittima e verranno esaminati i passaggi necessari per avviare la procedura, inclusi i requisiti formali e le tempistiche da rispettare. 

2. Quando non è possibile presentare ricorso al Prefetto?

Prima di esaminare le principali caratteristiche del ricorso al Prefetto, è necessario indicare le circostanze che rendono detto ricorso non ammissibile:

  • quando il proprietario del veicolo o l’effettivo trasgressore abbia pagato la sanzione in misura ridotta;
  • quando il proprietario del veicolo o l’effettivo trasgressore abbia fatto richiesta di pagamento rateale della sanzione;
  • quando siano scaduti i termini per poter presentare un ricorso al Prefetto di cui si dirà nel prosieguo;
  • quando è stato proposto un ricorso al Giudice di Pace.

3. Chi può presentare ricorso al Prefetto? 

Il ricorso al Prefetto per contestare una multa che si ritiene ingiusta o errata può essere presentato da diverse persone, obbligate in solido, a seconda delle circostanze.

In primo luogo, il ricorso al Prefetto può essere presentato dal conducente del veicolo, non necessariamente proprietario del veicolo, che sia stato identificato dagli organi di polizia stradale a seguito della contestazione immediata dell’infrazione o le cui generalità siano state comunicate dal proprietario del veicolo in un secondo momento.

In alternativa, ha diritto di presentare ricorso al Prefetto il proprietario del veicolo a cui sia stato notificato copia del verbale di accertamento dell’infrazione anche qualora non fosse alla conduzione del veicolo al momento del compimento dell’infrazione. 

5. A chi deve essere inviato il ricorso al Prefetto??

Il ricorso al Prefetto può essere inviato alternativamente:

  • all’organo di polizia stradale che ha notificato la multa (Polizia stradale, Polizia Locale, Carabinieri);
  • direttamente al Prefetto della Provincia ove è stato commessa la violazione.

Il ricorso al Prefetto può essere inviato tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). 

4. Come si fa ricorso al Prefetto per una multa illegittima? 

Il ricorso al Prefetto è un documento scritto attraverso il quale l’automobilista richiede l’annullamento della sanzione principale e/o accessoria. In questo documento, l’automobilista deve esporre chiaramente i motivi di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di annullamento, dimostrando così l’ingiustizia della sanzione ricevuta.

I motivi che possono rendere illegittima la sanzione sono diversi e vanno riscontrati di caso in caso. A titolo esemplificativo, una multa può essere considerata illegittima se: 

  • il verbale di accertamento è stato notificato fuori termine. Il verbale è fuori termine quando sono trascorsi più di 90 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione, fatte salve le deroghe previste dall’art. 201 del Codice della strada;
  • il verbale di accertamento non indica l’articolo del Codice della strada che si ritiene essere stata violata e neppure descrive l’infrazione commessa;
  • l’autovelox non è stato segnalato;
  • l’autovelox non è stato omologato

Nel medesimo documento, l’automobilista ha la possibilità di richiedere di essere ascoltato personalmente dall’organo competente. In tale occasione, potrà presentare ulteriori argomentazioni e documenti a supporto della propria richiesta di annullamento, integrando così il proprio scritto difensivo con nuovi elementi che dimostrano l’illegittimità della sanzione.

6. Entro quando deve essere presentato ricorso al Prefetto?

Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento. Dato che il ricorso al Giudice di pace contro una multa deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il ricorso al Prefetto può rappresentare una valida alternativa nel caso in cui il termine per il ricorso al Giudice di pace sia già scaduto.

7. E’ possibile presentare ricorso al Prefetto e, al contempo, ricorso al Giudice di pace?

L’automobilista che decida di presentare ricorso al Prefetto per contestare la multa illegittima non potrà contemporaneamente presentare ricorso al Giudice di Pace [leggi l’approfondimento sul ricorso al Giudice di pace]. 

Di regola, viene preferito il ricorso al Giudice di pace quando l’illegittimità che viene lamentata richiede particolari approfondimenti, mentre ci si avvale del ricorso al Prefetto quando l’illegittimità è già stata acclarata anche livello giurisprudenziale. 

8. Quanto tempo ha il Prefetto per rispondere ad un ricorso contro una multa illegittima?

Il ricorso al Prefetto deve essere deciso entro 180 giorni se è stato presentato al Comando accertatore, oppure entro 210 giorni se è stato inviato direttamente al Prefetto. Tuttavia, questo termine può essere sospeso se l’istanza di audizione presentata dall’automobilista venisse accolta. In tal caso, i termini sopra indicati sono sospesi dalla notifica dell’invito fino alla data della convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 204 del Codice della strada, la decisione del Prefetto potrà essere effettuata nei 150 giorni successivi.

9. Come si conclude il ricorso al Prefetto?

Il ricorso al Prefetto si conclude con un provvedimento formale che prende il nome di ordinanza prefettizia.

L’ordinanza prefettizia può accogliere o rigettare la richiesta di annullamento della multa presentata dall’automobilista. Se il Prefetto considera infondati i motivi del ricorso, quest’ultimo sarà rigettato, e la multa rimarrà confermata. In tal caso, l’automobilista sarà tenuto a pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’importo originale.

Se, invece, i motivi del ricorso sono ritenuti validi, l’ordinanza accoglierà la richiesta e la multa sarà annullata. L’automobilista non sarà più obbligato a pagare l’importo indicato nel verbale, e le eventuali sanzioni accessorie verranno considerate estinte.

10. Ricorso al Prefetto e silenzio assenso

Di regola, il ricorso al Prefetto si conclude con un provvedimento scritto che prende il nome di ordinanza prefettizia. Tuttavia,  al Prefetto è riconosciuta anche la possibilità di rimanere in silenzio e, quindi, di non esprimersi con un provvedimento formale. 

Se il Prefetto non adotta un provvedimento formale nei termini sera indicati (180 giorni se il ricorso è stato presentato all’Organo accentratore ovvero entro 210 giorni e lo stesso è stato presentato direttamente al Prefetto), il silenzio del Prefetto dovrà essere interpretato come accoglimento dell’istanza di annullamento della multa. 

11. E’ possibile contestare l’ordinanza prefettizia in caso di rigetto del ricorso?

Ricevuta l’ordinanza prefettizia, se questa non accoglie il ricorso, l’automobilista ha due opzioni: 

  • pagare la sanzione secondo le indicazioni in essa contenute, rinunciato ad ogni ulteriore azione giudiziale; 
  • proporre ricorso avverso l’ordinanza

Il ricorso avverso l’ordinanza prefettizia deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento  al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

In questo ricorso si possono riproporre tutte le doglianze disattese dal Prefetto, senza alcun limite nella formulazione di nuovi motivi. 

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I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.